Testamento segreto: cos’è e come funziona
Vuoi mantenere segrete le tue volontà? Scopri come redigere un testamento segreto valido e quali sono le procedure legali per la sua conservazione.
Cos’è il testamento segreto?
Definizione e caratteristiche
Quella del testamento segreto è una delle diverse forme di testamento espressamente disciplinate dal codice civile italiano, affiancandosi a quella del testamento olografo e del testamento pubblico, rispetto ai quali presenta caratteristiche peculiari.
La relativa disciplina è contenuta negli articoli 604 e seguenti del codice civile ed è possibile evidenziare come sia, in concreto, forse la forma testamentaria di meno comune diffusione.
Il codice, in particolare, prevede che esso possa essere redatto sia dal testatore personalmente sia da un terzo. Nel primo caso deve essere sottoscritto dal testatore stesso in calce alle disposizioni testamentarie, mentre nella seconda ipotesi o nell’eventualità sia redatto mediante il ricorso a mezzi meccanici deve riportare la sottoscrizione del testatore anche su ogni foglio, unito o separato, di cui si compone.
Caso particolare è quello del testatore che sia in grado di leggere, ma non di scrivere o che sia stato impedito all’apposizione della sottoscrizione quando terzi procedevano a redigere il testamento per suo conto. In tal caso, il testatore deve, innanzitutto, dichiarare al notaio che lo riceve di aver letto interamente il testamento redatto da altri e indicare le ragioni che gli hanno impedito di apporre la sottoscrizione. Di quanto dichiarato il notaio fa menzione nell’atto di ricevimento.
Se, invece, il testatore non sappia né leggere né scrivere non potrà utilizzare la forma del testamento segreto.
Differenze con il testamento olografo e pubblico
Il testamento segreto si differenzia dal testamento olografo, giacché può essere redatto con qualsiasi mezzo, non necessariamente di suo pugno, e può addirittura essere redatto anche da terzi, purché sottoscritto su tutti i fogli dal testatore.
Si differenzia dal testamento pubblico, poiché la redazione non avviene ad opera del notaio, il quale resta ignaro del contenuto, si limita a riceverlo alla presenza dei testimoni, a dare atto del ricevimento in apposito verbale e a conservarlo sino all’apertura della successione.
Come si redige un testamento segreto?
Scrittura del testamento: requisiti e formato
Il testamento segreto può essere materialmente scritto alternativamente:
- dal testatore stesso, se sia in grado di scrivere e provvedere in autonomia: in tal caso affinché sia considerato valido è sufficiente che il testatore apponga sottoscrizione in calce, al termine delle disposizioni testamentarie;
- da un terzo che aiuti il testatore o lo assista nella redazione: in detta eventualità è necessario che il testatore apponga la propria sottoscrizione su tutte le pagine che compongono il documento. L’apposizione su ogni singola pagina ha, in tal caso, la funzione di approvazione da parte del testatore contenuto del testamento.
Parimenti, il testatore deve procedere a sottoscrivere ogni singolo foglio di cui si compone il testamento qualora abbia proceduto a redigerlo mediante ricorso a mezzi meccanici.
La necessità di una busta sigillata
Requisito fondamentale è che il testamento sia consegnato dal testatore in busta sigillata ovvero se non ancora sigillata provvederà a sigillarlo il notaio stesso, alla presenza di due testimoni di fronte ai quali il testatore dovrà effettuare dichiarazione che all’interno del plico consegnato è contenuto il testamento in cui sono rappresentate le sue ultime volontà.
La sigillatura assume nel caso di specie il fine fondamentale di garantire la chiusura e far sì che il documento testamentario divenga inalterabile.
Una volta redatto e sigillato il testamento segreto deve essere consegnato al notaio, il quale procede alle fasi successive, che richiedono l’intervento necessario del notaio.
