Azione di riduzione: guida completa e normativa

Scopri cos’è l’azione di riduzione, chi può esercitarla e come tutelare la quota di legittima in caso di testamento lesivo. Guida completa e normativa.

Definizione di azione di riduzione

Significato e finalità

L’azione di riduzione è concessa al legittimario che sia stato leso nel suo diritto ad ottenere la quota di legittima, per non aver ricevuto nulla o per aver ricevuto solo in parte la quota dei beni ereditari ad essi riservata dalla legge per tutelarsi, rendendo inefficaci gli atti dispositivi lesivi compiuti dal testatore defunto.

Nel dettaglio, l’azione di riduzione si configura come un’azione di natura personale e non reale, essendo volta non a rivendicare un bene specificamente individuato posseduto dal beneficiario di un atto di liberalità, bensì a far valere le ragioni successorie del legittimario sul valore di quel cespite.

Quando si applica

L’azione di riduzione può essere esercitata, quindi, dai legittimari per tutelare la relativa quota di legittima, individuata tramite il ricorso alla riunione fittizia di tutti i beni appartenenti al defunto al momento della morte. Tale operazione si attua sottraendo i debiti e sommando le donazioni alla massa ereditaria, al fine di determinarne il valore netto dell’asse sul quale computare la quota di cui il defunto poteva disporre e, d’altra parte, quella spettante ai legittimari.

Passaggio fondamentale consiste, quindi, nel calcolare esattamente la quota di legittima spettante a ciascun legittimario in osservanza delle disposizioni legislative in materia, al fine di verificare se il testatore, nel disporre nel proprio atto di ultima volontà, abbia o meno introdotto disposizioni lesive dei loro diritti.

Per fare ciò è necessario, quindi, avere ben presente, innanzitutto, chi sono i soggetti che assumono la qualifica di legittimari in ossequio all’ordinamento giuridico italiano e avere debita contezza del contenuto delle norme di cui al codice civile che prevedono in maniera puntuale le quote di legittima loro spettanti, per comprendere se abbiano subito una violazione e, quindi, valutare l’opportunità di agire in riduzione.

Chi può esercitare l’azione di riduzione?

Eredi legittimari: coniuge, figli e ascendenti

L’azione di riduzione può essere esercitata dai soggetti che assumono la qualifica di legittimari e che hanno visto lesa la quota di legittima loro spettante per legge in ragione delle disposizioni testamentarie.

Tra essi sono annoverati: il coniuge, i figli e gli ascendenti.

In seguito alle riforme legislative attuate negli ultimi anni si deve precisare che:

  • al coniuge deve essere equiparata la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • per quanto attiene alla categoria dei figli a quelli una volta definiti legittimi (ossia nati in costanza di matrimonio) sono equiparati quelli a suo tempo quelli definiti naturali (ossia nati fuori dal matrimonio) nonché i figli adottivi a seguito del perfezionamento dell’iter legale dell’adozione oltre ai figli non ancora nati ma già concepiti al momento dell’apertura della successione;
  • gli ascendenti si estendono oltre ai genitori, ove deceduti o inidonei a succedere, anche ai nonni e bisnonni eventualmente ancora in vita.

Eredi esclusi dal testamento

Presupposto principale della previsione di quote di legittima in favore dei soggetti elencati nel sottoparagrafo precedente è quella di tutelare, in sede ereditaria, i soggetti appartenenti alla famiglia e più vicini al testatore.

In considerazione di ciò, come detto, il codice civile riserva loro una quota dell’asse ereditario anche nell’ipotesi in cui il testatore nulla abbia disposto in loro favore o, addirittura, abbia disposto in favore di soggetti diversi per l’intera massa ereditaria.

Ne consegue che i legittimari che non siano stati contemplati dal testamento e, anzi, abbiano visto intaccata la propria quota di legittima possono agire proponendo azione di riduzione.

Casi particolari di legittimazione all’azione

La legittimazione all’azione di riduzione in capo di riduzione si atteggia in maniera particolare nell’ipotesi in cui non sia sufficiente mettere mano alle disposizioni testamentarie per reintegrare i diritti dei legittimari. Infatti, in tal caso la legittimazione ad agire in capo ai legittimari si estende alla possibilità di agire in riduzione contro le donazioni a partire dall’ultima per poi risalire a ritroso nel tempo.

