Cosa comporta la cancellazione dall'albo avvocati?

L’esercizio della professione di avvocato richiede il superamento dell’esame di abilitazione, l’iscrizione all’albo e all’ordine professionale di riferimento, con la contestuale ed automatica iscrizione a Cassa Forense, l’ente previdenziale degli avvocati. Tuttavia, l’esercizio della professione di avvocato non è così semplice, soprattutto in considerazione degli oneri conseguenti allo svolgimento dell’attività; come pure la perdita di alcuni requisiti indispensabili che possono determinare la decisione di abbandonare la professione stessa. In questi casi il professionista potrebbe trovarsi di fronte alla necessità di richiedere la cancellazione dall’albo degli avvocati, vediamo le conseguenze che questo comporta.

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In quali casi un avvocato può essere cancellato dall'albo avvocati

La cancellazione dell’albo può essere suddivisa in due casi:

  1. su richiesta dell’iscritto (cancellazione volontaria);
  2. cancellazione d'ufficio dall’ordine stesso o su richiesta del procuratore generale.

Cancellazione volontaria

Per quanto attiene alla prima, ossia la cancellazione volontaria, sono diversi i motivi che possono determinare un avvocato a richiedere la cancellazione dall’ordine professionale. In alcuni casi, che possiamo definire “positivi”, ragioni di tipo professionale comportano tale scelta, come ad esempio la vincita di un concorso pubblico e/o lo svolgimento di altro mestiere incompatibile; in altri casi, diciamo “negativi” per l’interessato, ragioni relative al forte calo del reddito medio, la concorrenza altissima, il cambiamento stesso della professione di avvocato che richiede sempre più tempo, specializzazione e investimenti ecc. La cancellazione non è un fenomeno raro, infatti il Rapporto Censis sull’Avvocatura 2022 stima tremiladuecento avvocati in meno nel 2021.

C’è stata una diminuzione delle cancellazioni rispetto al 2019 (più di cinquemila) e al 2020 (quasi seimila) ma comunque rimangono di un numero elevatissimo. Non va sottovalutato, ed anzi rappresenta uno dei motivi principali della scelta della cancellazione, gli alti oneri della professione ed in primis gli obblighi previdenziali verso Cassa Forense che, con la riforma della legge professionale del 2012, non solo sono altamente onerosi, ma sono applicati indiscriminatamente, cioè a prescindere dal reddito medio dell’iscritto.

Ad aggravare la situazione, le scelte governative degl’ultimi anni verso un aumento progressivo delle spese di giustizia – che ha comportato un forte calo delle cause iscritte – e la cronica lentezza della macchina giudiziaria. Dulcis in fundo la pandemia da COVID-19 ed il recente conflitto Ucraino-Russo, che hanno determinato una crisi economica ormai su vasta scala. La cancellazione disposta d’ufficio: Una volta acquisito il titolo di avvocato è necessaria la permanenza di tutta una serie di requisiti la cui perdita può comportare la cancellazione disposta d’ufficio, cioè in assenza di volontà dell’iscritto. Non va tralasciato di considerare, difatti, che gli Ordini professionale sono tenuti per legge – operano sotto il controllo del Ministero della Giustizia – alla verifica periodica della sussistenza di requisiti necessari per lo svolgimento della professione in capo ad ogni avvocato iscritto all’ordine di appartenenza medesimo Il D.M. n°47/2016 prevede i requisiti ritenuti necessari ed indispensabili ai fini “dell’effettivo, continuativo, abituale e prevalente” per l’accertamento dell’esercizio della professione forense.

Essi sono:

  1. essere titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
     
  2. l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
     
  3. l’aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista (N. B. requisito venuto meno a seguito del D.M. n°174/2021);
     
  4. essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
     
  5. l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
     
  6. avere una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

A questi si aggiungono: La permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione ai sensi dell’art. 17 legge 31 dicembre 2012, n. 247; il verificarsi di una causa di incompatibilità; quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione; per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

Come presentare la richiesta di cancellazione

La richiesta di cancellazione di regola si presenta presso la segreteria del proprio Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza. A tal scopo andrà compilato un apposito modulo reperibile presso la segreteria medesima oppure scaricabile dal sito del COA di appartenenza attraverso un file pdf editabile. Nel modulo andranno inseriti i propri dati identificativi, nome, cognome, data e luogo di nascita e indirizzo.

