Ricongiungimento familiare ed età del richiedente
È giusto che un migrante che presenti domanda di asilo in un altro Paese da minorenne, una volta maggiorenne, si veda respingere la domanda di ricongiungimento familiare? Quali sono le tempistiche da rispettare per presentare tali domande? Scopriamo maggiori dettagli sul caso.
Il caso
Un minore di nazionalità eritrea giunge non accompagnato nei Paesi Bassi e presenta la domanda di asilo il 26 febbraio 2014, raggiungendo la maggiore età in data 2 giugno 2014.
Il 21 ottobre lo Stato gli concede un permesso di soggiorno valido come asilo per un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui è stata presentata la domanda. Il 23 novembre 2014 la VluchtelingenWerk Midden-Nederland, un’organizzazione che si occupa di migranti, presenta una domanda per un permesso di soggiorno al fine di ottenere il ricongiungimento del minore non accompagnato (anche se, ormai, maggiorenne). I familiari coinvolti sono la madre, il padre e i tre fratelli minori.
Questa volta il Segretario di Stato respinge la domanda, asserendo che nel momento in cui la domanda di ricongiungimento era stata consegnata il minore non accompagnato fosse, in realtà, maggiorenne. I genitori contestano la decisione del Segretario, ritenendo che al fine di valutare o no una domanda di ricongiungimento familiare con un minore non accompagnato si debba prendere in considerazione la data di ingresso nel Paese, non quella in cui viene presentata la domanda.
Il Tribunale dell’Aia (Rechtbank Den Haag) si trova, così, a decidere sul caso. Per farlo, però, decide di sottoporre la questione all’attenzione della Corte di giustizia dell’Unione Europea.
Il parere della Corte
Come “minori”, esordisce la Corte, si intendono i cittadini di Paesi non Ue e gli apolidi aventi un’età inferiore a 18 anni al momento dell’ingresso in uno degli Stati membri, al momento della presentazione della domanda di asilo in tale Stato e che raggiungono la maggiore età in attesa del riconoscimento dello status.
Per coloro ai quali viene riconosciuto lo stato di rifugiato, poi, la direttiva dell’Unione riserva un trattamento più favorevole nei riguardi del ricongiungimento familiare, il quale viene riconosciuto come diritto non sottoposto alla discrezionalità dei singoli Stati. Vale a dire che, per stabilire fino a che momento un minore debba essere considerato tale per beneficiare del diritto di ricongiungimento familiare, non si può fare affidamento alla normativa peculiare del singolo Stato membro.
Per quanto riguarda il momento in cui stabilire l’età utile del soggetto, la Corte riflette sul fatto che far dipendere il diritto di ricongiungimento dal giorno in cui viene riconosciuto lo status di rifugiato andrebbe a compromettere l’effetto utile del diritto in quanto dipenderebbe dalla maggiore o minore celerità con la quale tale diritto verrebbe riconosciuto.
L’esempio adottato dalla Corte è quello di due gemelli: i due soggetti entrano nello stesso Paese nello stesso giorno e entrambi fanno la domanda di asilo; non è detto che, anche in questo modo, le due pratiche seguano gli stessi tempi tra esame ed eventuale approvazione. Un modo di intendere il riconoscimento che entra in contrasto con i principi di parità di trattamento, certezza del diritto e con l’obiettivo stesso della normativa Ue (la quale vuole favorire il ricongiungimento familiare).
Contrariamente, fare riferimento alla data di presentazione della domanda di protezione internazionale consente di ottenere un trattamento identico. In questo modo l’esito dell’ottenimento del ricongiungimento dipenderà in toto dalle capacità del richiedente e non da eventuali lungaggini dovute all’amministrazione.
In via definitiva, inoltre, la Corte di giustizia precisa che la domanda di ricongiungimento deve essere presentata entro un termine ragionevole, ovvero a massimo tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato.
Emanuele Secco, Giuridica.net