Come si compila il modulo RLI

Il modulo RLI può essere compilato, oltre che per la registrazione del contratto di locazione o affitto, anche in caso di risoluzione o proroga del contratto, nonché nei casi di rinegoziazione del canone e di eventuali cessioni o subentri.

Come si compila il modulo RLI

Il Modello RLI assume un ruolo imprescindibile per conferire validità legale a un contratto di locazione. È imperativo procedere con la sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modulo, e successivamente inoltrarlo all'ufficio del territorio o via telematica mediante il servizio Fisconline.

Che cos’è e a cosa serve il modulo RLI?

Il modulo RLI (Registrazione Locazione immobili) viene utilizzato al fine di richiedere all’Agenzia delle Entrate la registrazione di un contratto di locazione e affitto di immobili o in caso di modifiche del contratto stesso e/o comunicazioni successive. Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, inclusi quelli relativi a fondi rustici e stipulati dai soggetti passivi IVA, devono essere obbligatoriamente registrati dal conduttore o dal locatore, indipendentemente dall'importo del canone concordato. L'obbligo di registrazione non si applica ai contratti che hanno una durata complessiva inferiore a 30 giorni nell'arco dell'anno.

La registrazione dei contratti di locazione deve essere completata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se precedente. Con il modello RLI si registra qualsiasi tipo di contratto di locazione, a prescindere dal regime fiscale applicato, cedolare secca o tassazione IRPEF. La presentazione in via telematica può essere effettuata sia dal soggetto che sottoscrive la richiesta (purché abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia) che da un intermediario abilitato, mediante il software “RLI web” disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

E’ opportuno precisare che la presentazione telematica è obbligatoria per le Agenzie Immobiliari e per chi possiede più di 10 immobili mentre resta facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici. l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modulo per la registrazione dei contratti d’affitto e per gli adempimenti successivi. Il modulo può essere altresì utilizzato per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile.

Precisamente, nel caso di registrazione del contratto o di rinegoziazione del canone, il richiedente compilerà l’apposita sezione I del modulo. In caso di adempimenti successivi che riguardano il contratto già registrato (compresa la risoluzione), va compilata la sezione II del modulo comunicando lo specifico adempimento che si intende effettuare. Ad esempio, in caso di risoluzione del contratto, bisognerà barrare il codice 4 nella casella “adempimenti successivi” nella sezione II con l’indicazione della data relativa all’adempimento selezionato e gli estremi del contratto.

Come può essere registrato il contratto di locazione?

Il contratto di locazione può essere registrato attraverso diverse modalità:

  • Utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia: questa modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili. È facoltativa per tutti gli altri contribuenti, a condizione che siano abilitati ai servizi telematici.
  • Richiedendo la registrazione in ufficio: in questo caso, è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI. Incaricando un intermediario abilitato: è possibile avvalersi di intermediari abilitati come professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc. Anche la delega a un rappresentante è un'opzione valida. Scegliere il metodo più adatto alle proprie esigenze e rispettare le modalità di registrazione è fondamentale per garantire la validità legale del contratto di locazione.

Cosa va indicato

A prescindere dalla tipologia di adempimento, è necessario indicare, all’interno del quadro A del modulo, la tipologia di contratto indicando il codice corrispondente, come riportato nella seguente tabella:

CODICE DESCRIZIONE REGISTRO
L1 Locazione di immobile ad uso abitativo 2%
L2 Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo 2% del 70% del canone
L3 Locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato ad IVA) € 67
L4 Locazione finanziaria di immobile a uso abitativo € 200
S1 Locazione di immobile a uso diverso dall’abitativo 2%
S2 Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA 1%
S3 Locazione finanziaria di immobile a uso diverso dall’abitativo € 200
T1 Affitto di fondo rustico 0,50%
T2 Affitto di fondo rustico agevolato € 67
T3 Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere 2%
T4 Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA) € 67

La categoria L1 comprende le seguenti tipologie di contratti di locazione ad uso abitativo: canone libero (durata 4 anni + 4); canone concordato (durata 3 anni + 2); natura transitoria (durata massima 18 mesi); natura transitoria per studenti universitari; durata non superiore a 30 giorni (soggetti a registrazione in caso d’uso). I contratti per i quali è previsto un regime fiscale agevolato (ai sensi dell’articolo 8 della legge 431/1998), rientrano, invece, nella tipologia di contratto da indicare con il codice L2. In corrispondenza della voce “durata” è necessario indicare la data di inizio e quella di fine locazione, con la precisazione che, nel caso di rinegoziazione del canone, andrà indicata la durata prevista in prima registrazione o nell’ultima proroga effettuata. Alla voce “importo del canone” andrà inserito l’importo del canone annuo.