Sembra appena il caso di precisare che l’azione di riduzione delle donazioni resta subordinata all’ulteriore incapienza del patrimonio ereditario.

Quando è possibile agire con l’azione di riduzione?

Analizziamo, quindi, i presupposti che legittimano un soggetto ad agire con l’azione di riduzione.

Occorre che, in concreto, si verifichino alcune condizioni e situazioni tipiche delle quali si dirà a breve.

Lesione della quota di legittima

L’esercizio dell’azione di riduzione richiede necessariamente che vi sia stata una lesione della quota di legittima spettante al soggetto legittimario.

La quota di legittima è identificata come quella parte dell’eredità di cui il testatore non può legittimamente disporre, essendo per legge destinata necessariamente ad alcuni soggetti ben individuati, ossia gli eredi più stretti (coniuge, figli, ascendenti), al fine di garantire che non siano esclusi totalmente dalla successione.

La quota di legittima è fissata in percentuale sull’intero patrimonio del de cuius.

Le quote sono, in linea di massima, così individuate dalla legge per l’ipotesi relativa al caso in cui vi sia un testamento:

  • al coniuge, senza figli, fratelli e ascendenti spetta il 50% a titolo di legittima e residua il 50% disponibile;
  • se al coniuge si aggiunge un figlio spetta 1/3 al coniuge + 1/3 al figlio e residua + 1/3 di quota disponibile;
  • se al coniuge si aggiungono due o più figli spetta 1/4 al primo + 1/2 ai secondi in parti uguali e residua 1/4 di disponibile;
  • se al coniuge si aggiungono ascendenti in assenza di figli senza figli spetta 1/2 al primo, ¼ ai secondi e residua 1/4 di disponibile;
  • in assenza di coniuge:
    • se vi è un figlio la metà spetta a quest’ultimo;
    • se vi sono due o più figli spettano loro i 2/3 del patrimonio;
    • se vi sono solo ascendenti spetta a questi 1/3 del patrimonio.

Donazioni che riducono l’asse ereditario

Disposizioni che ledono i diritti dei legittimari riducendo oltre il limite previsto dalla legge l’asse ereditario sono sicuramente quelle che prevedono donazioni, che, come si vedrà, dovranno essere riunite, al fine di valutare l’esatto ammontare dell’asse ereditario sul quale calcolare le quote ereditarie e la quota disponibile.

Testamenti lesivi dei diritti degli eredi

Più spesso, comunque, le disposizioni lesive dei diritti degli eredi sono contenute direttamente nelle disposizioni testamentarie. Si tratta, quindi, di previsioni introdotte direttamente dal testatore e che a seguito dell’esperimento dell’azione di riduzione potrebbero essere espunte se effettivamente considerate pregiudizievoli per i legittimari.

Vediamo nel prosieguo come si esercita la domanda relativa all’azione di riduzione.

Procedura per esercitare l’azione di riduzione

Presentazione della domanda

L’azione di riduzione è introdotta mediante atto di citazione, nel quale il legittimario, leso o pretermesso nei suoi diritti di quota di legittima, precisa la causa petendi e il petitum (ossia le ragioni che sostengono la domanda formulata in giudizio e quanto effettivamente richiesto con l’azione proposta), formulando, invero, la richiesta di reintegrazione nella quota di legittima spettantegli.

La reintegrazione richiesta si attua mediante riduzione degli atti dispositivi e delle donazioni effettuate anche in vita, attraverso la sintetica della condizione dell’asse ereditario come risultante dalla riunione fittizia del rimanente (c.d. relictum) con quanto donato.

In sostanza l’operazione, di natura contabile, riconduce al patrimonio del defunto il valore dei beni, cui sono sottratti i debiti e aggiunte le donazioni compiute.

L’atto di citazione, che deve indicare anche le prove delle ragioni della parte attrice e la data nella quale la controparte è chiamata a comparire avanti il giudice, deve essere notificata e, conseguentemente, deve procedersi all’iscrizione a ruolo.

Competenza del tribunale

La domanda di azione di riduzione in disamina deve essere presentata avanti il tribunale competente.

La competenza è, peraltro, determinata in considerazione del luogo in cui si è aperta la successione, luogo che di norma coincide con il luogo dell’ultimo domicilio del testatore, da intendersi quale luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e che in materia successoria di norma coincide con il luogo in cui avviene il decesso del testatore (pur non essendo un elemento assolutamente certo).

