Procedura per l'apertura del testamento segreto
Scopri la procedura legale per l'apertura e la lettura del testamento segreto, i ruoli coinvolti e le tempistiche previste.
Momento fondamentale per talune forme testamentarie coincide con quello della relativa pubblicazione, che, nel caso del testamento segreto avviene mediante due passaggi fondamentali, ossia quello dell’apertura e della lettura del contenuto.
Ciò avviene in seguito alla morte del testatore ed ha la funzione di rendere conoscibile il contenuto delle clausole testamentarie e di consentire l’identificazione degli eredi, che fino ad allora non potevano essere assolutamente considerati individuati e/o individuabili.
Nel prosieguo della trattazione si tenterà di delineare in cosa consista il testamento segreto, come si formi e come si proceda all’apertura e lettura dello stesso per renderne conoscibile il contenuto.
Cos'è il Testamento Segreto
Il testamento segreto costituisce una delle diverse forme di testamento espressamente contemplate e disciplinati dal codice civile italiano e che va ad aggiungersi al testamento olografo e al testamento pubblico, rispetto ai quali si caratterizza in maniera affatto peculiare.
In particolare, esso si distingue dalle altre figure testamentarie in punto di formazione, adempimenti costitutivo, segretezza del contenuto, struttura e pubblicazione.
Sembra potersi affermare che a livello statistico sia la forma testamentaria cui si fa comunemente meno ricorso.
L’elemento fondamentale, intorno a cui ruotano tutti gli altri, è, quindi, quello della segretezza del contenuto, dal momento che a meno che il testatore non abbia avuto necessità o abbia deciso di avvalersi dell’ausilio di altri soggetti egli è l’unico ad essere a conoscenza di quanto disposto con il suo atto di ultima volontà.
Ogni altro soggetto, notaio compreso, resta all’oscuro del relativo contenuto sino al momento dell’apertura e lettura del testamento segreto.
Procedura di Redazione e Deposito del Testamento Segreto
L’iter per la regolare formazione e costituzione del testamento segreto si articola in diversi passaggi o fasi, da quella preliminare della redazione del testamento stesso fino a quella dell’apertura e lettura.
Come si vedrà a breve l’iter perfezionativo prende le mosse dalla redazione del testamento per poi procedere alla consegna al notaio.
Il testamento può essere redatto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici e, come si dirà meglio al paragrafo seguente e in tal caso deve portare la sottoscrizione del testatore ogni mezzo foglio, unito o separato.
La funzione di tali sottoscrizioni è quella di garantire la certezza che il testatore abbia avuto la possibilità di leggere il contenuto del testamento e, conseguentemente, di fare sorgere la presunzione legale che tale lettura sia stata effettuata.
Inoltre, non può non riconoscersi che la dichiarazione resa dal testatore al notaio, che nel plico consegnatogli è contenuto il suo testamento genera una presunzione di conformità di quanto contenuto nella scheda alla reale volontà testamentaria del disponente, integrando quella dichiarazione un atto di riconoscimento della propria scrittura.
Vediamo, quindi, ora nel dettaglio quali sono i passaggi che costituiscono la fase prodromica al perfezionamento del testamento segreto.
Redazione della Scheda Testamentaria
Il testamento segreto può essere materialmente scritto alternativamente:
- dal testatore stesso di suo pugno, qualora sia in grado ancora di scrivere e provvedere in autonomina alla stesura: in tal caso, affinché il testamento segreto sia considerato valido è sufficiente che il testatore apponga la sua sottoscrizione in calce, al termine delle disposizioni testamentarie;
- dal testatore stesso mediante ausilio di strumenti di tipo meccanico (macchina da scrivere o personal computer): in detta eventualità è necessario che il testatore apponga la propria sottoscrizione su tutte le pagine (rectius ogni mezza pagina) che compongono il documento;
- da un terzo che aiuti il testatore o lo assista nella redazione: anche in questo caso è necessario che il testatore apponga la propria sottoscrizione ogni mezza pagina del testo.
L’apposizione della sottoscrizione da parte del testatore ogni mezza pagina del testo svolge la funzione di approvazione da parte del testatore contenuto del testamento.