Segue lo spazio relativo alla premessa, in cui si dichiara di non avere procedimenti disciplinari in corso e di essere a posto con i pagamenti dei contributi; infine c’è la richiesta vera e propria, che viene fatta in modo molto diretto, con formule secche come “chiede di essere cancellato dall’albo degli avvocati di____”. Alla domanda andrà applicata una marca da bollo di €. 16,00

Differenza tra cancellazione e sospensione dall'albo

La cancellazione dall’albo avvocati, che ha conseguenze determinanti sull’esercizio della professione, va distinta dalla ipotesi di sospensione dell’esercizio della professione. La sospensione, difatti, consiste nell'esclusione temporanea, e dunque non definitiva, dall'esercizio della professione. Come per la cancellazione, è possibile distinguere la sospensione in volontaria o disciplinare. La sospensione volontaria, che evidentemente avviene su richiesta dell’interessato al proprio Consiglio dell’Ordine di appartenenza, non comporta come detto la cancellazione dall’Albo, non è soggetta a limiti temporali, e comporta il mantenimento in capo all’avvocato sospeso dell’obbligo di pagamento della quota di iscrizione annuale.

La sospensione disciplinare si ha, per esempio, quando un avvocato omette il pagamento della quota annuale all’Albo, oppure nell’ipotesi di commissione di fatti penalmente rilevanti e collegati allo svolgimento della professione. In sostanza consiste in una sanzione di tipo disciplinare In entrambi i casi, venuta meno la causa di sospensione l’avvocato può riprendere l’esercizio della professione forense.

Da quando decorre la cancellazione dall’albo degli avvocati?

Quanto alla decorrenza degli effetti della cancellazione, in base all’applicazione di un principio generale del diritto amministrativo, salva ogni diversa previsione di legge, gli effetti tipici di un procedimento amministrativo, come quello comportante la cancellazione dall’albo, decorrono dal momento del perfezionamento della sequenza di atti procedimentali. Pertanto, l’efficacia della cancellazione dall’albo opera normalmente a partire dal momento dell’assunzione della delibera da parte del Consiglio dell’Ordine competente.

Va detto, tuttavia, che la scelta di modulare gli effetti della cancellazione sulla base della ponderazione degli interessi coinvolti nelle singole fattispecie dovrà essere operata dall’Ordine in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, tenendo in ogni caso in considerazione che gli effetti della cancellazione possono retroagire al massimo alla data di presentazione della richiesta di cancellazione all’Ordine. Le valutazioni sulla decorrenza, pertanto, andranno eseguite in base al tipo di cancellazione, se volontaria o d’ufficio. Trattasi, dunque, di una valutazione discrezionale. Difatti mentre nel caso di cancellazione d’ufficio la regola prevalente è quella della decorrenza degli effetti ex nunc ossia dal momento della delibera di cancellazione, per quella volontaria sarà possibile una maggiore discrezionalità, data dalla valutazione del non pregiudizio della certezza delle posizioni giuridiche implicate, con conseguente possibile decorrenza con effetto retroattivo,

È possibile la reiscrizione all’Albo Avvocati dopo la cancellazione?

La risposta è SI! È possibile richiedere la reiscrizione all’albo anche dopo la cancellazione. Ma attenzione ai termini. Occorre, a tal fine, fare una distinzione tra cancellazione volontaria, a seguito di sanzione disciplinare e radiazione. Premesso che la normativa non è esplicita, ed è stata integrata dalle pronunce giurisprudenziali, nel caso di cancellazione volontaria ovvero a seguito di sanzione disciplinare non è previsto alcun termine massimo da rispettare, potendo essere richiesta anche immediatamente. Nel caso di radiazione, invece, è previsto un limite temporale prima del quale non è possibile richiedere la reiscrizione, tale limite è di 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di radiazione.

FONTI NORMATIVE

Legge professionale n. 247/2012

D.M. 147/2021

D.M. 47/2016

Cassazione S.U. 22785/2012 del 12.12.2012

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...