Come le donazioni influenzano la successione ereditaria
Scopri come le donazioni possono ridurre l’eredità disponibile, quando devono essere restituite e cosa dice la legge italiana sulla loro incidenza.
Cosa si intende per donazione in ambito successorio?
La donazione è definibile come il contratto mediante il quale una parte arricchisce l’altra, disponendo in suo favore di un suo diritto ovvero assumendo nei suoi confronti un’obbligazione. Nel provvedere in tal modo deve essere sorretta da spirito di liberalità.
L’istituto si fonda, quindi, su alcuni elementi fondamentali identificati nello spirito di liberalità oltre che nell’incontro delle volontà del donante e del donatario. In merito a quest’ultimo si deve evidenziare, infatti, come occorra la volontà del donante di arricchire l’altra parte del contratto senza chiedere per questo un corrispettivo. Dall’altra parte, peraltro, è indispensabile che il donatario accetti la donazione.
Differenza sostanziale sussiste in materia tra donazione diretta e donazione indiretta.
Quest’ultima ricorre quando le parti, al fine di raggiungere il risultato tipico della tipologia contrattuale (i.e. l’arricchimento del donatario a fronte del depauperamento del donante), fanno ricorso a strumenti giuridici diversi dalla donazione, che, tuttavia, consentono di raggiungere, seppur in via mediata, effetti economici di liberalità. Essi sono conseguenza nella donazione indiretta di atti o negozi giuridici che, pur non perseguendo direttamente tali fini, tuttavia, indirettamente li realizzino come scopo ulteriore e diverso rispetto a quelli che ne costituiscono la causa tipica.
Tra gli istituti a tal fine utilizzati si ricordano, a titolo esemplificativo:
- la rinuncia ad un diritto volta ad agevolare un altro soggetto;
- il contratto a favore di terzo;
- l’intestazione di beni in nome altrui.
Effetti sulla successione
Le donazioni effettuate in vita hanno, tra gli altri, l’effetto di andare a ridurre la massa dei beni di proprietà di un soggetto, con la conseguenza che andrà ad intaccare anche la massa ereditaria di questi per il momento in cui cesserà di vivere.
La questione non è di poco momento, ove si consideri che le donazioni potrebbero ledere i diritti dei legittimari, intaccandone le quote di legittima.
Donazioni e successione: come incidono sull’eredità?
La donazione come anticipo dell’eredità
Come intuibile da quanto evidenziato in esito al paragrafo precedente le donazioni effettuate dal de cuius in vita possono sortire effetti anche sulla successione e, quindi, sulla massa ereditaria sulla quale debbono essere calcolate le quote ereditarie.
Sebbene sorretta da uno spirito di pura liberalità si ritiene trattarsi, comunque, di una disposizione patrimoniale che non può in alcun modo ledere le ragioni degli eredi legittimari (coniuge, figli, ascendenti). Ne consegue che l’ordinamento giuridico interno è orientato nel senso di ritenere la donazione effettuata dal testatore in vita quale anticipo verso quel soggetto – se legittimario – della quota di eredità che gli spetta.
Impatto sulla ripartizione del patrimonio
Ma, quindi, come incide la donazione effettuata sulla ripartizione del patrimonio?
Ebbene, in questo caso è opportuno riprendere il concetto di quota disponibile in materia successoria, che consiste nella parte di massa ereditaria di cui il testatore può liberamente disporre al netto delle quote riservate ai legittimari a titolo di successione necessaria.
La questione problematica si pone allorquando con le disposizioni testamentarie il testatore abbia disposto per una quota della massa ereditaria che sia eccedente la disponibile, in quanto pregiudica il diritto dei legittimari ad ottenere la corresponsione della quota di eredità loro riservata dalla legge. Ne consegue che la ripartizione del patrimonio ne risulta pregiudicata.
Quando una donazione può essere contestata
Da quanto sopra esposto si ricava che i legittimari possono essere pretermessi o, comunque, lesi dalle disposizioni testamentarie.
Il primo caso ricorre quando il testatore abbia disposto dell’intera massa ereditaria in favore di soggetti diversi; la seconda ipotesi si concretizza, invece, qualora il testatore abbia disposto dei propri beni in misura che eccede la quota disponibile e così facendo ha pregiudicato la corretta ripartizione delle proprie sostanze, colpevolmente riducendo oltre soglia i diritti dei legittimari.