Consegna al Notaio e Sigillatura
Il testatore dovrà, quindi, procedere a presentare il testamento segreto al notaio, dopo aver provveduto a inserirlo in una busta che abbia provveduto a chiudere preventivamente o anche aperta, ma che verrà chiusa dal notaio che non dovrà, comunque, in alcun modo prendere contezza di quanto riportato sul documento.
La consegna testamento segreto al notaio deve avvenire alla presenza di due testimoni, i quali devono prendere parte all’intera procedura e dichiarare che quanto contenuto nel documento presentato al notaio consiste nelle disposizioni testamentarie del testatore.
Il notaio, ove non sia già stata chiusa in precedenza, provvede alla chiusura della busta consegnatagli, fa apporre in sua presenza sulla busta le sottoscrizioni del testatore, dei testimoni e successivamente appone anche la propria.
Infine, provvede a sigillare la busta mediante apposito involucro, tale da consentire che il plico possa essere regolarmente conservato e che non possa in alcun modo essere alterato da terzi.
Ruolo del Notaio nell'Apertura del Testamento Segreto
Come si ricava da quanto sin qui delineato, una volta perfezionato e consegnato il testamento al notaio, nel caso di specie il contenuto del testamento stesso rimane segreto e, quindi, non può essere conosciuto da soggetto diverso dal testatore almeno fino a quando non si procederà alla pubblicazione del testamento segreto.
In tale fase inizia, come si vedrà, ad essere fondamentale il ruolo svolto dal notaio, il quale si assume la responsabilità dell’intera procedura di pubblicazione della quale redige verbale alla presenza di due testimoni.
In specie, il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio non appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Invero, la legge prevede che chiunque ritenga di avervi interesse può chiedere, proponendo ricorso avanti il tribunale nel cui circondario sia aperta la successione, che venga fissato termine per l’apertura del testamento e la relativa pubblicazione.
La fase si articola nel duplice passaggio:
- della ricezione della notizia del decesso del testatore da parte del notaio;
- della successiva fase vera e propria di apertura e pubblicazione del testamento segreto, mediante lettura del testamento innanzi a tutti i soggetti intervenuti e alla presenza di due testimoni che hanno l’obbligo di presenziare all’intero iter.
Ricezione della Notizia del Decesso del Testatore
Passaggio indispensabile per la pubblicazione del testamento segreto è quello dell’apprensione della notizia del decesso del testatore da parte del notaio.
Di norma la conservazione del testamento segreto a cura del notaio avviene mediante deposito presso il Registro Generale dei Testamenti istituito presso l’Archivio notarile.
Il testamento resta secretato fino alla morte del testatore.
Successivamente, chiunque sia a conoscenza del decesso, previa esibizione di certificato di morte, può accedere all’Archivio notarile e chiedere se abbia fatto testamento e presso quale notaio l’abbia depositato.
Appresa la notizia del decesso del testatore ed effettuate le verifiche necessarie il soggetto potrà rivolgersi al notaio che ha provveduto a ricevere il testamento del soggetto, evidenziarne la morte è procedere a richiederne la pubblicazione.
Il notaio dovrà, successivamente, fissare un incontro cui dovranno presenziare due testimoni e tutti coloro i quali ritengano di vantare diritti sull’eredità al fine di procedere all’apertura e pubblicazione del testamento.
Apertura e Pubblicazione del Testamento
L’iter relativo alla pubblicazione del testamento segreto prosegue con l’apertura del documento.
Di norma, chiunque vi abbia interesse può procedere alla presentazione del ricorso avanti al tribunale del circondario del luogo in cui è avvenuta l’apertura della successione per l’apertura e la pubblicazione del testamento segreto.
La procedura successiva consiste nella fissazione di un incontro al quale saranno chiamati a partecipare il notaio e due testimoni, oltre al soggetto che ne abbia richiesto l’apertura.
Durante tale incontro il notaio procederà a redigere un verbale nel quale darà atto della presenza dei testimoni, descriverà puntualmente lo stato in cui si presenta del testamento, riprodurrà in maniera pedissequa il contenuto del testamento e farà menzione della relativa procedura di apertura, per poi procedere a raccogliere le firme di tutti i soggetti intervenuti.