Prove necessarie per dimostrare la lesione della legittima

L’impostazione giurisprudenziale da ultimo invalsa nella giurisprudenza di legittimità è tale da ritenere che il legittimario che esercita l’azione di riduzione deve provare, innanzitutto, la qualità di coniuge, figlio, discendente o ascendente.

Successivamente deve, altresì, provare la sussistenza delle condizioni per la riduzione delle disposizioni lesive: deve, quindi, procedere a calcolare la quota disponibile di patrimonio; fornire la dimostrazione che gli atti dispositivi posti in essere dal testatore eccedono, in realtà, la quota disponibile; quantificare la misura della lesione subita sulla propria quota di legittima; fornire prova dell’insussistenza di ulteriori beni ereditari oltre quelli oggetto delle disposizioni testamentarie e delle donazioni di cui chiede la riduzione.

Quali sono gli effetti dell’azione di riduzione?

Reintegrazione della quota di legittima

L’azione di riduzione esperibile dal legittimario ha quale scopo ultimo quello di ricostituire la quota di legittima che gli spetta in considerazione di quanto stabilito dalle disposizioni testamentarie.

Tale effetto si ottiene mediante una serie di passaggi che conducono a ricostruire la massa ereditaria nello stato in cui avrebbe dovuto trovarsi se il disponente testatore non avesse introdotto nell’atto contenente le sue ultime volontà in violazione delle quote di legittima riservate dalla legge ai legittimari.

In seguito alla reintegrazione della quota di legittima si potrà procedere al calcolo sulla massa ereditaria così ricostruita del ricalcolo delle quote effettivamente spettanti ai legittimari e a quello della quota residua effettivamente disponibile e destinabile a soggetti diversi.

Dal calcolo così effettuato derivano alcune conseguenze fondamentali.

Modifica delle disposizioni testamentarie

Innanzitutto, l’accertata lesione della legittima in conseguenza della proposizione dell’azione di riduzione è tale da implicare che le disposizioni testamentarie che eccedano, in concreto, la quota disponibile – intaccando, quindi, le quote di legittima stabilite ex lege per i legittimari – debbono essere proporzionalmente ridotte e ciò vale sia per le disposizioni a titolo universale (istituzioni di erede) sia per le disposizioni a titolo particolare (legato) a far data dal momento in cui sono state ordinate.

Fanno tutte riferimento alla data di apertura della successione.

Restituzione dei beni donati

Mediante azione di restituzione della donazione i legittimari possono procedere alla richiesta di restituzione dei beni donati in violazione delle quote di legittima determinare in ossequio alle disposizioni legislative.

Tanto a condizione, comunque, che non sia trascorso un lasso di tempo superiore a vent’anni dalla data di cessione gratuita dei beni. In caso contrario l’azione volta alla restituzione dei beni che hanno formato oggetto di donazione non potrà più essere esperita, in quanto si avrà decadenza.

Tuttavia, l’azione di restituzione è esperibile in via residuale, solo ed esclusivamente ove dall’azione di riduzione non sia conseguito un effetto tale da ricostituire la massa dei beni ereditari in maniera sufficiente da garantire i diritti del legittimario escluso o leso.

L’effetto dell’azione è quello di far sì che i beni donati tornino ad essere sussunti nella massa ereditaria.

Azione di riduzione e donazioni: cosa succede?

Recupero di beni donati

Il recupero dei beni che hanno formato oggetto di donazione nel contesto testamentario volto all’esperimento dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie illegittime e violative delle quote dei legittimari avviene mediante restituzione da parte dei donatari entro il termine ultimo di vent’anni dall’atto di liberalità. L’operazione ha lo scopo di ricostituire la massa ereditaria nello stato in cui si sarebbe trovata qualora la donazione lesiva non fosse stata posta in essere.

I legittimari, quindi, hanno il diritto di rivolgersi al beneficiario della donazione per chiedergli di restituite i beni ricevuti in lesione della legittima, eliminando, altresì, le eventuali ipoteche su di esso gravanti.

Vediamo nei prossimi paragrafi entro quali termini e in che modalità agire per procedere al recupero dei beni donati.

