Successione testamentaria: guida completa e normativa

Scopri tutto sulla successione testamentaria: eredi, quote, testamento e normativa italiana. Guida chiara per gestire l’eredità senza errori.

Cos’è la successione testamentaria?

Definizione e significato

La successione testamentaria si configura nel momento in cui un soggetto dispone delle proprie sostanze per il momento in cui avrà cessato di vivere mediante predisposizione di un documento di un documento scritto, il testamento, con il quale, tra l’altro, individua specificamente i soggetti beneficiari e le quote di relativa spettanza. Mediante la predisposizione di un testamento il testatore può provvedere ad inserire sia disposizioni aventi carattere patrimoniali che disposizioni morali.

Per quanto attiene, inoltre, alle prime tra le disposizioni testé evocate, in dettaglio, è possibile distinguere tra:

  • Istituzione di erede: tramite esse il testatore attribuisce tutto o parte del proprio patrimonio ad uno o più beneficiari, pro quota ed eventualmente nella misura indicata;
  • Legati: trattasi di disposizioni a carattere particolare con cui il testatore attribuisce ad uno o più soggetti beni o diritti determinati.

Come meglio si vedrà nel prosieguo, l’ordinamento italiano prevede talune tipologie tipiche di testamento, ossia quello olografo, quello pubblico e quello segreto.

Differenze con la successione legittima

Dalla successione testamentaria deve essere tenuta distinta la successione legittima, la quale in qualche modo la argina e limita. La successione legittima, infatti, si applica quando sia assente in tutto o in parte una disposizione testamentaria ovvero quando essa sia affetta da nullità o annullabilità.

Prevede, infatti, alcuni soggetti, specificamente indicati (c.d. legittimari), ai quali la legge dispone che debba essere in ogni caso riservata una quota determinata legislativamente dell’asse ereditario e la cui violazione comporta la possibilità per i soggetti lesi nei propri diritti di agire in giudizio per chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie e la riconducibilità entro i limiti imposti dalla legge. Tra i legittimari, in particolare, la legge include: il coniuge, i figli o gli ascendenti.

Tipologie di testamento valide in Italia

Le tipologie di testamento considerate valide nell’ordinamento italiano sono le seguenti:

Testamento olografo

Il testamento olografo consiste in quella figura testamentaria con la quale il disponente predispone per intero l’atto redigendolo a mano. Ne deriva che, affinché possa dirsi valida, questa forma testamentaria deve essere scritta dal testatore di suo pugno sia nel corpo principale dell’atto che negli elementi accessori, quali data e luogo di stesura.

Si prevede che debba essere olografa anche la sottoscrizione del testatore, risultando in caso contrario la validità del testamento stesso inficiata.

Quindi, elementi che devono necessariamente ricorrere ai fini della piena validità di tale figura di atto sono i seguenti:

  • olografia in ogni sua parte;
  • data certa;
  • firma del testatore.

Testamento pubblico

Il testamento pubblico è il testamento che dal testatore viene reso dinnanzi al notaio alla presenza di due testimoni, dinnanzi ai quali dichiara le proprie volontà. Il notaio redige atto scritto in cui le formalizza e ne dà successiva lettura a tutte le parti intervenute, verbalizzando tutte le operazioni svolte nel corpo del documento.

Deve necessariamente indicare:

  • luogo;
  • data;
  • l’orario in cui vengono apposte le sottoscrizioni delle parti coinvolte;
  • sottoscrizioni.

Assumendo la forma dell’atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso circa la sua provenienza e/o la descrizione di quanto il notaio attesta esser stato fatto o detto in sua presenza.

Testamento segreto

Nel testamento segreto il documento è, al pari di quanto accade per il testamento olografo, scritto autonomamente dal testatore, ma deve essere inserito in una busta chiusa e sigillata, che deve essere consegnata al notaio alla presenza di due testimoni, capaci di intendere e di volere. La consegna deve essere accompagnata dalla dichiarazione del testatore che nel documento consegnato sono contenute le sue volontà testamentarie.

Il notaio riceve il testamento e lo conserva sino al momento dell’apertura della successione alla morte del testatore.

A differenza del testamento olografo, comunque, in questo caso non è necessario che il testatore provveda a redigere l’atto integralmente di suo pugno, potendo delegare l’incombente a terze persone. Ciò che conta è che autografa sia la sottoscrizione apposta in calce al documento.

