Il Codice Ateco corretto per Avvocati 69.10.10
L’esercizio della professione da avvocato richiede l’apertura della Partita IVA con individuazione del corrispondente Codice ATECO da avvocati, e anche la scelta del regime fiscale più adatto.
- Vuoi aprire la tua Partita Iva da Avvocato?
- Il Codice Ateco corretto per esercitare la professione di Avvocato
- Contributi previdenziali & regime fiscale per avvocati
- Requisiti per accesso al regime forfettario
- Conclusione
Vuoi aprire la tua Partita Iva da Avvocato?
Aprire la Partita IVA come avvocato è un’operazione abbastanza semplice e rapida, ma richiede alcune necessarie valutazioni prima di procedere con l’apertura medesima. Innanzitutto, è indispensabile essere consapevoli che l’apertura della p. iva richiede l’intenzione di esercitare la professione di avvocato con continuità, nonché conseguire l’abilitazione al patrocinio iscrivendosi all’Albo Avvocati, oltre alla correlativa iscrizione automatica a Cassa Forense.
La scelta del regime fiscale rappresenta il necessario corollario, per cui, considerando che il più delle volte l’inizio dell’attività di avvocato non comporta guadagni significativi, sarà possibile optare per il regime forfettario, che comporta tutta una serie di agevolazioni, che di seguito indicheremo. L’operazione di apertura in sé è semplice e si effettua solo per via telematica e non prevede costi iniziali. Tuttavia, è sempre consigliato farsi affiancare, in fase di apertura, da un consulente di fiducia, di regola un commercialista, la cui assistenza sarà necessaria anche in prosieguo, per seguire la propria contabilità fiscale nel corso dell’esercizio della professione. I dati che vengono richiesti in fase di apertura sono i seguenti:
- dati personali;
- residenza;
- sede dell’attività (che può corrispondere alla residenza, ovvero al domicilio del proprio Studio).
Il Codice Ateco corretto per esercitare la professione di Avvocato
Il Codice ATECO per gli avvocati è il seguente: 69.10.10 – “Attività degli studi legali”. Essa caratterizza le attività degli studi legali e notarili e che, a sua volta, rientra nella macro-categoria “69”. Le attività consentite e collegate a tale codice ateco sono:
- difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o sotto la direzione di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo giudiziario, e in particolare: l’assistenza e rappresentanza nei processi civili, l’assistenza e rappresentanza nei processi penali, l’assistenza e rappresentanza in materia di controversie del lavoro;
- attività di consulenza giuridica e legale.
Contributi previdenziali & regime fiscale per avvocati
Oltre all’iscrizione al proprio Ordine Professionale, gli avvocati sono tenuti ad iscriversi alla Cassa Forense, o meglio, in base alla modifica della legge professionale del 2012, l’iscrizione all’Albo Avvocati determina l’automatica iscrizione a Cassa Forense. Per i praticanti avvocati, non iscritti dunque al relativo albo, non sono tenuti alla iscrizione a Cassa Forense, potendo, eventualmente, iscriversi alla Gestione Separata dell’INPS L’iscrizione a Cassa Forense è abbastanza onerosa e richiede il versamento dei seguenti contributi obbligatori:
- Contributo soggettivo di base
- Contributo integrativo
- Contributo di maternità
- Contributo modulare volontario (facoltativo).
Requisiti per accesso al regime forfettario
Come detto al paragrafo 1, la scelta del regime fiscale più sensata, con l’apertura della partita IVA, collegata con l’inizio della professione di avvocato, è rappresentata dal regime forfettario. Tale regime, difatti, prevede una soglia di reddito oltre la quale non è consentito aderire. Detta soglia consiste nel non aver percepito al 31/12 dell’anno precedente, ricavi superiori a €. 65.000,00 (sessantacinquemila/00), – al momento in cui si scrive è al vaglio, da parte del nuovo Governo Meloni, l’aumento ad €. 85.000,00 –nonché:
- non aver usufruito di altri regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
- essere residente in Italia oppure produrre in ogni caso in Italia almeno il 75% del reddito;
- non cedere fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- non partecipare a società di persone/associazioni professionali/Srl trasparenti contemporaneamente all’esercizio dell’attività;
- non avere partecipazioni di controllo in Srl la cui attività sia riconducibile direttamente o indirettamente all’attività svolta con partita Iva individuale;
- il fatturato non deve essere prodotto prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due anni d’imposta precedenti;
- non aver sostenuto al 31/12 dell’anno precedente spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per dipendenti e per collaboratori.
Per il regime forfettario, le imposte saranno calcolate su un reddito imponibile pari al 78% del proprio fatturato, il 22% residuo, invece, verrà automaticamente attribuito alle spese di gestione dell’attività, unitamente alla detrazione degli importi versati per i contributi previdenziali.
- Ulteriori vantaggi, la c. d. franchigia IVA che consente di non applicare l’iva sulle prestazioni professionali, parimenti per la ritenuta d’acconto esonero da esterometro e studi di settore. Fino a poco tempo fa si era esonerati, per tale regime, alla fatturazione elettronica, che ormai è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2022 ex D.L. n°36/2022
Conclusione
In conclusione, se sei un aspirante e motivato avvocato, sappi che aprire la Partita IVA da avvocato è facile e veloce. Inoltre la possibilità di aderire al regime forfettario consentirà di ridurre le spese. In bocca al lupo!
FONTI NORMATIVE
Legge professionale n. 247/2012
D.L. n°36/2022
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...