Quando è obbligatorio l’intervento di un notaio
Nella procedura di redazione e perfezionamento del testamento segreto l’intervento del notaio si rende necessario nel momento in cui, ricevuta la busta sigillata, deve procedere immediatamente e senza interruzione alla presenza di due testimoni, che devono assistere all’intera procedura, alla redazione del verbale attestante l’avvenuto deposito del testamento segreto.
Alla stesura del verbale il notaio deve procedere di proprio pugno sulla carta che funge da involucro del testamento segreto stesso ricevuto e, a redazione completata, deve provvedere a sigillare il plico, sul quale poi dovranno essere apposte le sottoscrizioni del testatore, dei due testimoni e del notaio stesso.
Deposito del testamento segreto presso un notaio
Procedura di consegna
La procedura di consegna del testamento prevede che il documento redatto dal testatore e custodito in busta chiusa sigillata o da sigillare venga, innanzitutto, consegnato al notaio prescelto.
La consegna dovrà avvenire presso lo studio notarile alla presenza di due testimoni, che, seppur ignari del contenuto del documento che si provvede a depositare, confermino la dichiarazione del testatore che quello contenuto nel plico sigillato è il testamento rappresentante le ultime volontà di questi.
Per la validità della procedura di consegna è, comunque, necessario che vi proceda o stesso testatore, non potendo l’incombente essere demandato a terzi.
Nella denegata non creduta ipotesi in cui il testatore, per i più svariati motivi, non possa spostarsi per recarsi presso lo studio del notaio è prevista la possibilità che sia il notaio stesso a recarsi presso la residenza del testatore, ove questi dovrà dichiarare che nella scheda è contenuto il suo testamento.
Resta ferma la necessaria presenza dei testimoni.
Ruolo dei testimoni
Compito dei testimoni nell’iter formativo del testamento segreto è quello, innanzitutto, di presenziare all’intera procedura dinnanzi al notaio, certificare che la busta che viene consegnata contiene le ultime volontà del testatore e attestare l’avvenuto deposito mediante apposizione delle sottoscrizioni sul plico alla presenza del notaio stesso.
Stante l’importanza rivestita dall’attività certificatoria dei testimoni si richiede che essi non possano essere scelti tra parenti ed affini del testatore o, comunque, tra soggetti che possano in alcun modo mostrare un qualche interesse in merito al contenuto della scheda testamentaria.
Deve trattarsi, inoltre, di soggetti maggiorenni pienamente capaci di intendere e volere e, quindi, dotati della piena capacità di agire.
Registrazione del testamento e obblighi del notaio
In seguito alla consegna del testamento al notaio, questi dovrà redigere apposito verbale, sigillare il plico, oltre a compilare l’atto di ricevimento. Tale atto di ricevimento dovrà essere redatto dal notaio o direttamente sulla stessa carta sulla quale è redatto il testamento o su altro involucro predisposto ad hoc sul quale provvederà ad indicare:
- l’avvenuta consegna;
- le dichiarazioni rese dal testatore e dai testimoni;
- le sottoscrizioni di tutte le parti intervenute: testatore, testimoni, del notaio stesso.
Nella fase successiva il notaio dovrà procedere alla conservazione del testamento, curando di provvedere al deposito presso l’archivio notarile, in modo da garantire che non possa andare disperso o distrutto.
Apertura e lettura del testamento segreto
Chi può richiedere l’apertura
La risposta al quesito è fornita direttamente dal codice civile all’articolo 621, laddove viene disposto che il notaio deve provvedere all’apertura e pubblicazione del testamento segreto non appena apprenda la notizia della morte del testatore.
A tal fine qualsiasi soggetto che ritenga di avervi interesse può procedere a formulare richiesta di fissazione di un termine per l’apertura e la pubblicazione mediante deposito di ricorso avanti il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (i.e. in cui è avvenuta la morte del testatore).
Procedura legale e tempi di lettura
La procedura successiva alla presentazione del ricorso per l’apertura e la pubblicazione del testamento segreto consiste nella fissazione di un incontro al quale saranno chiamati a partecipare il notaio e due testimoni, oltre al soggetto che ne richiede l’apertura.
