Art. 32 della Costituzione.
L’art. 32 prevede che i trattamenti sanitari possono essere resi obbligatori solamente in forza di legge.
La Costituzione riconosce espressamente che la Repubblica Italiana tutela la salute sia quale diritto fondamentale dell’individuo sia quale interesse della collettività.
Possiamo dire, pertanto, che il diritto alla salute si articola su due livelli: quello individuale, quale benessere e salute psico-fisica di ogni essere umano (si badi bene il linguaggio inclusivo utilizzato dai costituienti che riconoscono il diritto alla salute di ogni individuo) dal quale deriva il diritto ad un’assistenza sanitare generale (infatti la norma dispone che lo Stato garantisce cure gratuite agli indigenti); quello collettivo, quale interesse della società a raggiungere e mantenere un benessere psico-fisico elevato.
Di questo diritto fondamentale si potrebbe parlare a lungo. È bene invece soffermarsi sulle applicazioni più recenti riguardanti proprio il diritto alla salute.
Partiamo proprio dalla situazione attuale, l’obbligo vaccinale ai tempi del Coronavirus e i risvolti con il principio costituzionale.
La norma in esame, come detto, tutela anche il risvolto collettivo del diritto alla salute quale interesse fondamentale della società.
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Proprio per questo, l’art. 32 prevede che i trattamenti sanitari possono essere resi obbligatori solamente in forza di legge. Si tratta in questo caso di una riserva assoluta di legge, nel senso che, solo la legge, espressione di dibattito democratico parlamentare, può rendere obbligatori trattamenti sanitari, purché ovviamente nel rispetto della persona umana.
La Costituzione prevede quindi l’ipotesi di rendere obbligatori alcuni trattamenti sanitari purché tale obbligo derivi dalla legge. Ciò è spiegato in quanto il bilanciamento degli interessi in gioco (individuale e collettivo) in tempo di pandemia, propende nel rendere maggiormente tutelabile il diritto collettivo alla salute e, quindi, nel rendere obbligatori i trattamenti sanitari necessari.
Altra applicazione del diritto alla salute, anche questa attuale, riguarda l’autodeterminazione dell’individuo riguardo ad un trattamento sanitario che non sia reso obbligatorio dalla legge. Stiamo parlando del diritto al rifiuto delle terapie (da non confondere con l’eutanasia) in quanto risvolto negativo del diritto alle cure ed alla salute.
Dire che nessuno può essere obbligato a sottoporsi a trattamenti sanitari significa lasciare la libertà di scelta se sottoporsi alle cure o meno. Applicazione pratica di questo corollario è la necessità di richiedere il consenso informato prima di effettuare un trattamento sanitario. Ne deriva che senza un valido consenso non possono essere effettuate cure ad un soggetto, che potrebbe benissimo rifiutarle (si badi bene, purché non rese obbligatorie dalla legge).
Ovviamente, nel quadro dei bilanciamenti costituzionali, il diritto alla vita è sempre prevalente, quindi, è lecito qualsiasi trattamento sanitario posto in essere in una situazione di emergenza dove una persona sia in rischio vita serio e concreto. Diverse, infine, sono state le applicazioni del diritto alla salute nel diritto civile e nel riconoscimento del danno biologico, inteso come ristoro di un danno che lede la salute psico-fisica di un individuo.
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