Reclamo per auto difettosa
Quando acquisti un’auto, nuova o usata, è possibile che la stessa possa avere qualche difetto. Se ciò dovesse accadere è utile fare riferimento alla disciplina sulla garanzia obbligatoria, sull’usato garantito, sulla legge che tutela i consumatori che acquistano un’auto usata da un concessionari
La legge sulla garanzia, in particolare, prevede che su tutte le auto usate acquistate da un venditore professionista si applicano le norme del Codice del Consumo ( d. lgs. 206/05) che hanno lo scopo di tutelare il consumatore, per un periodo non inferiore a un anno, da qualsiasi difetto possa essere considerato non conforme. Sono coperti da garanzia, tuttavia, solo quei problemi che possano essere riconducibili a difetti già esistenti alla consegna che il venditore ha l’obbligo di eliminare, ripristinando la normale funzionalità del veicolo.
La tutela dei consumatori che acquistano un’auto usata
Per far valere i propri diritti, il consumatore deve inviare un reclamo al venditore, unico responsabile nei propri confronti, denunciando il problema e chiedendone la risoluzione. Se l’acquisto è avvenuto presso una concessionaria, il reclamo va proposto a quest’ultima che, poi, si occuperà di contattare la casa costruttrice o al società che gestisce la garanzia.
La lettera di reclamo deve essere inviata entro 60 giorni dalla scoperta del difetto, preferibilmente a mezzo raccomandata a/r o p.e.c. E’ consigliabile sottoporre il veicolo a un controllo, farsi rilasciare un preventivo di riparazione e allegarlo alla nota di reclamo. La data apposta dal meccanico sul preventivo rappresenterà il giorno della scoperta del difetto.
I difetti scoperti entro i primi 6 mesi dalla consegna, inoltre, ai sensi dell’art. 132, comma 3, Codice del Consumo, salvo prova contraria (a carico del venditore), si presumono già presenti alla data della consegna del veicolo. Nel caso di difetto scoperto su auto usata, è importante proporre una soluzione gradita, allegando, ad esempio, il preventivo di riparazione del meccanico. In tal caso, ai sensi dell’art. 139, comma 9, lett. a) il venditore, sarà obbligato a dare seguito alla richiesta benché sia salva la possibilità di proporre un rimedio alternativo che non sarà obbligatorio accettare.
Nel determinare quale soluzione proporre al venditore è opportuno mostrarsi pragmatici e tenere presente che lo scopo da raggiungere è ripristinare la funzionalità dell’auto, non migliorarla. Sarà dunque preferibile non sottoporre al venditore preventivi troppo elevati.
E va, inoltre, sempre tenuto presente che – se si vuole agire in conformità alle disposizioni della garanzia per vizi – occorre sempre fornire al venditore la possibilità di analizzare il guasto, e di proporre un rimedio alternativo. In caso contrario, ovvero di richiesta di rimborso di una riparazione effettuata a spese proprie, il venditore è legittimato a respingere la richiesta. E’ anche possibile inserire nella lettera di reclamo una richiesta di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo pagato per l’acquisto dell’auto ai sensi dell’art. 130, comma, 7 Codice del Consumo.
Presupposto necessario di tale richiesta, tuttavia, è che il difetto riscontrato sia impossibile da eliminare. Se il problema che pregiudica il buon funzionamento dell’auto è di minore entità si potrà chiedere un’adeguata riduzione del prezzo in relazione al minor valore dell’auto causata dal difetto emerso dopo l’acquisto.