Successione legittima: chi eredita senza testamento?
Scopri come funziona la successione legittima in Italia: chi sono gli eredi, come si dividono i beni e quali sono le quote ereditarie previste dalla legge.
Cos’è la successione legittima?
Definizione e significato
La successione legittima – detta anche successione ab intestato – rinviene il proprio fondamento nella legge e si applica qualora difetti in tutto o in parte la previsione testamentaria, sia perché non prevista dal soggetto della cui eredità si discute sia per le ipotesi in cui una disposizione testamentaria (un testamento) sia presente, ma sia nullo o, comunque, annullabile.
Ma v’è di più. Non solo la successione legittima si applica alle situazioni in cui difetti un testamento o quello presente sia invalido per le più svariate ragioni, ma la relativa disciplina può anche concorrere con la successione testamentaria. Ciò può accadere, ad esempio, qualora nella redazione dell’atto contenente le sue ultime volontà il testatore abbia disposto solo in maniera parziale delle proprie sostanze ovvero nella denegata ipotesi in cui con il testamento abbia ritenuto di istituire soltanto legati (i.e. la disposizione a causa di morte a titolo particolare, ossia in virtù della quale il successore – c.d. legatario – succede al defunto solo in uno o più diritti reali o rapporti determinati, tali da non essere considerati alla stregua di una quota dell’intero patrimonio del defunto. Si pensi all’ipotesi in cui il testatore disponga di assegnare all’erede parte del mobilio contenuto nella propria abitazione).
Differenza con la successione testamentaria
Di tutta evidenza è, quindi, la circostanza che la successione legittima e la successione testamentaria si differenziano tra loro per la fonte. Nella successione testamentaria, infatti, la fonte – salve le ipotesi di applicazione della successione necessaria – si rinviene nell’atto di ultima volontà del soggetto, laddove, invece, nella successione legittima la fonte è identificata nel dettato normativo, che determina la misura nella quale succedono taluni soggetti, specificamente individuati.
Tali soggetti sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle e gli altri parenti sino al sesto grado. Qualora non vi sia nessuno dei soggetti indicati succede lo Stato.
Chi eredita in assenza di testamento?
Ordine di chiamata degli eredi
Le categorie di successibili in caso di successione legittima annoverano, come premesso in esito al precedente paragrafo il coniuge, i discendenti, gli ascendenti (i genitori e i nonni o gli eventuali ulteriori avi ancora in vita), i fratelli e le sorelle, gli altri parenti fino al sesto grado. In mancanza di eredi, invece, tutti i beni del defunto nelle ipotesi in cui non vi sia testamento sono devoluti allo Stato.
Ebbene, deve opinarsi nel senso che il codice civile, nell’enucleare come appena rammentato sub art. 565 gli eredi legittimi, fissa anche un ordine di chiamata. Sicché in assenza di testamento viene chiamata all’eredità la prima categoria di successibili (eredi legittimi) indicata dalla norma. Ove quel soggetto non sia presente subentrano i soggetti appartenenti alla categoria successiva e così via sino a quando le categorie non siano tutte esaurite. In tal caso, in assenza di successibili, in via residuale i beni ereditari sono devoluti allo Stato.
Coniuge, figli e ascendenti
Da quanto sin qui detto si evince chiaramente che nel caso di successione legittima succedono, innanzitutto, il coniuge, i figli e gli ascendenti. In seguito alle riforme legislative attuate negli ultimi anni si deve precisare che:
- al coniuge deve essere equiparata la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- per quanto attiene alla categoria dei figli a quelli una volta definiti legittimi (ossia nati in costanza di matrimonio) sono equiparati quelli a suo tempo quelli definiti naturali (ossia nati fuori dal matrimonio) nonché i figli adottivi a seguito del perfezionamento dell’iter legale dell’adozione oltre ai figli non ancora nati ma già concepiti al momento dell’apertura della successione;
- gli ascendenti si estendono oltre ai genitori, ove deceduti o inidonei a succedere, anche ai nonni eventualmente ancora in vita.