Il notaio procederà a redigere un verbale nel quale darà atto della presenza dei testimoni, descriverà puntualmente lo stato del testamento, riprodurre in maniera pedissequa il contenuto del testamento e fare menzione della relativa apertura, per poi procedere a raccogliere le firme di tutti i soggetti intervenuti.
Al verbale così redatto dovranno essere uniti la carta su cui è redatto il testamento, che sarà vidimata ogni mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, oltre all’estratto di morte del testatore.
In seguito alla pubblicazione, copia autentica del verbale di pubblicazione dovrà essere trasmessa dal notaio alla cancelleria del tribunale competente in relazione all’ultimo domicilio del testatore, ove ogni soggetto interessato potrà chiederne il rilascio di copia.
Possibili problemi legati all’apertura
Nel momento in cui il notaio apprende la notizia della morte del testatore, il problema principale che può presentarglisi al momento dell’apertura del testamento segreto consiste nell’impossibilità di identificare con certezza i soggetti chiamati all’eredità nonostante le ricerche effettuate e le indagini compiute.
Ci si chiede, pertanto, come possa ipotizzare di risolvere il problema a monte il testatore.
Si ritiene che la soluzione ottimale possa risiedere nella valutazione della possibilità per il soggetto da ultimo indicato di nominare – nel testamento, indicandone specificatamente le generalità – di un esecutore testamentario che conosca gli altri soggetti che il testatore intende istituire come eredi o legatari.
Vantaggi e svantaggi del testamento segreto
Il testamento segreto presenta rispetto alle altre forme testamentarie previste dall’ordinamento degli indiscussi vantaggi, pur con qualche limite. Vediamo nel prosieguo in cosa si compendiano tali caratteristiche.
Maggiore riservatezza rispetto ad altri testamenti
Il testamento segreto presenta, innanzitutto, il vantaggio di garantire al testatore una maggiore riservatezza del contenuto, proprio in considerazione delle modalità seguite per il suo perfezionamento.
Infatti, come si è già anticipato nei paragrafi precedenti, alla redazione del testamento segreto provvede il testatore personalmente o, al più, un terzo dal quale si sia fatto assistere per le più svariate ragioni (ad esempio, perché non sappia o non sia in condizioni di scrivere al momento della redazione) nei confronti del quale riponga la massima fiducia. Il testamento redatto in tale forma, peraltro, non è nemmeno conosciuto o conoscibile dal notaio, il quale si limita a riceverlo in consegna, ove necessario a sigillarlo e ad espletare le attività successive di redazione del verbale di avvenuta ricezione, sigillatura dell’involucro, apposizione delle necessarie sottoscrizioni e conservazione.
Rischi di smarrimento o invalidità
Il ricorso alla forma del testamento segreto presenta, inoltre, il vantaggio rispetto al testamento olografo di garantire il testatore dal rischio di smarrimento del documento. Come si è premesso poco sopra la conservazione del testamento segreto è demandata al notaio, mediante deposito del documento nell’archivio notarile. Ciò riduce al minimo, per le caratteristiche concrete delle modalità osservate, il rischio che il testamento vada disperso.
Inoltre, la circostanza che l’iter successivo alla redazione sia affiancata dalla partecipazione del notaio fa sì che si riducano al massimo gli eventuali rischi di invalidità procedurali di sorta.
Costi notarili e tempi di gestione
Per quanto attiene ai costi da sostenere per la redazione e il perfezionamento di un testamento segreto essi dipendono dalle tariffe applicate dal notaio prescelto. Il costo medio per l’attività necessaria sembra allo stato attuale aggirarsi in un range compreso tra i 500,00 e i 1.500,00 euro, sicuramente più vantaggioso rispetto a quelli richiesti per il ricorso ad un testamento pubblico.
