Reclamo per i viaggi

Ritardi dei mezzi di trasporto, cancellazione dei voli o impossibilità di imbarcarsi a causa di overbooking: problemi che possono rappresentare un motivo per vedere rovinata la propria vacanza. Per questi, e per altre tipologie di disservizi, il viaggiatore ha i propri diritti, fra i quali vedersi risarcito il danno subito.

Le criticità che si possono presentare in occasione di un viaggio possono essere le più svariate: da un semplice ritardo del mezzo di trasporto, alla soppressione della tratta di viaggio. In particolare, le maggiori criticità sorgono allorquando si utilizzi l’aereo come mezzo di trasporto che, normalmente, viene richiesto per viaggi verso luoghi più lontani, ove i disagi per eventuali imprevisti vengono maggiormente percepiti e la cui soluzione si rivela, normalmente, più ardua.

Reclamo viaggi: come fare un reclamo per disservizi 

Innanzitutto, il contratto di trasporto si conclude nel momento dell’acquisto del biglietto: da questo momento scattano gli obblighi a carico della compagnia aerea – primo fra tutti la consegna del biglietto stesso al viaggiatore acquirente, riportante l’indicazione di ogni dettaglio riguardante il volo –, nonché tutti i diritti e le garanzie del passeggero, previsti dalla “carta dei diritti del passeggero” – oltre che dalle comuni norme di diritto vigenti.

In caso di ritardo uguale o superiore a cinque ore, rispetto all’orario previsto per la partenza di un volo, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo – senza alcun costo a suo carico – e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non usufruita. Anche in caso di ritardo, il passeggero avrà diritto, qualora non intendesse rinunziare al volo, ad usufruire di un altro volo disponibile alle stesse condizioni o quanto meno analoghe (c.d. «riprotezione»).

In caso di cancellazione del volo (l’aeromobile non parte) o di negato imbarco (al passeggero non viene permesso di imbarcarsi, a causa di un overbooking – un eccessivo numero di prenotazioni per quel determinato volo), il passeggero ha diritto, secondo le norme vigenti e secondo la carta dei diritti del passeggero, ad un risarcimento – altrimenti detto «compensazione», la cui somma dipende dalla tratta:

  • per voli intracomunitari di tratta uguale o inferiore a 1500 km: € 250,00
     
  • per voli intracomunitari di tratta superiore a 1500 km: € 400,00
     
  • per voli internazionali di tratta uguale o inferiore a 1500 km: € 250,00
     
  • per voli internazionali di tratta compresa fra 1500 e 3500 km: € 400,00
     
  • per voli internazionali di tratta superiore a 3500 km: € 600,00

Ha diritto, altresì, al rimborso di quanto corrisposto per l’acquisto del biglietto (in caso di cancellazione parziale del volo, il rimborso verrebbe corrisposto per quella sola parte di viaggio) o, alternativamente, ad essere accolto su un altro volo (si parla in tal caso di riprotezione) Nelle sopradette ipotesi – negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo –, il passeggero, qualora intendesse optare per una «riprotezione» avrà, altresì, diritto a vedersi somministrare gratuitamente bevande e pasti, ad avere assistenza durante l’attesa, agli eventuali trasferimenti e, in caso di necessità, ai pernottamenti che si rendessero necessari. 

In caso di ritardo, negato imbarco (a causa di overbooking) e di cancellazione del volo, è possibile scrivere, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla compagnia aerea di cui trattasi o, qualora ci si sia avvalsi di un tour operator, a quest’ultimo. Gli enti suddetti hanno sei settimane di tempo per rispondere e, in difetto di riscontro, ci si potrà rivolgere all’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che dipende dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) che, però, ha titolo soltanto ad irrogare sanzioni nei confronti della compagnia aerea, qualora si fosse resa inadempiente nei confronti del viaggiatore ed abbia violato i suoi diritti.

Qualora, invece, il viaggiatore intendesse ottenere un risarcimento del danno, dovrà rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria, col ministero di un difensore, al quale è vivamente consigliato rivolgersi anche nel momento iniziale, di invio della prima comunicazione alla compagnia aerea, con la quale si contestano i disservizi e i relativi disagi e danni subiti. Generalmente, visto il valore medio di causa, l’Autorità competente a cui ci si rivolgerà sarà il Giudice di Pace del luogo in cui il consumatore-viaggiatore ha la sua residenza.