Al verbale così redatto dovranno essere materialmente uniti la carta su cui è redatto il testamento segreto, che sarà vidimata ogni mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, oltre all’estratto di morte del testatore.
In seguito alla pubblicazione, copia autentica del verbale di pubblicazione dovrà essere trasmessa dal notaio alla cancelleria del tribunale competente in relazione all’ultimo domicilio del testatore, ove ogni soggetto interessato potrà chiederne il rilascio di copia.
Partecipazione dei Testimoni nella Procedura
La partecipazione dei testimoni alla procedura relativa al testamento segreto è fondamentale tanto nella fase di perfezionamento dell’iter costitutivo e perfezionativo del documento e alla relativa consegna al notaio quanto nella successiva fase dell’apertura e pubblicazione del testamento segreto stesso.
I testimoni, infatti, devono presenziare a tutte le fasi relative ad entrambi i momenti, pena l’invalidazione dell’intera procedura.
Essi svolgono, in concreto, la funzione di rendersi garanti che il contenuto dell’atto e le disposizioni in esso contenute corrispondono alla reale volontà del testatore e in fase esecutiva la regolarità dell’iter seguito dal notaio in fase di apertura e pubblicazione del testamento segreto.
Il peculiare rilievo della funzione svolta dai testimoni in ogni fase spiega la ragione per la quale il ruolo di testimone deve essere assunto da soggetti che siano in condizione di assoluta terzietà rispetto ai diritti successori vantabili nei confronti dell’eredità del soggetto che abbia disposto per testamento.
Requisiti per i Testimoni
I soggetti che siano chiamati a svolgere la funzione di testimoni in fase di apertura e pubblicazione del testamento segreto devono possedere alcuni requisiti:
- Non possono e non devono avere alcun interesse nei confronti del testamento stesso;
- Devono essere maggiorenni;
- Non possono essere imparentati né con il notaio né con il testatore entro il terzo grado in linea collaterale;
- Devono risiedere in Italia;
- Non possono essere soggetti affetti da sordità, mutismo o cecità;
- Non può essere né il coniuge del notaio né quello del testatore.
Tali limitazioni servono a garantire la terzietà dei testimoni.
Compiti durante l'Apertura e la Pubblicazione
La presenza dei testimoni durante la fase relativa all’apertura e alla pubblicazione del testamento segreto è requisito fondamentale e imprescindibile ai fini della validità dell’intera procedura.
Compito di tali soggetti in questa fase è quella di assistere, verificare che il testamento risulti integro e regolarmente sigillato, privo di manomissioni, nonché certificare che il plico nel quale esso è contenuto venga aperto in loro presenza dal notaio in persona, che questi dia integrale lettura di quanto sia riportato sui fogli sui quali il testamento è scritto.
Stante l’importanza rivestita per via dell’attività certificatoria dei testimoni si richiede che essi non possano essere scelti tra parenti ed affini del testatore o, comunque, tra soggetti che possano in alcun modo mostrare un qualche interesse in merito al contenuto della scheda testamentaria.
Deve trattarsi, pertanto, di soggetti maggiori d’età nonché pienamente capaci di intendere e volere e, quindi, dotati della piena capacità di agire.
Tempistiche per l'Apertura del Testamento Segreto
Le tempistiche relative all’apertura del testamento segreto dipendono da una molteplicità di fattori di varia natura e tipologia. Complessivamente potrebbero essere necessarie alcune settimane.
Innanzitutto, rilevano le tempistiche necessarie al notaio per venire a conoscenza della notizia della morte del testatore, a seguito della segnalazione da parte dei soggetti che ritengano di rivestire la qualità di erede o, comunque, di vantare diritti sull’eredità del defunto.
In un secondo momento si dovrà attendere i tempi necessari per richiedere e ottenere dal Comune dell’ultima residenza nota del testatore il relativo certificato di morte, senza il quale al notaio non è dato procedere. Di norma dalla richiesta presentata sino al relativo rilascio non trascorre più di una decina di giorni.
