Testamento olografo (come nominare un erede universale)
Tra i principali metodi con cui si dispone dei propri averi spicca il testamento olografo. Vediamo di seguito in cosa consiste.
- Cos'è un testamento olografo
- Come redigere un testamento olografo
- Requisiti per un testamento olografo valido
- Come nominare un erede universale in un testamento olografo
- Vantaggi e svantaggi di nominare un erede universale
- Come revocare una nomina di erede universale in un testamento olografo
- Consigli per redigere un testamento olografo e nominare un erede universale
Arriva per molti il tempo di decidere di come disporre dei propri beni allorquando arriverà il momento di dover abbandonare il mondo dei vivi. Un pensiero che prima o poi giunge nelle coscienze di tanti, per quanto non piaccia a nessuno dover affrontare l’argomento per ovvi motivi.
Accade spesso, difatti, di trovarsi di fronte a casi di persone passate a miglior vita, i quali nulla hanno stabilito circa la sorte dei propri averi, il che può avvenire per i motivi più disparati, non ultima l’ipotesi di morte improvvisa.
In altre situazioni, viceversa, si è avuta l’intenzione e il tempo di decidere sul da farsi. In tali casi sorge, così, la domanda su come disporre delle proprie sostanze, con quali forme procedere, e soprattutto chi nominare proprio erede. Tra i principali metodi con cui si dispone dei propri averi spicca il testamento olografo. Vediamo di seguito in cosa consiste.
Cos'è un testamento olografo
Il testamento è uno strumento che consente ad un soggetto, persona fisica, di disporre dei propri beni e sostanze per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere (art. 587 c.c.). Si tratta di un atto strettamente personale, il quale, cioè, non permette che esso sia redatto da terzi o per delega/rappresentanza.
Vi sono vari modi di disporre dei propri beni attraverso il testamento; le forme principali “ordinarie” sono date dal testamento olografo e dal testamento pubblico, ai quali si uniscono i meno utilizzati testamento segreto e quello “straordinario” c.d. speciale.
In questo articolo ci occuperemo del testamento olografo che rappresenta il modello più utilizzata nella pratica. Il testamento olografo è un atto scritto, redatto personalmente e di “pugno” da un soggetto, che deve essere datato e sottoscritto dal suo autore (testatore).
Esso rappresenta la forma più agevole, economica, autonoma e riservata, con cui una persona può manifestare le proprie ultime volontà in ordine alla sorte dei suoi beni dal momento in cui sarà defunto. È un atto necessariamente scritto per intero e di pugno, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer;
È un atto personale, in quanto non può essere scritto da altre persone, né tampoco scritto per delega o procura, né tantomeno è ammesso qualsiasi tipo di attività di ausilio o di integrazione nella sua redazione da parte di terzi (Css. Civ. n.30953/2017); Deve essere datato e sottoscritto (sempre di pugno) dal testatore stesso.
Come redigere un testamento olografo
La redazione di un testamento olografo, valido ed efficace, non è un’operazione complessa, purché si rispettino alcuni semplici regole, che possono sintetizzarsi nella redazione di un atto:
- Olografo;
- Personale
- Sottoscritto;
- Datato
1) Innanzitutto il testamento dev’essere olografo, ossia scritto interamente a mano, o come si dice in gergo “di pugno” (in sostanza con uso di carta e penna), senza l’utilizzo di computer o macchine da scrivere, e preferibilmente con la propria grafia abituale, seppur qualche orientamento giurisprudenziale ammette l’uso della scrittura in stampatello.
2) Atto personale, in quanto occorre sia redatto in forma riservata e privata, trattandosi delle proprie ultime volontà è necessario essere sicuri che le stesse non siano state influenzate da altre persone presenti al momento della sua stesura.
Per il medesimo motivo, non è ammesso di affidare a terzi la redazione del testamento olografo, anche se vengono riportate fedelmente le volontà del testatore. Salva sempre la possibilità di valutare casi e circostanze particolari (si pensi ad es. al disabile che ha bisogno di farsi accompagnare la mano nella stesura del testo)
3) Deve essere sottoscritto dal testatore in calce, ossia alla fine delle disposizioni indicate. Va detto che la giurisprudenza di legittimità considera valida una sottoscrizione posta a margine o in altra parte del foglio, quando appare evidente che il testatore si sia trovato necessitato a sottoscrivere in tal modo per assenza di spazio in calce al documento (Cass. Civ 16186/2003) e possibilmente subito dopo le stesse, “in calce” alle medesime. Qualora il documento redatto consti di più di una pagina (non facciata).
4) La data è un altro elemento fondamentale del testamento olografo, e poiché la legge prevede che esso sia redatto per “intero” di pugno, anche la data è necessario sia indicata con la propria grafia, e non può essere apposta con timbri o aggiunta meccanicamente, pena l’annullabilità di tutto il documento.