Questi ultimi, vedendo violate le proprie legittime aspettative, possono sicuramente tentare di tutelarsi contestando gli effetti delle donazioni e richiedendo che il giudice competente adito si pronunci nel senso della nullità degli effetti della donazione illegittimamente effettuata.
La collazione delle donazioni tra eredi
Cos’è la collazione ereditaria
Ai sensi del codice civile italiano la collazione ereditaria viene delineata come l’atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto (ossia i legittimari) procedono a conferire alla massa ereditaria tutti i beni, sia mobili che immobili, che abbiano ricevuto dal defunto a titolo di donazione quando era ancora in vita.
Ciò in quanto le donazioni effettuate dal de cuius in vita possono anche avere l’effetto di incidere in maniera pregnante sulla composizione della massa ereditaria come quantificata al momento del decesso.
Da tale considerazione è conseguita l’opzione del legislatore di considerare gli oggetto di tali disposizioni ai fini del calcolo delle porzioni di beni che spetteranno a ciascuno degli eredi.
Chi è obbligato alla collazione
Il codice civile, all’articolo 737, individua specificatamente i soggetti obbligati alla collazione ereditaria, disponendo che devono provvedervi i figli e i discendenti tutti, oltre che il coniuge che concorrano tra loro alla successione.
Affinché l’obbligo imposto debba considerarsi effettivamente operativo debbono ricorrere simultaneamente talune condizioni con riguardo ai soggetti da ultimo indicati.
- i soggetti indicati nel dettato normativo non debbono essere stati effettivamente dispensati dalla collazione;
- non debbono aver rinunciato all’eredità;
- devono, al contrario, aver accettato, in maniera espressa o tacita, l’eredità.
Come già accennato l’effetto che si intende garantire è quello di evitare che le disposizioni a titolo di liberalità vadano a sovvertire le regole vigenti in materia, pregiudicando le quote spettanti per legge ai legittimari.
Esempi pratici di calcolo della collazione
Per meglio comprendere l’operatività del meccanismo della collazione può essere opportuno effettuare un esempio pratico.
Si ipotizzi il caso in cui il testatore lasci moglie e due figli.
Il calcolo della quota disponibile deve essere effettuato sottraendo dal totale (100%) le quote di legittima spettanti ai legittimari sopra identificati, secondo i criteri meglio specificati nel paragrafo seguente.
In tal caso, al coniuge spetta di diritto un quarto del patrimonio ereditario, mentre la metà spetta in parti uguali ai figli.
La quota disponibile, pertanto, è quantificata nella misura di un quarto dell’intero asse ereditario.
Teorizziamo che, in vita, il testatore abbia effettuato una donazione ad un soggetto terzo nella misura di un terzo dell’asse ereditario, così eccedendo il limite imposto dalla legge del quarto come testé precisato.
Per rimediare alla violazione occorrerebbe dare atto alla collazione della donazione, con la conseguenza che dovrà procedersi a ricondurre i beni donati nell’asse ereditaria e conseguente nuova ripartizione dei beni stessi ossequiosa delle disposizioni codicistiche.
Quando le donazioni ledono la quota di legittima?
Quote di legittima e patrimonio disponibile
La quota di legittima è identificata come una parte dell’eredità di cui il testatore non può legittimamente disporre, essendo per legge destinata necessariamente ad alcuni soggetti ben individuati, ossia gli eredi più stretti (coniuge, figli, ascendenti), al fine di garantire che non siano esclusi totalmente dalla successione.
La quota di legittima è fissata in percentuale sull’intero patrimonio del de cuius, da calcolarsi come segue:
- al coniuge, senza figli, fratelli e ascendenti spetta il 50%;
- se al coniuge si aggiunge un figlio spetta 1/3 al coniuge + 1/3 al figlio;
- se al coniuge si aggiungono due o più figli spetta 1/4 al primo + 1/2 ai secondi in parti uguali;
- se al coniuge si aggiungono ascendenti in assenza di figli senza figli spetta 1/2 al primo, ¼ ai secondi;
- in assenza di coniuge:
- se vi è un figlio la metà spetta a quest’ultimo;
- se vi sono due o più figli spettano loro i 2/3 del patrimonio;
- se vi sono solo ascendenti spetta a questi 1/3 del patrimonio.