Infine, occorrerà attendere i tempi relativi alla fissazione dell’incontro presso lo studio del notaio e quelli della successiva comunicazione alla competente cancelleria.
Di norma l’intera procedura richiede complessivamente qualche settimana di tempo.
Termini Legali per l'Apertura
L’unico termine legalmente previsto dal codice civile in riferimento alla fase dell’apertura del testamento segreto è quello che prevede che la stessa debba avvenire non appena al notaio pervenga la notizia della morte del testatore.
Di norma la notizia gli perviene tramite comunicazione riferitagli dai parenti del defunto o da altri soggetti che ritengano di vantare diritti sull’eredità e che abbiano appreso che il testamento sia stato depositato presso lo stesso notaio. Ancora potrebbe essergli riferita da coloro che abbiano rivestito la qualifica di testimone al momento del deposito del testamento.
Successivamente, il notaio dovrà fissare un incontro per l’apertura.
Possibili Ritardi e Soluzioni
Possibili ritardi relativi alla procedura possono discendere dalla ritardata apprensione della notizia del decesso da parte del notaio o ancora dalla rilevata difficoltà da parte di quest’ultimo di individuare i soggetti che debbono presenziare all’apertura del testamento segreto, oltre ai due testimoni.
Di norma, infatti, si prevede che possano prendere parte all’incontro di apertura del documento anche soggetti che siano individuabili quali soggetti legittimi e/o legittimari del defunto.
In tal caso, l’identificazione può essere agevolata da opportune indagini investigative volte a ricostruire l’albero genealogico del defunto e, quindi, a determinare quali siano i soggetti legittimari che abbiano diritto ad una quota riservata sull’eredità. Ciò implica la richiesta e l’estrazione di un certificato di famiglia storico al Comune dell’ultima residenza nota.
Altra ipotesi che può comportare lungaggini nell’iter è quella in cui risultino non noti al notaio o ai testimoni intervenuti i soggetti indicati dal testatore quali destinatari delle sue sostanze.
Conseguenze Legali dell'Apertura del Testamento Segreto
Gli effetti giuridici che si verificano in seguito all’apertura del testamento segreto consistono, innanzitutto, nel rendere noti i nominativi dei soggetti che sono stati identificati dal testatore quali eredi e/o legatari.
Come si è già precisato, fino al momento dell’apertura del testamento segreto, infatti, il contenuto dello stesso è assolutamente sconosciuto a soggetti estranei al testatore o a chi lo abbia aiutato nella redazione del documento. Solo con l’apertura del testamento i chiamati all’eredità vengono definitivamente individuati e identificati.
Ne consegue che solo in quel momento sarà possibile per coloro che ritenevano di vantare diritti sull’eredità del testatore potranno rendersi conto di eventuali lesioni delle proprie ragioni ovvero di essere stati estromessi e potranno, conseguentemente, eventualmente impugnare il testamento mediante proposizione dell’azione relativa avanti il tribunale competente per territorio in relazione al luogo in cui si è aperta la successione.
In caso, al contrario, nessun soggetto reclami la violazione dei propri diritti successori si avrà l’avvio della fase relativa alla devoluzione testamentaria, ossia la fase in cui, individuati gli eredi si darà avvio alla procedura di ripartizione e distribuzione della massa ereditaria tra loro secondo le quote specificamente individuate nel testamento e riconosciute come valide da tutti i chiamati all’eredità.
Validità delle Disposizioni Testamentarie
Solo qualora si sia proceduto a redazione e pubblicazione del testamento segreto si potrà avere contezza del contenuto delle relative disposizioni.
Tra i possibili motivi di nullità del testamento segreto sono contemplati, innanzitutto, quelli inerenti al contestato stato di incapacità del testatore al momento della redazione dell’atto contenente le sue ultime volontà. Invero, per qualsiasi soggetto che si accinga a redigere testamento la capacità a testare presuppone la capacità d’agire e, quindi, la capacità di intende e di volere. Ove tale capacità non sussista al momento della predisposizione del testamento questo può essere invalidato.