Limiti temporali per agire

Stabilito che la donazione effettuata nel corso della vita da parte del testatore è risultata pregiudizievole del diritto del legittimario a ricevere la quota di legittima destinatagli, quest’ultimo può, quindi, agire contro il patrimonio del donatario e ove non ottenga soddisfazione rivolgersi all’attuale titolare del bene donato, chiedendone la restituzione o, in alternativa, il pagamento del suo credito.

L’azione di restituzione della donazione deve essere esercitata, peraltro, entro il termine di vent’anni dall’avvenuta donazione, periodo che può essere interrotto nei confronti di coniuge e parenti diretti del donatore che abbiano notificato e trascritto atto di opposizione stragiudiziale all’atto di donazione.

L’azione di restituzione è, peraltro, rinunciabile, senza che ciò implichi automatica rinuncia anche all’azione di riduzione.

Priorità tra eredi e beneficiari di donazioni

Cosa accade una volta ricostituita la massa ereditaria in conseguenza della restituzione dei beni donati in vita dal defunto? Al momento della devoluzione chi prevale: gli eredi o i beneficiari di donazioni?

Mediante la collazione – che consiste nell’atto con cui gli eredi necessari o legittimari (coniuge, figli legittimi, naturali o adottivi ed i loro discendenti) procedono a conferire nell’asse ereditario ciò che il de cuius aveva donato loro in vita - il valore del bene donato finisce per incidere sul calcolo della quota di eredità disponibile.

Da quanto asserito consegue che anche nell’eventualità in cui la donazione sia stata effettuata in favore di uno degli stessi eredi legittimi la conseguenza della collazione sarà che la quota di legittima a lui spettante non sarà intaccata, pur cambiando la quota di eredità disponibile.

Ciò significa che tra la posizione degli eredi e quella dei beneficiari delle donazioni in concreto viene privilegiata la posizione dei primi, tutelata a fronte di ogni operazione che ne comporti pregiudizio.

Impugnazione di un testamento lesivo della legittima

Differenza tra azione di riduzione e impugnazione del testamento

Dall’azione di riduzione si distingue l’impugnazione del testamento sotto una molteplicità di motivi, non ultimo quello relativo a termini previsti per l’esperimento dell’azione.

Casi in cui è possibile contestare le disposizioni testamentarie

Il testamento può essere fatto oggetto di impugnazione, innanzitutto, quando sia affetto da nullità formali e/o sostanziali.

Le prime ricorrono in tutti i casi in cui manchino i requisiti di forma previsti in maniera espressa dalla legge per lo specifico tipo di testamento cui si è fatto ricorso.

Ad esempio, se non abbia data certa o non risulti sottoscritto o in caso di testamento olografo se manchi il requisito dell’autografia in ogni sua parte, compresa l’indicazione della data e del luogo in cui è stato predisposto.

Tra le nullità sostanziali, invece, è annoverato e annoverabile l’inserimento di disposizioni elusive della legge, come nella peculiare ipotesi in cui non sia stata rispettata la quota di legittima espressamente prevista dalle disposizioni codicistiche o, ancora, allorquando gli eredi designati siano incapaci di ricevere l’eredità.

Ancora il testamento può essere impugnato nell’ipotesi in cui si dimostri che al momento della redazione il testatore non era capace di intendere e di volere o quando la data riportata sull’atto sia incompleta.

Tempi per presentare il ricorso

Nelle circostanze citate al primo punto del presente paragrafo, il testamento potrà essere oggetto di impugnazione davanti ad un giudice.

A tale scopo il soggetto interessato può procedere con atto di citazione da notificare ai soggetti individuati come successori testamentari nell’atto di ultima volontà, previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in assenza del quale la domanda deve essere dichiarata improcedibile dal giudice.

Competente a decidere sul ricorso proposto è il Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui la successione si è aperta.

La decisione, peraltro, deve essere rivolta alla verifica della presenza dei vizi contestato nel corpo del testamento impugnato.

In caso di riscontro positivo, il testamento sarà dichiarato nullo. Ove i vizi contestati difettino, invece, il testamento continuerà ad essere valido e ad esplicare i suoi effetti.

L’azione di impugnazione è, comunque, assoggettata a precisi limiti temporali. In particolare, può essere esercitata nel termine di dieci anni dall’apertura della successione.

Tempi di prescrizione dell’azione di riduzione

Entro quanto tempo può essere esercitata

L’azione di riduzione deve essere esercitata nel termine ordinario decennale ex art. 2946 del codice civile a pena di decadenza.