Il patrimonio disponibile è calcolato sottraendo dal patrimonio totale le quote di legittima come sopra rammentate.
Come verificare una lesione della legittima
La lesione della quota di legittima può essere verificata calcolando se il suo ammontare complessivo ecceda la portata della quota di cui il testatore poteva liberamente disporre.
Il calcolo deve essere effettuato sul complesso dei beni di proprietà del testatore al momento della morte cui debbono essere sommati gli importi relativi al valore di tutte le donazioni effettuate.
Si deve, quindi, valutare se tramite la donazione si sia andato a superare il limite della quota disponibile.
In tal caso la donazione effettuata deve essere ritenuta contrastante con la legge e potrà andare incontro alle conseguenze espressamente previste dal codice e alla possibilità di caducazione degli effetti ove richiesto dai soggetti interessati.
Quando si può contestare una donazione
La donazione che vada ad intaccare, ledendola, la quota di legittima spettante ai legittimari può essere contestata secondo i modi previsti dalla legge, volti a privarla d’effetto.
Il rimedio principalmente esperibile è quello dell’azione di riduzione.
L’azione di riduzione per recuperare donazioni lesive
Cos’è l’azione di riduzione
L’azione di riduzione è la forma di tutela riconosciuta ai legittimari che si ritengano lesi dalle donazioni considerate lesive della quota di legittima, così come determinata dagli articoli 556 e seguenti del codice civile e come riepilogata al paragrafo precedente, ed è volta ad ottenerne giudizialmente la reintegrazione.
Nella sostanza si tratta di un’azione: di accertamento costitutivo, che constata l’esistenza della lesione della legittima; di inefficacia relativa e sopravvenuta della disposizione testamentaria lesiva, operando in modo tale da considerare come mai avvenuto nei confronti del legittimario il trasferimento posto in essere dal testatore; personale, essendo volta a spiegare effetto verso specifici soggetti; con effetti retroattivi reali perché gli effetti retroagiscono al momento dell’apertura della successione (ossia al momento in cui si è in concreto perfezionato l’effetto lesivo).
L’azione in questione è, quindi, volta a reintegrare l’eredità spettante agli eredi legittimi, mediante affermazione dell’inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni per mezzo delle quali il testatore ne ha intaccato le rispettive quote.
Chi può richiederla e in quali termini
L’azione di riduzione può, quindi, essere esercitata dai legittimari (coniuge, figli e ascendenti), cui spetta ex lege una quota del patrimonio del defunto e che si ritengano lesi dalle donazioni per spirito di liberalità, ovvero agli eredi ed aventi causa di questi.
La casistica applicativa concreta ricomprende tutte le situazioni in cui, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero delle donazioni attuate nel corso dell’esistenza, l’ammontare dell’asse ereditario sia stato ridotto in maniera tale da intaccare, riducendola oltre la soglia prevista dalla legge, le quote spettante ai legittimari.
Effetti sulle donazioni fatte in vita
L’azione di riduzione proposta ha come conseguenza l’avvio di un giudizio nel corso del quale il giudice deve provvedere ad accertare se effettivamente le donazioni effettuate in vita dal testatore abbiano o meno intaccato, ledendola, le quote testamentarie destinate ex lege agli eredi legittimi.
A seguito dell’istruttoria, il giudice, ove accerti l’effettiva lesione, procederà a dichiarare l’inefficacia pro quota o in toto, a seconda dell’entità della violazione commessa, delle disposizioni donative lesive poste in essere dal de cuius durante il corso della vita.
L’effetto concreto della pronuncia giudiziale è quello di consentire la reintegrazione del legittimario pretermesso o leso dalla donazione nei diritti spettanti per legge.
Donazioni e testamento: possono coesistere?
Testamento e precedenti donazioni
Giunti a questo punto della trattazione sembra opportuno comprendere se possano contemporaneamente esistere ed essere ritenute applicabili le disposizioni testamentarie da un lato e le donazioni precedentemente effettuate dall’altro.
Da quanto è stato possibile precisare ed evidenziare nei paragrafi precedenti tale possibilità è subordinata alla verifica dell’effettivo superamento della quota disponibile per effetto della donazione.
Se, infatti, la donazione è disposta in misura rientrante in quella di cui alla quota disponibile deve ritenersi che donazione e disposizioni testamentarie possano coesistere.