Chi sono gli eredi nella successione testamentaria?

Eredi legittimi e testamentari

Come agevolmente evincibile da quanto sin qui delineato sono eredi testamentari i soggetti che sono stati istituiti quali eredi dal testatore mediante la predisposizione del testamento. Dagli eredi testamentari debbono, invece, tenersi distinti gli eredi legittimi, ossia coloro i quali sono destinati a succedere al defunto nell’eventualità in cui non vi sia un testamento ovvero un testamento vi sia, ma risulti essere invalido. Tra gli eredi legittimi rientrano, nella misura variabile fissata dalla legge, il coniuge, i figli e i parenti entro il sesto grado.

Categoria peculiare è quella dei legittimari, ossia quei soggetti ai quali, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie, spetta in ogni caso una quota sull’eredità del defunto nella misura prevista dalla legge.

Quote di legittima e disponibili

La quota di legittima è identificata come una parte dell’eredità di cui il testatore non può legittimamente disporre, essendo per legge destinata necessariamente ad alcuni soggetti ben individuati, ossia gli eredi più stretti (coniuge, figli, ascendenti), al fine di garantire che non siano esclusi totalmente dalla successione. La quota di legittima è fissata in percentuale sull’intero patrimonio del de cuius.

Le quote sono, in linea di massima, così individuate dalla legge per l’ipotesi che ci occupa relativa al caso in cui vi sia un testamento:

  • al coniuge, senza figli, fratelli e ascendenti spetta il 50% a titolo di legittima e residua il 50% disponibile;
  • se al coniuge si aggiunge un figlio spetta 1/3 al coniuge + 1/3 al figlio e residua + 1/3 di quota disponibile;
  • se al coniuge si aggiungono due o più figli spetta 1/4 al primo + 1/2 ai secondi in parti uguali e residua 1/4 di disponibile;
  • se al coniuge si aggiungono ascendenti in assenza di figli senza figli spetta 1/2 al primo, 1/4 ai secondi e residua 1/4 di disponibile;
  • in assenza di coniuge:
    • se vi è un figlio la metà spetta a quest’ultimo;
    • se vi sono due o più figli spettano loro i 2/3 del patrimonio;
    • se vi sono solo ascendenti spetta a questi 1/3 del patrimonio.

Di tutta evidenza, quindi, è la circostanza che taluni soggetti ben identificati, quali il coniuge, i figli e gli ascendenti o gli altri parenti entro un certo grado, assumono di fronte alla legge un rilievo particolare, tale per cui, quale che sia la scelta del testatore è riservata loro, in ogni caso, una quota di eredità nei termini di volta in volta fissati dal codice civile.

Come redigere un testamento valido?

Requisiti legali

Per redigersi un testamento che sia pienamente valido ed efficace è necessario che il testatore si attenga puntualmente alle regole fissate dall’ordinamento giuridico italiano per ogni tipologia di testamento prevista. La questione investe, in particolare, le situazioni in cui sia il testatore stesso a predisporre il documento e, quindi, le ipotesi di testamento olografo e di testamento segreto.

Per quanto riguarda ad esempio il testamento olografo è assolutamente necessario che l’intero documento risulti essere scritto dal testatore di suo pugno, ivi comprese le indicazioni imprescindibili del luogo di stesura e della data certa, oltre alla sottoscrizione che deve essere assolutamente autografa. Luogo e data certa devono essere indicati anche nel testamento segreto, il quale per essere viene consegnato in busta sigillata al notaio, che si premurerà di conservarlo e darne lettura al momento dell’apertura della successione.

Nel caso di testamento pubblico, invece, è necessario che si osservino le disposizioni in materia e che, quindi, l’atto sia steso dal notaio, che raccoglie le dichiarazioni del testatore, alla presenza di due testimoni e che raccolga tutte le firme ed indichi il luogo e la data sull’atto.

Errori da evitare

Se non si ha particolare dimestichezza con la materia successoria prima di redigere un contratto è sempre preferibile approfondire gli aspetti della disciplina, evitando di improvvisare, e tenere costantemente in considerazione il dettato delle disposizioni normative. In particolare, occorre avere riguardo alle disposizioni che disciplinano i calcoli in materia di quote di legittima, al fine di evitare di inserire nel testamento disposizioni violative dei diritti dei legittimari.