Ancora, si possono ipotizzare: la mancanza della sottoscrizione o della data certa; la ricorrenza di vizi della volontà del testatore (dolo, errore o violenza che sia); la mancanza dei requisiti d forma richiesti dalla tipologia di testamento; la non sufficiente chiarezza delle disposizioni testamentarie; la lesione delle quote di riserva previste dalla legge per soggetti determinati.
Impugnazione del Testamento
Preso atto del contenuto delle disposizioni testamentarie chi crede di vantare diritti sull’asse testamentario e ritiene che il testo del documento viola le sue ragioni può formulare immediatamente contestazioni e proporre impugnazione del testamento stesso.
In seguito alla proposizione dell’impugnazione da parte del/i soggetto/i che si ritenga/no danneggiato/i dalle disposizioni testamentarie contenute nel testamento segreto si avvia un giudizio di cognizione ordinaria nel corso del quale il giudice designato dovrà procedere ad accertare se sussistano o meno i vizi dedotti dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio.
Il processo instaurato potrà giungere a diversi esiti:
- accertata sussistenza dei vizi lamentati: il giudice concluderà per l’accoglimento delle istanze formulate dall’attore e si pronuncerà nel senso dell’invalidità integrale del testamento, il quale sarà privato di qualsivoglia efficacia ex tunc (salvo che si tratti di accoglimento parziale di vizi che non siano di per sé idonei a far caducare l’intero testamento: in tal caso il testamento resterà valido per la parte residua);
- accertata insussistenza dei vizi lamentati dall’attore: il giudice rigetterà i motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio e, per l’effetto, concluderà nel senso della piena validità ed efficacia del testamento impugnato, il quale continuerà, quindi, ad esplicare gli effetti suoi propri.
Domande Frequenti sull'Apertura del Testamento Segreto
Le domande che possono sorgere in merito all’apertura di un testamento segreto possono essere di diversa natura e, comunque, legittimamente molteplici.
Spaziano in concreto dalle modalità di individuazione per i soggetti che si ritengano interessati della presenza di un eventuale testamento del de cuius e all’individuazione del notaio pressi il quale il testamento è stato redatto e depositato nonché, quindi, conservato.
Ancora, rilevano le eventuali richieste relative alle modalità di apertura del testamento segreto e all’individuazione dei soggetti che possono richiedere l’apertura del testamento segreto, alle tempistiche necessarie al completamento dell’iter o ai costi legati all’apertura e correlati sostanzialmente all’attività relativa all’intervento del notaio.
Ulteriori quesiti sono correlati alle possibilità che si prospettano a coloro che, in seguito all’apertura, lettura e pubblicazione del testamento segreto, ritengano di essere stati danneggiati dalle previsioni in esso contenute e desiderino, quindi, procedere ad impugnazione del documento ovvero quali siano le conseguenze e possibilità prospettabili nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si sia ancora proceduto a pubblicazione del testamento segreto nonostante il tempo trascorso.
A tali quesiti si è tentato di rispondere nei paragrafi precedenti e si tenterà di rispondere in quelli successivi della presente trattazione nella maniera più esaustiva possibile.
Chi può richiedere l'apertura del testamento segreto?
L’apertura del testamento segreto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, può essere richiesto da chiunque ritenga di avervi interesse.
Chiaramente in questo caso la presunzione da parte di coloro che ritengano di avervi interesse è meramente astratta.
Infatti, come si è già avuto modo di premettere ai paragrafi precedenti il contenuto del testo testamentario resta sconosciuto a chiunque fino al momento dell’apertura dello stesso da parte del notaio.
Ciò significa che nessun soggetto può in astratto e fino a quel momento avere concreta certezza di vantare diritto alcuno sull’eredità del defunto. L’interesse vantato nei confronti del contenuto del testamento non può, quindi, che essere effetto di una mera presunzione di poter assumere la qualifica di erede. Detta presunzione, comunque, è del tutto sufficiente a consentire e autorizzare il soggetto che ritenga di poter assumere la qualifica potenziale di erede a richiedere l’apertura del testamento segreto.
Quali sono i costi associati all'apertura del testamento segreto?
