Corte europea e il diritto d’autore

Un caso riguardante il diritto d’autore in musica trova la sua configurazione nel parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia europea Maciej Szpunar, il quale sostiene che l’utilizzo di campionamenti (o sample) in una composizione musicale senza il consenso di chi ha appunto composto il brano di partenza debba ritenersi una violazione del diritto.

Il caso

Il caso è quello che ha visto coinvolti i Kraftwerk, band tedesca molto in voga negli anni Settanta, la casa di produzione tedesca Pelham Power Production (nelle figure degli autori Ralf Hütter e Florian Schneider Esleben) e Sabrina Setlur, cantante tedesca.

Oggetto della contesa è un brano della cantante, il quale contiene un sample della durata di due secondi tratto dal brano Metall auf Metall; ritenendo quindi, vista anche la mancanza di autorizzazione di utilizzo, che il loro diritto d’autore sia stato violato, i Kraftwerk si sono rivolti al Tribunale tedesco per far sì che la cessazione potesse cessare col pagamento dei danni e la distruzione dei fonogrammi contenenti il brano incriminato.

La decisione

I giudici tedeschi, visto il caso, hanno preferito rivolgersi alla Corte di giustizia europea, in quanto hanno ritenuto decisiva la presenza di alcune questioni pregiudiziali nella normativa europea in tema di diritto d’autore (e connessi) e diritti fondamentali. Da questa richiesta prende forma il parere dell’avvocato generale, il quale sostiene che un fotogramma è una «fissazione di suoni tutelata non in ragione della concatenazione di suoni, ma in ragione di tale fissazione. Esso è dunque protetto come un tutt’uno inscindibile. Un suono o una parola non può essere monopolizzato da un autore a causa della sua inclusione in un’opera bensì, a partire dal momento in cui è registrato, un suono o una parola costituisce un fonogramma che rientra nella protezione da parte del diritto connesso al diritto d’autore. La riproduzione di una siffatta registrazione ricade dunque nel diritto esclusivo del produttore di tale fonogramma».

Il produttore, sempre secondo l’avvocato generale, può «sfruttare il fonogramma in modi diversi dalla vendita di esemplari, in particolare autorizzando il sampling e ricavandone introiti. Il fatto che il diritto di tale produttore sui propri fonogrammi sia idoneo a proteggere i suoi investimenti finanziari non osta dunque a che detto diritto copra anche usi quali il sampling. Peraltro, egli considera che il diritto alla protezione del fonogramma sia un diritto che sussiste ed è esercitato a prescindere dalla protezione dell’opera eventualmente contenuta in tale fonogramma. Di conseguenza, l’ambito della protezione del fonogramma non è in alcun modo condizionato dall’ambito della protezione dell’opera in esso eventualmente contenuta». Proprio per questo, il «prelievo di un estratto di un fonogramma al fine di utilizzarlo, senza l’autorizzazione del suo produttore, in un altro fonogramma (sampling) costituisce una lesione del diritto esclusivo di tale produttore di autorizzare o vietare una riproduzione del proprio fonogramma».

È anche vero, come ricorda l’avvocato, che «poiché il sampling non serve a produrre un fonogramma che si sostituisca al fonogramma originale e non incorpora la totalità né una parte sostanziale dei suoni del fonogramma originale» esso non può di certo essere considerato «copia di tale altro fotogramma».

Ora manca solo il parere della Corte di giustizia europea.

Emanuele Secco, Giuridica.net

Fonti

Il Sole 24 Ore