Quando rivolgersi a un notaio

Oltre che nelle ipotesi in cui l’intervento del notaio si renda assolutamente necessario, in considerazione della forma testamentaria prescelta (ossia quelle del testamento pubblico e del testamento segreto), potrebbe essere opportuno per il testatore, comunque, rivolgersi al professionista qualora gli residuino dubbi in merito alle indicazioni da seguire e alle informazioni e indicazioni che debbono essere necessariamente inserite per provvedere alla stesura di un testamento olografo che sia esente da vizi di forma o di sostanza e che possa, quindi, essere valido ed efficace ed esplicitare i suoi effetti.

La divisione dell’eredità e le quote ereditarie

Quote di successione previste dalla legge

Come si è già accennato in un precedente paragrafo le quote di successione sono così individuate dalla legge per l’ipotesi di successione testamentaria:

  • al coniuge, senza figli, fratelli e ascendenti spetta il 50% a titolo di legittima e residua il 50% disponibile;
  • se al coniuge si aggiunge un figlio spetta 1/3 al coniuge + 1/3 al figlio e residua + 1/3 di quota disponibile;
  • se al coniuge si aggiungono due o più figli spetta 1/4 al primo + 1/2 ai secondi in parti uguali e residua 1/4 di disponibile;
  • se al coniuge si aggiungono ascendenti in assenza di figli senza figli spetta 1/2 al primo, 1/4 ai secondi e residua 1/4 di disponibile;
  • in assenza di coniuge:
    • se vi è un figlio la metà spetta a quest’ultimo;
    • se vi sono due o più figli spettano loro i 2/3 del patrimonio;
    • se vi sono solo ascendenti spetta a questi 1/3 del patrimonio.

Cosa accade in caso di più eredi

Da quanto testé rammentato si ricava che qualora siano istituiti dal testatore più eredi gli stessi si vedranno assegnare una parte dell’asse ereditario proporzionale alla quota di eredità calcolata come di sua spettanza secondo le dettagliate regole fissate dalle disposizioni contenute nel codice civile. Per provvedere in tal senso si dovrà procedere con la procedura di divisione ereditaria di cui si dirà nel prossimo paragrafo.

Divisione dei beni mobili e immobili

Dopo aver opportunamente individuato gli eredi del testatore e aver proceduto a calcolare le quote di eredità spettanti a ciascuno di loro dovrà procedersi alla divisione ereditaria dei beni mobili e immobili che facciano parte dell’asse ereditario.

Per quanto attiene, nel dettaglio, ai beni mobili, bisogna effettuare l’inventario degli stessi e, in assenza di disposizioni testamentarie, procedere alla distribuzione tra gli eredi in ossequio alle quote di legittima in base alla valutazione economica di ciascuno di essi.

Per quanto, invece, riguarda i beni immobili la divisione tra gli eredi può essere effettuata alternativamente in due modi: o procedendo alla vendita e alla successiva ripartizione della somma ricavata pro quota tra gli eredi ovvero assegnando a ciascun erede uno o più beni immobili e facendone seguire eventualmente conguagli in denaro al fine di raggiungere il valore della quota ereditaria che spetti a ciascun erede. Per procedere alla vendita degli immobili ereditati sarebbe, comunque, preferibile trovare un accordo tra gli eredi, in modo che si possa procedere alla ripartizione successiva del ricavato pro quota a ciascuno di essi.

Impugnazione del testamento: quando e come è possibile?

Motivi per contestare un testamento

Il testamento può essere fatto oggetto di impugnazione, innanzitutto, quando sia affetto da nullità formali e/o sostanziali. Le prime ricorrono in tutti i casi in cui manchino i requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di testamento cui si è fatto ricorso.

Ad esempio, se non abbia data certa o non risulti sottoscritto o in caso di testamento olografo se manchi il requisito dell’autografia in ogni sua parte, compresa l’indicazione della data e del luogo in cui è stato predisposto.

Tra le nullità sostanziali, invece, è annoverato e annoverabile l’inserimento di disposizioni elusive della legge, come nella peculiare ipotesi in cui non sia stata rispettata la quota di legittima espressamente prevista dalle disposizioni codicistiche o, ancora, allorquando gli eredi designati siano incapaci di ricevere l’eredità.

Ancora il testamento può essere impugnato nell’ipotesi in cui si dimostri che al momento della redazione il testatore non era capace di intendere e di volere o quando la data riportata sull’atto sia incompleta.

