L'avvocato e il conflitto di interessi
L'avvocato non può fornire consulenza, rappresentare o difendere più di un cliente per la medesima controversia qualora vi sia un conflitto, o il serio rischio di un conflitto, tra gli interessi di tali clienti.
- Che cos'è un conflitto di interessi?
- Quando sussiste il conflitto di interesse nel caso di un avvocato?
- Incompatibilità e obbligo di astensione da parte degli avvocati
- Conclusione
Che cos'è un conflitto di interessi?
Il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi personali o professionali in contrasto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno a causa degli interessi in causa. Può verificarsi in diversi contesti e ambiti: economia, diritto, politica, lavoro, sanità.
Gli ordinamenti giuridici spesso disciplinano il conflitto di interessi per mezzo di leggi e norme. Il conflitto di interessi può riguardare singole persone o cariche, ma anche enti di controllo, gruppi di soggetti, consigli di amministrazione.
Quando sussiste il conflitto di interesse nel caso di un avvocato?
L’art. 24 del Codice Deontologico Forense è rubricato “Conflitto di interessi” e dispone che:
- l’avvocato debba astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale;
- il legale, nell’esercizio dell’attività professionale, deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale;
- il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico;
- l’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta;
- il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
La violazione dei doveri di cui all’art. 24 c. 1,3,5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. Mentre la violazione dei doveri dei commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Incompatibilità e obbligo di astensione da parte degli avvocati
L’art. 6 del Codice deontologico forense, sancisce il dovere di evitare le incompatibilità: L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense. Inoltre l’art. 24 del codice sancisce in ogni comma la necessità e il dovere dell’avvocato, in caso di conflitto di interessi o possibile conflitto di astenersi e di comunicare ai clienti il motivo dell’astensione dal mandato.
Conclusione
Quindi, affinché possa dirsi rispettato il principio deontologico esplicitato dall’art. 24 non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è, altresì, necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere il contrario.