Non così accade nell’eventualità in cui, invece, la donazione è disposta per una quota di patrimonio che eccede quella disponibile.
In tal caso, i legittimari danneggiati possono proporre azione di riduzione.
Tuttavia, l’effetto di riconduzione a legalità può essere raggiunto anche mediante revoca effettuata da parte del donante.
Donazioni revocabili e irrevocabili
Orbene, per quanto attiene alle donazioni, una volta che il notaio abbia provveduto alla redazione dell’atto pubblico, esse assumono il carattere dell’irrevocabilità. Il bene donato entra nella proprietà esclusiva del beneficiario.
Vi sono, tuttavia, delle ipotesi eccezionali in cui l’efficacia traslativa della donazione può essere fatta venir meno.
Una di tali ipotesi è quella della relativa revoca.
Perché possa procedersi occorre, innanzitutto, che:
- deve essere sopraggiunta una necessità non trascurabile del primo proprietario (ad esempio, qualora il donante scopra l’esistenza di figli di cui ignorava l’esistenza);
- devono essere emerse questioni di grave ordine morale (ad esempio, per ingratitudine).
Cosa accade se il testamento ignora le donazioni
Se il testamento ignora le donazioni già effettuate, prevedendo disposizioni che in alcun modo ne tengano conto e, quindi, disponendo in maniera tale da vedere pregiudicate le ragioni dei legittimari, questi ultimi potranno agire giudizialmente dinnanzi al giudice territorialmente competente per vedere accertare la lesione della quota di legittima loro spettante per effetto della donazione. Finalità è quella di ottenere una pronuncia giudiziale con la quale venga dichiarata l’invalidità e conseguente inefficacia della donazione pregiudizievole.
Donazioni ai figli e altri eredi: quali differenze?
Donazioni a figli e obbligo di collazione
Come già anticipato e premesso nei paragrafi precedenti, la collazione ereditaria è un istituto che attiene alla divisione ereditaria, volto a individuare la massa ereditaria che deve essere effettivamente divisa, riconducendovi, peraltro, anche tutti quei beni che ne sono fuoriusciti per effetto delle donazioni effettuate dal defunto in vita.
Effetti e conseguenze diverse succedono nei casi in cui le donazioni siano disposte in favore dei figli ovvero nei confronti del coniuge o di altri parenti.
Ebbene, l’obbligo di collazione dei beni donati ai figli sorge nella denegata ipotesi in cui il donante abbia effettuato nei confronti di questi ultimi una donazione per una quota che, comunque, leda le ragioni degli altri eredi legittimari, comunque, presenti nell’asse ereditario.
Ciò, pur sempre, nei limiti della quota, comunque, loro riservata, come meglio individuata in precedenza.
Donazioni a coniuge e altri parenti
Parimenti deve potersi affermare con riguardo agli altri legittimari individuati ad hoc dalla legge, ossia il coniuge, gli altri discendenti (es. nipoti e bisnipoti) e gli ascendenti.
Anche in tal caso l’obbligo della collazione sorge qualora i beni loro donati eccedano i limiti delle quote riservate agli altri legittimari.
In sostanza, bisogna effettuare un calcolo concreto dell’ammontare complessivo del patrimonio ereditario e successivamente fare opportune verifiche: deve, infatti, accertarsi che con la donazione non si sia disposto in misura eccedente la quota disponibile, pur avendo presente che al coniuge e agli altri parenti come sopra richiamati spettano le quote di legittima calcolate in considerazione di quanto disposto dal codice.
Quando una donazione può essere esente da restituzione
La donazione può essere sottratta a restituzione nell’eventualità in cui il donante abbia inserito nell’atto di donazione la dispensa dalla collazione, clausola con la quale esenta il donatario dall’obbligo di ricondurre il bene donato nella massa ereditaria al momento dell’apertura della successione.
La dispensa dalla collazione non esclude, comunque, la riduzione delle donazioni qualora esse eccedano la quota disponibile del donante.
Donazioni e imposte di successione
Quando le donazioni sono soggette a imposta
Orbene, il beneficiario di una donazione è tendenzialmente tenuto al pagamento di un’imposta, in percentuale sul valore dei beni ricevuti, percentuale che varia a seconda del tipo di rapporto esistente tra il beneficiario stesso e il donante e che viene calcolata al netto della franchigia stabilita. Restano, quindi, tassabili le donazioni per la parte di valore eccedente quello relativo alla franchigia concessa dalla legge.