In merito alle tempistiche di gestione della pratica, dipendono, in realtà, fondamentalmente dal trovare una data in cui il notaio e i testimoni siano disponibili a fissare un appuntamento per provvedere, non paventandosi ulteriori motivi di lungaggine.
Quando conviene fare un testamento segreto?
Casi pratici in cui è utile
In concreto, quindi, le situazioni in cui il testatore può ritenere utile ricorrere al testamento segreto sono quelle in cui voglia mantenere la riservatezza sul contenuto dello stesso, evitando che venga conosciuto da terze parti anzitempo.
Motivo che potrebbe sorreggere la scelta di tale forma testamentaria è quella di evitare che sorgano questioni di sorta in merito al contenuto da parte di chi ritenga di poter succedere.
Inoltre, come già esaminato il ricorso alla predetta forma testamentaria consente di limitare al massimo i rischi di smarrimento del documento e di contingentare i costi rispetto al testamento pubblico, che richiede un intervento più importante del professionista legale.
Differenze con altre forme di testamento
Rispetto alle altre forme testamentarie il testamento segreto si differenzia in considerazione della maggiore riservatezza che lo caratterizza, rimanendo il contenuto ignoto a persone estranee rispetto al testatore o agli eventuali soggetti che lo abbiano assistito, su sua richiesta, alla stesura.
Inoltre, si differenzia dal testamento olografo poiché è previsto che la redazione possa essere effettuata anche mediante ricorso a strumenti meccanici e non deve essere necessariamente steso in maniera olografa (salvo che per quanto riguarda le sottoscrizioni da apporvi).
Inoltre, consente di abbattere i costi relativi alla gestione rispetto al testamento pubblico, potendo aggirarsi ad una cifra che si aggira intorno in media ai 500,00-1.500,00 euro.
Alternative per garantire la segretezza delle volontà
Soluzione alternativa a quella del ricorso al testamento segreto e che consente di risparmiare anche i costi necessari come indicati alla fine del paragrafo precedente potrebbe consistere, ad esempio, nella scelta di un soggetto al quale affidare un plico chiuso nel quale sono contenute le proprie volontà relative alla destinazione dei propri beni in cui avrà cessato di vivere.
Deve, peraltro, trattarsi di soggetto nei confronti del quale il testatore rivesta la massima fiducia e che possa ritenere affidabile al punto da essere certo che conserverà il documento sino alla sua morte per poi consegnarlo ad un notaio per portarlo ad esecuzione.
Impugnazione e invalidità del testamento segreto
Motivi di nullità
Tra i motivi di nullità del testamento segreto si contempla, innanzitutto, quello inerente alla contestata incapacità del testatore al momento della redazione dell’atto contenente le sue ultime volontà. Ancora, si possono ipotizzare:
- la mancanza della sottoscrizione o della data certa;
- la ricorrenza di vizi della volontà del testatore (dolo, errore o violenza che sia);
- la mancanza dei requisiti d forma richiesti dalla tipologia di testamento;
- la non sufficiente chiarezza delle disposizioni testamentarie;
- la lesione delle quote di riserva previste dalla legge per soggetti determinati.
Chi può contestarlo e in quali casi
In linea generale possono procedere all’impugnazione del testamento tutti i soggetti che ritengono di essere stati danneggiati dalle disposizioni testamentarie che considerano lesive delle proprie aspettative ereditarie.
Il caso tipico è quello degli eredi legittimari – identificati dalla legge nel coniuge, negli ascendenti e nei discendenti in linea retta – del testatore, oltre agli eredi legittimi, che ricomprendono tutti o parenti entro il quarto grado. La legge ritiene, tuttavia, che possa promuovere impugnazione anche tutti i soggetti diversi da quelli appena evocati e che ritengano di aver subito una lesione dei propri diritti successori.
Com’è intuitivo, affinché sorga l’interesse ad impugnare nel caso specifico del testamento segreto è indispensabile attendere che il testamento, alla morte del testatore, venga aperto, ne sia data lettura e sia pubblicato, non essendone il contenuto in precedenza conosciuto o conoscibile da parte dei soggetti che non ne abbiano partecipato alla formazione.
