Articolo 3 della Costituzione italiana spiegato
L’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce uno dei principi fondamentali per l’ordinamento giuridico interno, ossia quello dell’uguaglianza di tutti i cittadini.
L’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce uno dei principi fondamentali per l’ordinamento giuridico interno, ossia quello dell’uguaglianza di tutti i cittadini. Il principio si articola in due accezioni, quella dell’uguaglianza formale e quello dell’uguaglianza sostanziale, rispettivamente disciplinati dal primo e dal secondo comma.
Il principio dell’uguaglianza
Nel dettaglio il comma primo dell’art. 3 Cost. proclama il principio dell’uguaglianza formale, in virtù del quale tutti i cittadini sono considerati uguali di fronte alla legge, e detta una serie di specifici e tassativi divieti di discriminazione. Innanzitutto, si pone un divieto di discriminazione basato sul sesso, tale per cui uomini e donne assumono pari dignità e considerazione.
Gli ambiti di applicazione privilegiata di tale divieto si individuano in quello della famiglia (i coniugi essendo considerati uguali dal punto di vista morale e giuridico), dei rapporti di lavoro (stante il riconoscimento a livello anche costituzionale – art. 37, comma primo – della parità di trattamento) e dell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Ulteriore divieto, a carattere peraltro assoluto, è quello di discriminazione in base alla razza.
Ancora si prescrive il divieto di discriminazione per motivi linguistici, anche sulla scorta della considerazione del pluralismo etnico che caratterizza la popolazione nonché delle minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale. Parimenti vietata è la discriminazione che si basi sulla religione professata.
A corredo di tale prescrizione, d’altronde, gli articoli 8, 19 e 20 Cost. prescrivono rispettivamente il principio dell’uguale libertà di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge, il principio della libera scelta della religione professabile (da intendersi tanto in senso positivo quanto in senso negativo come libertà di scegliere di non professare alcuna religione) ed, infine, quello di non gravare talune associazioni o istituzioni religiose, ecclesiastiche o con fini di culto di particolari gravami fiscali che non si collocano, al contrario, in capo ad altre.
Altro divieto si pone, ancora, a discriminazioni che pongano alla propria base le opinioni politiche del singolo consociato. A corollario di ciò si rammentano anche il principio della libertà di pensiero ex art. 21 Cost., il divieto – imposto dall’articolo 22 Cost. – di privare il cittadino della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome per motivi di stampo politico nonché il riconoscimento ai sensi dell’articolo 48 Cost. dell’uguaglianza formale e sostanziale del voto.
Il principio di libertà politica soffre, tuttavia, di talune eccezioni, laddove si pongono: il divieto di associazioni volte al perseguimento, anche indiretto, di scopi politici mediante organizzazioni aventi carattere militare; il vincolo del rispetto dell’ordine democratico nell’organizzazione interna dei partiti; la possibilità di porre con legge limitazioni all’iscrizione a partiti politici per alcune categorie di cittadini; l’osservanza della Costituzione e delle leggi con adempimento alle funzioni pubbliche con disciplina e onore.
Infine, a chiusura, è vietata la discriminazione basata su condizioni personali o sociali. Il secondo comma dell’art. 3 Cost., invece, proclama il principio di eguaglianza sostanziale fissando l’obiettivo di eliminare tutte le disuguaglianze con il fine precipuo di rendere effettivo il godimento dei diritti da parte dei singoli, anche i più svantaggiati.
Cosa prevede l'articolo 3 della Costituzione?
ART. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."
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