I costi correlati all’opzione del testamento segreto comprendono quelli relativi alle due fasi principali del perfezionamento del testamento e della successiva pubblicazione.
Per quanto attiene ai costi da sostenere per la redazione e il perfezionamento di un testamento segreto essi dipendono dalle tariffe applicate dal notaio prescelto. Il testamento viene, infatti, materialmente redatto dal testatore e i costi sono quelli relativi alla procedura di deposito del documento al notaio, che avrà l’onere di conservarlo.
Il costo medio per l’espletamento dell’attività necessaria sembra allo stato attuale aggirarsi in un range compreso tra i 500,00 e i 1.500,00 euro, costo sicuramente più vantaggioso rispetto a quelli richiesti per il ricorso ad un testamento pubblico.
In merito alle tempistiche di gestione della pratica esse dipendono, in realtà, fondamentalmente dal trovare una data in cui il notaio e i testimoni siano disponibili a fissare un appuntamento per provvedere, non paventandosi ulteriori motivi di lungaggine.
Cosa succede se il testamento segreto non viene aperto?
Se il testamento segreto non viene aperto occorre ribadire che sino a che il notaio non abbia notizia della morte del soggetto che abbia provveduto al deposito del testamento segreto non potrà dare avvio alla procedura di apertura e pubblicazione.
Ciò può accadere, tra l’altro, nelle diverse ipotesi in cui non gli giunga notizia dell’avvenuto decesso del testatore ovvero anche qualora il notaio che ha ricevuto a suo tempo il testamento abbia cessato l’attività o sia a sua volta deceduto.
In ogni caso, la notizia di norma gli perviene qualora un soggetto qualsiasi che ritenga di avervi interesse lo renda edotto della circostanza dopo aver effettuato i dovuti controlli previa presentazione del certificato di morte presso l’archivio notarile.
Ove il notaio non proceda in autonomia, quindi, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avanti al tribunale del circondario del luogo in cui è avvenuta l’apertura della successione affinché si proceda.
Qual è il ruolo del notaio nell'apertura del testamento segreto?
Il notaio durante la fase dell’apertura del testamento segreto svolge il ruolo fondamentale di redigere il verbale descrittivo della procedura espletata, dando atto della presenza dei testimoni, descrivendo lo stato del testamento così come recuperato dall’archivio, nel deve riprodurre in maniera precisa il contenuto e dare atto dell’iter relativo alla procedura di apertura, raccogliere – a testimonianza e certezza di quanto accaduto in sua presenza – le sottoscrizioni di tutti i soggetti intervenuti.
Dovrà, quindi, unire, sottoscrivendo ogni mezza pagina insieme ai testimoni, il verbale delle operazioni compiute al testamento e all’estratto di morte.
Il passaggio successivo è quello di procedere a dare lettura alla presenza di tutti i soggetti intervenuti e, in seguito, proseguire ad estrarre copia autentica del verbale di pubblicazione e procedere alla relativa trasmissione alla cancelleria del tribunale competente, individuato in relazione all’ultimo domicilio conosciuto del testatore, ove ogni soggetto potrà procedere a richiedere rilascio di relativa copia.
Quali sono i tempi previsti per l'apertura di un testamento segreto?
Come si può intuire da quanto evidenziato nei paragrafi precedenti le tempistiche relative all’apertura del testamento segreto dipendono da una molteplicità di fattori.
Innanzitutto, rilevano le tempistiche necessarie al notaio per venire a conoscenza della notizia della morte del testatore, a seguito della segnalazione da parte dei soggetti che ritengano di rivestire la qualità di erede o, comunque, di vantare diritti sull’eredità del defunto.
In un secondo momento si dovrà attendere i tempi necessari per richiedere e ottenere dal Comune dell’ultima residenza nota del testatore il relativo certificato di morte, senza il quale al notaio non è dato procedere. Di norma dalla richiesta presentata sino al relativo rilascio non trascorre più di una decina di giorni.
Infine, occorrerà attendere i tempi relativi alla fissazione di un incontro presso lo studio del notaio e quelli della successiva comunicazione alla competente cancelleria.
Di norma l’intera procedura richiede complessivamente qualche settimana di tempo.

Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...