Come cambiare nome e cognome
Per cambiare il nome o il cognome, occorre presentare una domanda al Prefetto del luogo di residenza o di quello dove è situato l'ufficio dello stato civile che ha registrato l'atto di nascita.
- Perché cambiare il tuo nome o cognome?
- In quali casi si può cambiare nome o cognome?
- Procedura
- Le implicazioni legali di questo cambiamento
- Quanto tempo ci vuole?
- Quanto costa il cambio di nome/cognome?
Felice Mastronzo, Felice Evacuo e Perla Madonna, questi (e molti altri) erano i nomi più curiosi che erano posti all’attenzione di molti in un libro edito nei primi anni del duemila e che raccontava proprio dei nomi più imbarazzanti presente negli elenchi telefonici italiani.
Per molte persone il proprio nome e cognome può essere molte volte una vera e propria condanna o fonte di imbarazzo. Nei primi anni del 2010, oltre 7.000 persone hanno fatto richiesta di cambiare il nome o cognome.
Proprio per questo, nel 2012, è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica (il n. 54/2012) che semplificava la procedura per il cambio delle proprie generalità. Prima, infatti, la domanda andava inoltrata al Prefetto del luogo di residenza, il quale, poi, istruita la pratica, doveva inoltrarla al Ministro degli Interni per ottenere il decreto di accoglimento.
Il tutto con un lungo dispendio di tempo (e di risorse). Nel 2012, invece, la competenza è stata attribuita direttamente al Prefetto, il quale potrà decidere se approvare o meno l’istanza.
1. Perché cambiare il tuo nome o cognome?
Non solo il disagio sociale che può causare un nome ridicolo o vergognoso può spingere un soggetto a decidere di avviare la procedura per il cambio, ma anche la volontà di aggiungere il cognome del padre (o della madre) naturale da parte del figlio riconosciuto da questi ma appartenente ad un’altra famiglia.
Oppure, ancora, una persona può essere interessata a modificare il proprio nome e cognome a seguito del processo di cambio sesso.
2. In quali casi si può cambiare nome o cognome?
La disciplina è regolata dal D.P.R. 396/2000, modificato dal D.P.R. n. 52/2012; tale normativa non prevede espressamente i casi in cui si possa cambiare nome o cognome. Chiunque, infatti, può presentare domanda al Prefetto per ottenere il cambio del proprio nome o cognome.
Tuttavia, il Regolamento sopra citato, prevede un’esenzione fiscale per tutte quelle spese previste per la procedura, in favore dei soggetti che decidano di effettuare il cambio perché aventi nome o cognome ridicoli o vergognosi o rivelanti origine naturale.
3. Procedura
Per cambiare il nome o il cognome, occorre presentare una domanda al Prefetto del luogo di residenza o di quello dove è situato l'ufficio dello stato civile che ha registrato l'atto di nascita. Nella domanda, il richiedente deve indicare la modifica che intende apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che vuole assumere.
Il limite posto dalla legge riguarda l’attribuzione di cognomi con una certa importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui è posto l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. A seguito della richiesta, il Prefetto deve raccogliere informazioni utili ad istruire la richiesta.
Il Prefetto può, a sua discrezione, accogliere la domanda e autorizzare il richiedente a fare affiggere nell’Albo Pretorio del Comune di nascita e di attuale residenza un avviso contenente la domanda e le motivazioni.
L’affissione deve rimanere per 30 giorni consecutivi. In questo periodo, chiunque ne abbia interesse può presentare opposizione alla domanda con atto notificato allo stesso Prefetto. Sempre il Prefetto, in mancanza di opposizione o qualora non le ritenga meritevoli di essere accolte, accertata la regolarità delle affissioni (che deve essergli mostrata dal richiedente), provvede sulla domanda con decreto.
Contro il decreto del Prefetto, in quanto atto amministrativo, è possibile presentare ricorso davanti al T.A.R. competente.
4. Le implicazioni legali di questo cambiamento
Il richiedente può, inoltre, chiedere che il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome vengano annotati nel proprio atto di nascita e/o in quello di matrimonio, ma anche negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome (quindi figli, nipoti ecc.).
5. Quanto tempo ci vuole?
Non è previsto un termine minimo per la procedura. L’unico termine significativo riportato dalla legge è quello dei 30 giorni in cui la domanda deve restare affissa nell’Albo Pretorio del Comune dove è sito l’ufficio anagrafe dove è posto l’Atto di Nascita.
6. Quanto costa il cambio di nome/cognome?
Eccezion fatta per i soggetti richiedenti la modifica perché aventi nome o cognome ridicoli o vergognosi o rivelanti origine naturale, la domanda deve essere presentata in marca da bollo di 16 euro.
Il procedimento di modifica del nome o del cognome, o di entrambi, è una procedura ormai estremamente semplificata. Tuttavia, l’assistenza di un legale è sempre fortemente raccomandata in quanto il rischio di compilare una domanda non correttamente motivata può comportare il rigetto della stessa con un ulteriore dispendio di risorse e di energie.
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Avv. Francesco Boccia
Fonti normative:
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 52/2012.