Chi può impugnare

Il testamento, sia esso pubblico ovvero olografo, può tendenzialmente essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, dovendo ritenersi interessato qualsiasi soggetto che ritenga di vantare un diritto sull’asse ereditario.

Il caso tipico è quello dei legittimari pretermessi o che abbiano subito una lesione della quota di legittima spettantigli in conseguenza dell’applicazione delle clausole testamentarie.

Si pensi all’ipotesi in cui il testatore abbia disposto per una quota delle proprie spettanze eccedenti la quota disponibile e andando, pertanto, a intaccare, riducendola, la quota riservata ai legittimari.

Procedura legale

Nelle circostanze citate al primo punto del presente paragrafo, il testamento potrà essere oggetto di impugnazione davanti ad un giudice.

A tale scopo si può procedere con atto di citazione da notificare ai soggetti individuati come successori testamentari nell’atto di ultima volontà, previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in assenza del quale la domanda deve essere dichiarata improcedibile dal giudice.

Competente a decidere sul ricorso proposto è il Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui la successione si è aperta.

La decisione, peraltro, deve essere rivolta alla verifica della presenza dei vizi contestato nel corpo del testamento impugnato. In caso di riscontro positivo, il testamento sarà dichiarato nullo. Ove i vizi contestati difettino, invece, il testamento continuerà ad essere valido e ad esplicare i suoi effetti.

Le tasse e le imposte sulla successione testamentaria

Imposta di successione: quando si applica e quanto si paga

I soggetti, che ricevano in eredità beni immobili e/o diritti reali sugli stessi, sono tenuti dalla legge a presentare la dichiarazione di successione e a pagare, conseguentemente e se dovuta, l’imposta di successione, che si configura come un’imposta applicata sul valore dei beni immobili o sui diritti reali immobiliari trasferiti loro.

L’aliquota dell’imposta varia in relazione al soggetto che deve pagarla:

  • 4% per coniugi e parenti in linea retta;
  • 6% per fratelli, sorelle, parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8% per tutti gli altri soggetti.

Agevolazioni fiscali per gli eredi

L’attuale normativa riconosce talune forme di agevolazione applicabili quando sia istituito erede un soggetto affetto da disabilità grave, l’imposta di successione in tal caso essendo applicabile solo sulla parte della quota ereditaria che superi il milione e mezzo di euro.

Nell’anno 2016, con legge n. 112, è stata prevista l’esenzione dalla corresponsione dell’imposta di successione per beni e diritti conferiti in un trust o, comunque, assoggettati ad un vincolo di destinazione o destinati a fondi speciali esplicitamente in favore di persone affette da grave disabilità.

A tale scopo il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono tutti perseguire l’espressa finalità di inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali è istituito.

Dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione consiste in una serie di adempimenti che l’erede deve eseguire per perfezionare il trasferimento del compendio ereditario. Deve essere presentata da eredi/chiamati all’eredità/legatari entro il termine di 12 mesi dall’apertura della successione (di noema il momento della morte).

La dichiarazione di successione può essere presentata secondo diverse modalità alternative:

  • tramite accesso ai servizi telematici;
  • tramite il ricorso a un intermediario abilitato;
  • procedendo per il tramite dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Successione testamentaria e debiti ereditari

Gli eredi devono pagare i debiti?

In linea di massima, gli eredi che decidano di accettare l’eredità subentrano nelle posizioni originariamente facenti capo al soggetto deceduto e, quindi, tanto in quelli attivi (diritti di proprietà e di credito) quanto in quelli passivi (obbligazioni e debiti).

Pertanto, gli eredi sono tendenzialmente tenuti a pagare i debiti contratti dal de cuius. All’applicazione di tale regola di carattere generale il successore può sottrarsi esclusivamente facendo ricorso a due strumenti messi a disposizione dall’ordinamento giuridico e consistenti precisamente nell’accettazione con beneficio di inventario e nella rinuncia all’eredità.

Accettazione con beneficio d’inventario

Come anticipato, l’erede/legatario può tutelarsi a fronte di un compendio testamentario passivo, innanzitutto, procedendo ad accettare l’eredità con beneficio di inventario.