Altri parenti e lo Stato
Nell’eventualità in cui non sussistano ulteriori soggetti tra quelli indicati nel paragrafo precedente – i.e. il coniuge e la parte dell’unione civile, i figli e gli ascendenti – sono chiamati a succedere gli altri parenti sino al sesto grado (che comprendono, tra gli altri: i pentavi, i penta-nipoti, e i cugini di terzo grado).
Qualora, invece, difettino anche i soggetti testé identificati è chiamato a succedere nell’eredità, in via residuale, lo Stato.
Quote ereditarie nella successione legittima
Come si calcolano le quote
Il calcolo delle quote ereditarie nel caso di successione legittima viene effettuato applicando i criteri fissati dal codice civile e che dispongono sul punto dividendo le diverse situazioni in cui a succedere siano:
- solamente il coniuge;
- il coniuge e un figlio;
- il coniuge e due o più figli;
- il coniuge, fratelli e sorelle;
- il coniuge, fratelli, sorelle e genitori;
- solo un figlio;
- solo più figli;
- solo un genitore;
- solo entrambi i genitori;
- solo genitori, fratelli e sorelle;
- solo fratelli e sorelle;
- solo i nonni;
- solo i bisnonni o altri ascendenti;
- solo altri parenti.
Ripartizione tra coniuge e figli
Nel caso in cui a succedere siano il coniuge e i figli occorre effettuare una distinzione tra il caso in cui, oltre al coniuge succeda un solo figlio e quello in cui, invece, oltre al coniuge succedano due o più figli.
Nella prima delle situazioni appena evocate l’eredità viene devoluta per metà al coniuge e per metà al figlio che insieme a lui eredita.
Nella seconda delle ipotesi enucleate, invece, il patrimonio si ripartisce nella misura di un terzo al genitore e di due terzi ai figli. La quota dei due terzi destinata ai figli si ripartisce, quindi, in parti uguali tra i figli sia che essi siano due sia che essi siano più di due.
Casi particolari di divisione del patrimonio
La regola della devoluzione integrale al coniuge in caso di assenza di figli vige anche in caso in cui i soggetti fossero separati, purché non sia stato emesso provvedimento di addebito.
Peraltro, se i coniugi erano in comunione dei beni la comunione si scioglie e il coniuge superstite aggiunge alla sua metà il restante 50% dell’intero bene o dell’intera massa ereditaria, cui si vanno ad aggiungere il diritto di abitazione sulla casa familiare e l’uso di tutti gli arredi in essa contenuti.
Non rientra, invece, tra gli eredi legittimi il coniuge divorziato con sentenza definitiva.
Caso peculiare è, inoltre, quello del coniuge putativo, da intendersi per tale il soggetto al quale il matrimonio è stato dichiarato nullo in quanto si è accertato che il consenso era stato estorto in maniera violenta ovvero in conseguenza di un timore reverenziale particolarmente grave. La buona fede in cui versa il coniuge putativo, consistente nella sua mancata conoscenza delle cause di invalidazione del matrimonio, fa sì che la disciplina applicabile sia la medesima prevista per la situazione dei coniugi validamente sposati.
Successione legittima tra coniuge e figli
Eredità in caso di coniuge superstite
La successione legittima in caso chiamato a succedere sia anche il coniuge è disciplinata in modo da destinare allo stesso la parte preponderante dei beni del consorte defunto. La quota riservatagli dalla legge varia, infatti, dalla totalità nel caso in cui a succedere sia esclusivamente il coniuge fino a scendere ad un minimo di un terzo nei casi in cui concorra con una molteplicità di altri soggetti. Quindi, si avrà che il coniuge erediterà l’intero asse ereditario qualora sia l’unico erede.
Divisione tra più figli
Nel caso in cui, invece, il coniuge concorra con i figli la legge gli destina la quota del 50% se il figlio sia solo uno, di un terzo se i figli siano più di uno. Ne consegue che in tale secondo caso ai figli spetta complessivamente una quota dei due terzi dell’asse ereditario. Tale quota dei due terzi, ovviamente, deve essere ripartita tra tutti i figli, siano essi due o più di due, in parti uguali.