Dubbi sono stati sollevati in merito alla data dalla quale far decorrere il termine appena delineato, per i casi in cui vi sia stata lesione della legittima ricollegabile alle disposizioni testamentarie.

Secondo la giurisprudenza di legittimità se la lesione deriva quale conseguenza delle donazioni effettuate il termine decorre dalla data di apertura della successione, momento in cui si prende contezza dell’insufficienza della massa ereditaria residua a soddisfare le quote riservate ai legittimari.

Se la lesione della legittima sia, invece, conseguenza di disposizioni testamentarie il legittimario, fino al momento in cui il chiamato in esecuzione del testamento non accetti l’eredità così concretamente attualizzando la lesione della legittima, la legittimazione ad agire e il termine decadenziale decorre solo da quel momento.

Casi di decadenza dei diritti

Il termine decennale entro il quale l’azione può essere esperita è previsto dalla legge a pena di decadenza. Ciò significa che se il soggetto legittimato non proceda ad esercitare l’azione entro il decorso del termine di dieci anni dall’apertura della successione perderà definitivamente il diritto di esercitarlo.

Differenze tra azione di riduzione e altre azioni successorie

L’azione di riduzione si differenzia da altre azioni successorie, quale è l’azione di rivendica, che è a differenza della prima volta a discutere il titolo in base al quale il testatore aveva in possesso dei beni ereditari.

In tal caso, l’attore può limitarsi alla prova della propria qualità di erede e della circostanza che i beni fossero compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.

L’azione de qua presuppone la contestazione della qualità di erede da parte di chi sia nel possesso dei beni ereditari.

Tale azione, inoltre, al contrario dell’azione di riduzione è imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell’intervenuta usucapione eccepita dal soggetto nei confronti del quale l’azione è proposta su singoli beni.

Domande frequenti sull’azione di riduzione

1. Chi può chiedere l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione può essere esercitata dai legittimari, individuati dalla legge in quei soggetti ai quali, per il particolare tipo di relazione intercorrente con il testatore defunto, si ritiene opportuno destinare una quota intangibile. Tali soggetti sono specificamente individuati nel coniuge del testatore defunto (cui è affiancata, in seguito alle modifiche legislative intervenute nel corso degli ultimi anni, la parte dell’unione civile), i figli (con la specificazione che da ultimo sono stati equiparati i figli naturali e i figli legittimi e che la nozione, oltre a includere entrambi, include anche i figli adottivi), gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni se ancora vivi).

2. Quali sono i tempi per esercitare l’azione di riduzione?

L’azione di riduzione si esercita nel termine prescrizionale ordinario di dieci anni.

Bisogna specificare che qualora le disposizioni da ridurre si concretizzano in donazioni il predetto termine decennale inizia decorrere a far data dall’apertura della successione del donante (ossia dal giorno in cui il donante decede).

3. Cosa succede se un testamento lede la quota di legittima?

Se un testamento lede la quota di legittima il legittimario pretermesso o leso può esercitare nel termine di prescrizione decennale dalla data della morte del testatore l’azione di riduzione, il cui scopo ed effetto ultimo è quello di reintegrare la quota ereditaria lesa, tramite la dichiarazione di inefficacia delle azioni lesive poste in essere.

4. L’azione di riduzione può essere respinta?

La risposta al quesito deve essere considerata affermativa.

In seguito all’esercizio dell’azione di riduzione da parte del legittimario, infatti, si instaura un giudizio di cognizione ordinaria, nel corso della quale il giudice è chiamato a verificare se e in che misura le disposizioni testamentarie (e/o donatarie) abbiano intaccato, pregiudicandola, la quota di legittima riservata a ciascun legittimario.

Ove dalla disamina effettuata emerga che, in realtà, le disposizioni testamentarie non pregiudichino le quote di legittima l’azione di riduzione proposta deve essere respinta.

5. Come si calcola la quota di legittima in caso di azione di riduzione?

Ai fini di esperire l’azione di riduzione la quota di legittima spettante ai legittimari si calcola avendo riguardo alla massa ereditaria sussistente al momento della morte del testatore, sottraendo i debiti e aggiungendovi, invece, la somma corrispondente all’importo dei beni donati e/o destinati ad altri soggetti nelle disposizioni testamentarie, per poi procedere sulla massa così ricostruita a calcolare la quota di legittima mediante applicazione dei criteri legislativamente fissati.