Conseguenze legali dell’impugnazione
In seguito alla proposizione dell’impugnazione da parte del/i soggetto/i che si ritenga/no danneggiato/i dalle disposizioni testamentarie contenute nel testamento segreto si avvia un giudizio di cognizione ordinaria nel corso del quale il giudice designato dovrà procedere ad accertare se sussistano o meno i vizi dedotti da parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio.
L’esito del processo potrà giungere a diversi esiti:
- accertata sussistenza dei vizi lamentati: il giudice concluderà per l’accoglimento delle istanze formulate dall’attore e si pronuncerà nel senso dell’invalidità integrale del testamento, il quale sarà privato di qualsivoglia efficacia ex tunc (salvo che si tratti di accoglimento parziale di vizi che non siano di per sé idonei a far caducare l’intero testamento: in tal caso il testamento resterà valido per la parte residua);
- accertata insussistenza dei vizi lamentati dall’attore: il giudice rigetterà i motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio e, per l’effetto, concluderà nel senso della piena validità ed efficacia del testamento impugnato, il quale continuerà, quindi, ad esplicare gli effetti suoi propri.
Domande frequenti sul testamento segreto
Risposte ai dubbi più comuni
1. Come si scrive un testamento segreto?
Il testamento segreto può essere redatto alternativamente dal testatore stesso ovvero da un terzo che lo assista nella scrittura e proceda a redigerlo al posto suo. Nel primo caso sarà sufficiente che il testatore apponga la propria sottoscrizione in calce alle disposizioni testamentarie tutte. Nella seconda ipotesi, invece, dovrà procedere, oltre ad apporre la firma in calce, a sottoscrivere ogni singolo foglio di cui il testamento si compone per attestare la paternità del documento. Parimenti dovrà procedere a sottoscrivere ogni foglio nell’ipotesi in cui, anziché provvedere alla redazione mediante stesura manuale, proceda con strumentazione meccanica. Anche in questo caso la sottoscrizione di tutti i fogli serve a garantire la paternità del documento.
2. Quanto costa depositare un testamento segreto da un notaio?
Il testamento segreto ha sicuramente un costo inferiore rispetto a quello necessario per il caso in cui si opti per il testamento pubblico, anche se maggiore rispetto al testamento olografo. La spesa da sostenere dipende dalle tariffe applicate dal professionista prescelto. Da un’analisi generale si evince, comunque, che il costo medio si aggira tra un minimo di 500,00 e un massimo di 1.500,00 euro.
3. Il testamento segreto può essere modificato o revocato?
La risposta al quesito è indiscutibilmente positiva. Tuttavia, si sottolinea che al fine di procedere sarà necessario che il testatore proceda al ritiro del testamento presso il notaio al quale era stato consegnato, alla presenza sempre di due testimoni. Il notaio dovrà procedere a redigere un verbale ad hoc dell’operazione del quale diventerà depositario.
4. Chi può impugnare un testamento segreto?
Il testamento segreto, al momento della sua pubblicazione (quindi, dell’apertura), potrà essere impugnato da chiunque ritenga di avervi interesse, in quanto leso dalle disposizioni in esso contenute.
Il caso emblematico è quello dei legittimari, che, al momento dell’apertura del testamento, apprendano che nel disporre il testatore ha posto in essere una violazione delle quote di legittima loro spettanti.
5. Quali sono i vantaggi del testamento segreto rispetto a quello olografo?
Il testamento segreto presenta rispetto al testamento olografo degli indiscussi vantaggi, tra i quali si rammentano: la garanzia della riservatezza del contenuto del quale è a conoscenza solo il testatore o chi lo abbia aiutato nella stesura; la riduzione al minimo del rischio di danneggiamento o smarrimento. La conservazione del testamento, infatti, è curata dal notaio che lo deposita negli appositi archivi.