Resta inteso che in caso di contratti di durata inferiore a un anno il riferimento sarà l’importo relativo all’intera durata. Si precisa che nel caso di rinegoziazione sarà da indicare il canone previsto prima della rinegoziazione. Il riquadro “pagamento intera durata” va compilato in caso di corresponsione dell’imposta di registro commisurata all’intera durata del contratto con conseguente diritto, in tal caso, ad una riduzione dell’imposta. La casella va sempre barrata qualora sia presente il codice “T1” o “T2” o “T3” o “T4” nella casella “tipologia di contratto”, salvo nel caso di rinegoziazione del canone in diminuzione.

E’ opportuno precisare che nei casi di rinegoziazione canone, la casella v a barrata solo per la rinegoziazione in aumento e comunque solo se, in sede di prima registrazione (o proroga), si è scelto di corrispondere l’imposta di registro per l’intera durata del contratto. E’ possibile barrare le caselle “eventi eccezionali” e/o “casi particolari” per segnalare rispettivamente la presenza di agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative e/o di particolari fattispecie negoziali all’interno del contratto. La casella “esenzioni” va barrata, infine, se il contratto è esente dall’imposta di bollo e/o di registro, con la opportuna precisazione che non va spuntata se le imposte di bollo e registro sono sostituite dalla cedolare secca.

Ottieni gratuitamente il Modello RLI 2023 dell'Agenzia delle Entrate, stampalo e successivamente consegnalo presso gli uffici competenti. In alternativa, hai la possibilità di effettuare l'invio online; ulteriori dettagli su come procedere sono disponibili nelle informazioni successive

Quali documenti bisogna inserire per la registrazione?

Per procedere con la registrazione del contratto di locazione o affitto, è essenziale presentare presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate una serie di documenti. La procedura richiede la preparazione accurata dei seguenti elementi:

  • Documenti del Contratto: Due originali del contratto da registrare o un originale e una fotocopia.
  • Modulo RLI Compilato: Compilare il modulo RLI; se sono presenti più contratti da registrare, è necessario redigere un elenco utilizzando il modello RR, indicando i contratti da registrare.
  • Contrassegni Telematici per l'Imposta di Bollo: Ottenere i contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di bollo, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L'importo dei contrassegni deve corrispondere a 16 euro ogni 4 facciate scritte o ogni 100 righe.
  • Ricevuta di Pagamento dell'Imposta di Registro: Presentare la ricevuta di pagamento dell'imposta di registro, effettuata mediante il Modello F24. È importante specificare che i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca sono tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva nei termini previsti per l'IRPEF.

Una volta completata la procedura, l'ufficio competente rilascerà al richiedente una copia timbrata e firmata del contratto, insieme alla ricevuta dell'avvenuta consegna. Va sottolineato che in caso di presentazione del modello in via telematica, è necessario allegare un unico file in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), contenente la copia del contratto sottoscritto dalle parti e eventuali altri documenti (es. scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni). Il servizio telematico restituirà immediatamente dopo l'invio un messaggio di conferma della trasmissione del file, seguito da una comunicazione con la data di registrazione del contratto, il numero di protocollo telematico, gli estremi dell'atto e il Codice identificativo del contratto.

Novità 2024

A partire dal 2024, i proprietari di immobili ad uso abitativo possono destinare una sola unità immobiliare alla locazione breve con un'aliquota agevolata del 21%. Qualora decidano di concedere in locazione breve unità immobiliari aggiuntive e optino per il regime della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi, queste unità saranno soggette all'aliquota più elevata del 26%.

Per il contribuente che, nel corso del 2024, mette in locazione breve due unità abitative, si presentano tre possibili scelte:

  • Assoggettare i redditi delle due unità alla cedolare secca seguendo le nuove regole, con un'unità tassata al 21% e l'altra al 26%;
  • Sottoporre il reddito da locazione breve di una delle due unità alla cedolare secca al 21% e l'altra al regime ordinario dell'IRPEF;
  • Optare per l'assoggettamento a IRPEF ordinaria per entrambi i redditi da locazione breve percepiti sugli immobili. La terza opzione potrebbe essere preferita nei casi in cui le aliquote marginali dell'IRPEF siano inferiori a quelle della cedolare secca, offrendo la possibilità di beneficiare di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni fiscali.
Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...