Tramite essa l’erede, in concreto, risulta tenuto a rispondere dei debiti ereditari solo ed esclusivamente facendo utilizzo dei beni ereditari e, quindi, nei limiti di quanto ricevuto, rimanendo esclusa per i creditori del defunto la possibilità di aggredire il patrimonio personale dell’erede.

In tale ultimo caso, pertanto, se i debiti del de cuius superino in valore quanto ricevuto l’erede non avrà l’obbligo di pagare l’importo non coperto dall’eredità ricevuta. L’istituto appena descritto può risultare particolarmente utile e favorevole quando l’erede non abbia contezza precisa dell’ammontare dei debiti lasciati dal testatore (de cuius).

Rinuncia all’eredità

In caso l’erede abbia sin dall’inizio contezza della circostanza che l’asse ereditario prevede una consistente quota di passivo, tale da non risultare favorevole per chi succeda perché supera i crediti, potrà procedere a rinunciare all’eredità.

Così facendo, vengono meno nei suoi confronti gli effetti conseguenti all’apertura nei suoi confronti della successione, con la conseguenza che il rinunciante rimane assolutamente estraneo ad essa e nessun creditore del defunto potrà rivolgersi a lui per ottenere il pagamento dei debiti ereditari.

La rinuncia può essere resa con una dichiarazione scritta ricevuta da un notaio ovvero dal Cancelliere del Tribunale.

La rinuncia non può essere sottoposta a condizioni o termini o essere resa solo in favore di alcuni soggetti parimenti chiamati all’eredità. Si tratta di dichiarazione sempre revocabile se l’eredità non è stata nel mentre acquistata da altri o se il termine per accettarla non sia prescritto.

Domande frequenti sulla successione testamentaria

Risposte ai dubbi più comuni

  1. Quali sono i passaggi per la successione testamentaria?

    Le fasi della successione ereditaria sono riassumibili nelle seguenti:

    • apertura della successione al momento della morte del testatore;
    • verifica e disamina del testamento, con attenta valutazione delle poste attive e passive (crediti e debiti del de cuius);
    • individuazione dei soggetti identificati come eredi;
    • accettazione dell’eredità – eventualmente anche con beneficio di inventario – o, alternativamente, rinuncia alla stessa.
  2. Cosa succede se un erede rifiuta l’eredità?

    Se uno degli eredi proceda a rendere dichiarazione con la quale manifesta l’intenzione di rinunciare all’eredità derivano una serie di conseguenze.

    Prima tra tutte quella secondo la quale l’erede non è tenuto a rispondere dei debiti ereditari, rimanendo in concreto assolutamente estraneo alla successione. Dall’altra parte, la rinuncia all’eredità implica che la quota di eredità spettante al rinunciante si suddivide, accrescendone le rispettive quote, in egual misura tra gli altri eredi.

  3. Quanto costa fare un testamento con un notaio?

    Il costo del testamento predisposto tramite notaio dipende dalla forma di testamento prescelta:

    • per il testamento pubblico, che si rammenta essere sostanzialmente un atto notarile, il costo si aggira intorno ad un valore medio di 1.000,00-2.000,00, pur essendo molto variabile e destinato ad aumentare in considerazione della complessità dell’atto da predisporre (ad esempio se molti sono i beni che rientrano nell’asse ereditario);
    • per il testamento segreto, non richiedendo la predisposizione l’intervento del notaio, il costo è decisamente inferiore, potendo variare tra i 500,00 e i 1.500,00;
    • per il testamento olografo i costi notarili sono applicabili nella remota ipotesi in cui il testatore desideri depositarlo nello studio notarile e si aggira tra i 100,00 e i 300,00 euro.
  4. Come si calcola la quota di legittima?

    Il calcolo della quota di legittima deve essere effettuato secondo alcuni passaggi:

    • formazione della massa ereditaria (beni del defunto al momento della morte);
    • detrazione dall’importo totale risultante dell’ammontare dei debiti ereditari;
    • riunione fittizia delle donazioni effettuate dal testatore in vita;
    • calcolo dell’ammontare delle quote di legittima riservate, secondo le disposizioni in materia, ai legittimari (coniuge, figli, ascendenti).
  5. È possibile modificare un testamento dopo la morte del testatore?

    La risposta al quesito è sicuramente negativa, non potendo dopo la morte del testatore essere in alcun modo modificato il testamento, ma, al massimo, potrà essere impugnato dagli aventi diritto ove si ritengano lesi dalle disposizioni testamentarie.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...