Vi sono, tuttavia, casi in cui i trasferimenti a titolo di liberalità sono esclusi dall’applicazione delle imposte. Ciò accade qualora destinatari ne siano:
- Stato, Regioni, Province e Comuni;
- Eni Pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute con scopo esclusivo di assistenza, studio, ricerca scientifica, altre finalità di pubblica utilità;
- Onlus e fondazioni bancarie.
Differenze fiscali tra donazione e successione
In materia occorre avere presente il concetto di “coacervo successorio”, ossia la riunione fittizia del valore complessivo attualizzato al momento della successione del valore delle donazioni effettuate in vita dal donante defunto ad eredi e legatari con il valore dell’asse ereditario (donatum + relictum) effettuata dall’Agenzia delle Entrate, al fine di liquidare le imposte di successione.
L’operazione consente di portare in detrazione dall’ammontare delle franchigie successorie il valore attualizzato delle donazioni ricevute dall’erede dal defunto quand’era ancora in vita.
Il coacervo successorio è stato abrogato ad opera della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 19/10/2023.
Resta, invece, in vigore il “coacervo donativo”, operazione che implica la riunione fittizia del valore attualizzato della donazione in favore di un soggetto unico al fine del calcolo della donazione (con esclusione di quelle poste in essere dal 25/10/2001 al 28/11/2006).
Come dichiarare le donazioni nella successione
Dall’anno 2025 la normativa prevede che in materia successoria la dichiarazione, anche in punto donazioni da imputare, valga il principio di autoliquidazione dell’imposta. Sarà, pertanto, il contribuente a calcolare in autonomia quanto dovuto e versare il quantum dovuto.
Spetterà successivamente al fisco procedere con i relativi controlli e ove accerti errori o irregolarità nel computo richiedere al dichiarante il pagamento di un’imposta complementare aggiuntiva in uno con il pagamento di una sanzione amministrativa, che potrà essere ridotta a un terzo se il pagamento venga effettuato entro il termine ultimo fissato per il deposito del ricorso.
Domande frequenti su donazioni ed eredità
Risposte ai dubbi più comuni
- Le donazioni fatte in vita rientrano nell’eredità?
La risposta al quesito è sicuramente positiva.
Infatti, le donazioni, effettuate per spirito di liberalità, debbono essere in ogni caso computate nel novero dei beni che debbono essere ricompresi nella massa ereditaria e tanto al fine di effettuare un corretto calcolo delle quote riservate e disponibile. Il fine è quello di tutelare i legittimari da disposizioni che siano pregiudizievoli in toto o in parte della quota di eredità loro riservata dalla legge.
- Quando una donazione deve essere restituita?
La donazione che sia effettuata per un importo complessivo superiore rispetto a quello corrispondente alla quota disponibile – e, quindi, in violazione dei diritti dei legittimari – deve essere restituita, in quanto assolutamente illegittima. Devesi, quindi, procedere a calcolo esatto di tutte le quote di eredità spettante a ciascun legittimario in ossequio al dettato normativo nonché a conseguente nuova devoluzione del patrimonio ereditario.
- Come si calcola la quota di legittima in presenza di donazioni?
La quota di legittima in presenza di donazioni deve essere calcolata facendo ricorso all’istituto della collazione, mediante il quale, in concreto, si deve ricondurre alla massa ereditaria il valore del complesso dei beni che hanno formato oggetto di donazione da parte del testatore in vita e, successivamente, sulla scorta di quelle calcolare la quota di legittima spettante a ciascun soggetto legittimario secondo quanto previsto dal codice civile.
- Le donazioni devono essere dichiarate nella successione?
Le donazioni devono essere dichiarate nella successione.
- Posso impugnare una donazione fatta dal defunto?
La risposta al quesito è da considerarsi sicuramente affermativa. Il soggetto che ritenga di aver subito un pregiudizio per effetto delle donazioni che siano state effettuate in vita dal testatore in misura superiore rispetto a quella della quota disponibile può impugnare la donazione al fine di cercare di ottenerne la riduzione e poter poi procedere ad una corretta e legittima distribuzione della massa ereditaria.

Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...