Quote in caso di assenza di figli
Ci si chiede cosa accada all’eredità nella denegata e non creduta ipotesi in cui al defunto non succedano figli, ma solo il coniuge, con o senza ulteriori successori.
Nel primo caso, come già visto, l’intero asse ereditario passa nella proprietà del coniuge superstite, al quale spetta, quindi, il 100% dei beni che ne fanno parte.
In specie, la legge dispone nel senso che:
- se a succedere siano il coniuge e eventuali fratelli e sorelle i due terzi del patrimonio sono riservati al primo, mentre un solo terzo è devoluto ai fratelli e sorelle in parti uguali tra loro;
- se a succedere siano il coniuge, eventuali fratelli e sorelle oltre ai genitori del defunto la ripartizione è ancora più complessa, spettando i due terzi del patrimonio totale al coniuge. Del terzo residuo almeno un quarto è riservato ai genitori e i restanti tre quarti a fratelli e sorelle nel loro complesso e in parti uguali (quindi, in concreto: due terzi del totale sono riservati al coniuge; un minimo di un dodicesimo ai genitori e la parte rimanente complessivamente a fratelli e sorelle in egual misura).
Successione legittima senza coniuge né figli
Eredi ascendenti e collaterali
Se al momento del decesso il soggetto non lascia né coniuge né figli si apre la successione agli eredi ascendenti e gli eredi in linea collaterale.
Si parla di eredi ascendenti con riguardo ai parenti dai quali un determinato soggetto discende per filiazione. Ne consegue che tra gli eredi in linea ascendente sono annoverati i genitori, i nonni, i bisnonni e risalendo indietro nel tempo tutti gli avi in linea retta.
Si parla, invece, di parenti in linea collaterale in riferimento a coloro i quali hanno uno stipite in comune, ma non discendono l’uno dall’altro (come tra padre e nonno): è il caso di fratelli, zii, nipoti e cugini.
Sul punto non può trascurarsi l’aspetto relativo al calcolo del grado di parentela sussistente tra i vari soggetti. In linea teorica è possibile ipotizzare i gradi di parentela rappresentati in relazione ad un albero genealogico, in cui ogni passaggio da un soggetto ad un altro rappresenta un grado tanto in linea discendente quanto in linea ascendente.
Per quanto attiene alla linea collaterale, invece, il calcolo deve essere effettuato risalendo sino all’ascendente comune per poi ridiscendere fino a raggiungere l’altro soggetto appartenente al nucleo familiare. Seguendo tale criterio, ad esempio, i fratelli sono parenti di secondo grado in linea collaterale, i cugini di quarto grado sempre nella medesima linea.
Quando ereditano fratelli e sorelle
Fratelli e sorelle ereditano qualora non vi siano figli. In tal caso i fratelli e le sorelle possono concorrere sia con il coniuge sia con i genitori e gli altri ascendenti. Si tratta, quindi, di ipotesi circoscritte.
Quando l’eredità spetta allo Stato
Lo Stato è chiamato ad ereditare i beni del defunto in via assolutamente residuale, ossia solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui difettino soggetti riconducibili alle ulteriori classi di eredi legittimi identificate dalla legge, quali:
- il coniuge o la parte dell’unione civile;
- i figli e gli altri discendenti (come i nipoti e i bisnipoti);
- gli ascendenti (tra i genitori e i nonni);
- gli eventuali ulteriori altri parenti fino al sesto grado.
Diritti di abitazione e usufrutto del coniuge
La casa coniugale
Per casa coniugale deve intendersi l’abitazione in cui i coniugi hanno vissuto in maniera stabile durante la vigenza del loro matrimonio e dove, quindi, hanno svolto la propria vita familiare.
Essa è, ai sensi della legge, tale da ricomprendere, da un lato, tutti i beni immobili destinati al quotidiano svolgimento della vita domestica, e dall’altro, tutti i beni mobili che siano eventualmente funzionali alla casa, quali possono essere gli arredi e gli elettrodomestici.
Non vi rientrano, invece, le seconde case o tutte quelle abitazioni che siano utilizzate dai coniugi in via occasionale o saltuaria, né le proprietà immobiliari destinate a scopi diversi rispetto alla convivenza familiare.
In merito alla casa coniugale si rammenta che, in disparte dal diritto di proprietà, il coniuge superstite acquisisce sulla stessa il diritto di abitazione e il diritto di usufrutto.
Differenze tra proprietà e usufrutto
La differenza da tenere in debita considerazione è quella tra i due concetti di proprietà e di usufrutto. La prima si identifica con il diritto di godere e disporre della cosa – in questo caso l’abitazione – in modo pieno ed esclusivo nei soli limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
L’usufrutto, invece, è delineato come un diritto reale concretizzantesi nel diritto di godere di un bene mobile o immobile altrui – ivi compresi gli accessori eventuali – nel rispetto della destinazione economica del bene stesso e delle limitazioni imposte dalla legge.
Esempi pratici di applicazione
Per quanto attiene alla successione ereditaria legittima la questione si pone qualora a succedere sia il coniuge insieme ad altri soggetti. In tal caso, il codice civile dispone che al coniuge superstite spetta, tra l’altro, in ogni caso il diritto di abitazione nella casa coniugale, oltre al diritto di usufrutto sui beni in essa contenuti, sino a che egli rimanga in vita.
La legge, quindi, prevede una disciplina particolarmente favorevole per il coniuge superstite, volta a garantirgli la permanenza nell’abitazione comune nonché il diritto di continuare a fruire di tutti i beni accessori in essa contenuti.
Successione legittima e debiti ereditari
Gli eredi sono obbligati a pagare i debiti?
Può accadere che l’asse ereditario sia composto non solo da beni e crediti, ma anche da debiti che il testatore de cuius abbia contratto nel corso della vita.
Di norma l’asse ereditario si compone di tutte le poste attive e passive riconducibili al testatore al momento della morte e può anche accadere che, complessivamente valutato, esso risulti essere di segno negativo, ossia che l’ammontare dei debiti superi quello dei crediti.
Ci si chiede se in tal caso gli eredi siano in ogni caso tenuti a saldare i debiti ereditari.
Orbene, in proposito deve osservarsi come gli eredi siano tenuti a pagare i debiti ereditari nell’eventualità in cui procedano ad accettare senza riserve l’eredità stessa. Tuttavia, si sottolinea come spesso i debiti siano di ammontare tale da rendere assolutamente sconveniente per l’erede accettare l’eredità.
L’ordinamento giuridico italiano prevede, in ogni caso, alcuni istituti volti a consentire all’erede chiamato la possibilità di sottrarsi agli obblighi di pagamento dei debiti ereditari.
Si tratta dell’accettazione con beneficio di inventario e della rinuncia all’eredità.
Accettazione con beneficio d’inventario
Accettando l’eredità con beneficio di inventario l’erede è tenuto a pagare i debiti ereditari, ma solo ed esclusivamente nei limiti di quanto ha ereditato. In concreto, per l’effetto di tale forma di accettazione dell’eredità il patrimonio del testatore e quello dell’erede non si fondono, ma restano tra loro separati e l’erede è tenuto a pagare i debiti solo nei limiti di quanto ricevuto in eredità. Ne consegue che eventuali creditori del defunto non potranno aggredire il patrimonio dell’erede.
Quando è conveniente rinunciare all’eredità
Può accadere che il patrimonio del testatore sia composto per la stragrande maggioranza da passività, tali da rendere sconveniente per l’erede accettare l’eredità. In tal caso, l’ordinamento consente al successore il diritto di rinunciare all’eredità. La rinuncia, peraltro, non può essere limitata o soggetta a condizioni e termini.
Tasse e imposte sulla successione legittima
I soggetti che ricevano in eredità beni immobili e/o diritti reali sugli stessi sono tenuti dalla legge a presentare la dichiarazione di successione e a pagare, conseguentemente e se dovuta, l’imposta di successione, che si configura come un’imposta applicata sul valore dei beni immobili o sui diritti reali immobiliari trasferiti.
L’aliquota dell’imposta varia in relazione al soggetto che deve pagarla:
- 4% per coniugi e parenti in linea retta;
- 6% per fratelli, sorelle, parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% per tutti gli altri soggetti.
Agevolazioni fiscali
L’attuale normativa riconosce talune forme di agevolazione applicabili quando sia istituito erede un soggetto affetto da disabilità grave, l’imposta di successione in tal caso essendo applicabile solo sulla parte della quota ereditaria che superi il milione e mezzo di euro.
Nell’anno 2016, con legge n. 112, è stata prevista l’esenzione dalla corresponsione dell’imposta di successione per beni e diritti conferiti in un trust o, comunque, assoggettati ad un vincolo di destinazione o destinati a fondi speciali esplicitamente in favore di persone affette da grave disabilità.
A tale scopo il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono tutti perseguire l’espressa finalità di inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali è istituito.
Procedura per la dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione consiste in una serie di adempimenti che l’erede deve eseguire per perfezionare il trasferimento del compendio ereditario.
Deve essere presentata da eredi/chiamati all’eredità/legatari entro il termine di 12 mesi dall’apertura della successione (di noema il momento della morte).
La dichiarazione di successione può essere presentata secondo diverse modalità alternative:
- tramite accesso ai servizi telematici;
- tramite il ricorso a un intermediario abilitato;
- procedendo per il tramite dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
Domande frequenti sulla successione legittima
Risposte ai dubbi più comuni
- Chi eredita in assenza di testamento?
In assenza di un testamento o di un testamento che possa essere considerato valido ed efficace, ai sensi delle disposizioni legislative, è previsto che subentrino nell’eredità i seguenti soggetti:
- il coniuge, cui è equiparata la parte dell’unione civile;
- i figli, comprendenti quelli una volta definiti legittimi, quelli a suo tempo quelli definiti naturali, nonché i figli adottivi a seguito del perfezionamento dell’iter legale dell’adozione;
- gli ascendenti, comprendenti i genitori e i nonni, oltre agli ulteriori avi se ancora in vita.
- Come si calcola la quota ereditaria nella successione legittima?
Le quote della successione ereditaria si calcolano, anche nell’eventualità in cui si tratti di successione legittima, avendo riguardo a quanto disposto espressamente dalle disposizioni codicistiche in considerazione delle diverse ipotesi in cui a succedere al testatore siano:
- solo il coniuge;
- il coniuge e un solo figlio;
- il coniuge e più figli;
- il coniuge e gli ascendenti;
- solo i figli;
- solo i discendenti;
- solo gli ascendenti.
- Cosa succede se un erede rifiuta l’eredità?
Se uno qualsiasi dei soggetti chiamati all’eredità rinuncia, nel caso di applicazione delle norme in materia di successione legittima, subentrano in sua vece gli eredi legittimi che, per ordine di chiamata, vengono nella classe successiva, fino a quando le categorie di eredi legittimi non terminano. In tal caso, eredita l’intero asse ereditario in via residuale lo Stato.
- Quando lo Stato eredita i beni del defunto?
Come anticipato al punto precedente, lo Stato eredita i beni del defunto in via residuale, ossia nell’ipotesi in cui difettino soggetti riconducibili alle ulteriori classi di eredi legittimi identificate dalla legge, ossia:
- coniuge o parte dell’unione civile;
- figli e altri discendenti (nipoti e bisnipoti);
- ascendenti (genitori e nonni);
- eventuali ulteriori altri parenti fino al sesto grado.
- Quali documenti servono per la successione legittima?
In caso di successione ereditaria legittima, l’erede deve produrre in allegato alla dichiarazione di successione alcuni documenti, tra i quali:
- il certificato o estratto di morte;
- il certificato di ultima residenza del defunto o autocertificazione sostitutiva;
- copia del documento di identità e della tessera sanitaria del defunto;
- copia del documento di identità e della tessera sanitaria del defunto e degli eredi.

Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...