Occorre indicare con precisione giorno, mese ed anno, è ammessa una data indicata per relationem (classico esempio didattico “il giorno di Natale del 2022”). Quanto al posizionamento della data nel corpo del documento, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la firma e non è richiesta la sua ripetizione su ciascun foglio (Cass. civ. n.9364/2020).
Requisiti per un testamento olografo valido
In primo luogo, il rispetto delle regole per la redazione di un testamento, indicate nel paragrafo precedente, rappresentano i primi e fondamentali motivi di validità dell’atto stesso. È possibile, tuttavia, distinguere due tipi di invalidità del testamento: la nullità e l’annullabilità.
Applicandosi al testamento olografo le norme sui contratti in tema di invalidità, occorre sinteticamente precisare la differenza tra nullità ed annullabilità: la nullità è il vizio più grave di un atto, determinata dal fatto che l’atto presenta un vizio che rende lo stesso inidoneo a produrre effetti. Un giudice chiamato a decidere sulla presenza di elementi di nullità dell’atto, una volta accertatane la presenza si limiterà a dichiarare l’atto nullo e dunque improduttivo di effetti.
L’atto è nullo quando è contrario a norme imperative, nei casi previsti dalla legge e può essere rilevata d’ufficio dal giudice stesso; nei casi di annullabilità il vizio è meno grave, e pertanto l’atto produce i suoi effetti fintantoché una parte interessata non si rivolga al giudice per farlo annullare attraverso un’azione costitutiva.
Nella fattispecie in esame, il testamento olografo è nullo, quando presenta un vizio di forma o di sostanza, previsto dalla legge, Sono vizi di forma per il testamento olografo:
- Assenza di scrittura di pugno (cioè la scrittura per mano)
- Assenza di sottoscrizione
I vizi di sostanza sono collegati a situazioni specifiche, non collegate alla forma dell’atto, bensì alla sua modalità di redazione, alla causa ovvero ai motivi che inducono a redigerlo. Le ipotesi sono:
- testamento congiuntivo o reciproco: quando due soggetti redigono e sottoscrivono in un unico atto disposizioni di ultima volontà reciproca tra loro (tipico esempio le disposizioni di ultima volontà tra i coniugi) ovvero a favore di un terzo (art. 589 c.c.)
- il testamento a favore di persone incapaci a ricevere che può rappresentare uno strumento per frodare la legge (art. 599 c.c.)
- la disposizione rimessa all’arbitrio del terzo cioè a colui che decida a chi destinare i beni in eredità o legato (art. 631 c.c.)
- patti successori: cioè un atto di disposizione verso un terzo per un’eredità non ancora aperta (art. 458 c.c.)
- motivo illecito, risultante dal testamento e se questo è stato l’unico e determinante motivo che ha indotto il testatore a disporre (art. 626 c.c.)
- testamento a favore di persona incerta, disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata (art. 628 c.c.)
Il testamento olografo è annullabile per:
- Assenza o incompletezza della data;
- incapacità di intendere e di volere del testatore;
- l’errore, il dolo e la violenza morale;
Come nominare un erede universale in un testamento olografo
Va in prima battuta precisata la figura giuridica dell’erede universale in cosa consista. Orbene l’erede universale è quella persona che subentra, e dunque acquista l’eredità del defunto, in via del tutto esclusiva, senza concorrere con altri coeredi.
Si tratta di una successione, per l’appunto, a titolo universale in tutte le posizioni giuridiche attivi e passive del de cuius (ossia il testatore o “la persona della cui eredità si discute”) La scelta dell’erede universale può essere personale o per legge Personale, quando è il testatore stesso ad individuare, ed indicare nel testamento olografo, la persona che subentrerà in toto nel suo patrimonio.
Per legge, avviene nelle ipotesi di morte senza aver fatto testamento, per cui si applicheranno i criteri di legge per l’individuazione degli eredi (c.d. successione legittima), e qualora vi sia un solo erede legittimo questi subentrerà a titolo universale.
Si pensi al caso dell’eredità devoluta al coniuge del defunto in assenza di figli, genitori e fratelli del defunto stesso. Con il testamento olografo, dunque, il testatore, che sia persona capace di intendere e volere, sceglie liberamente ed in assoluta segretezza l’unica persona a cui affiderà le sorti del suo patrimonio in modo universale.
Vantaggi e svantaggi di nominare un erede universale
La nomina di un erede universale ha il vantaggio, per così dire, di consentire di individuare la persona che per il testatore, per motivi vari, sia da ritenersi meritevole di subentrargli nel patrimonio. In questi casi, come detto, i motivi alla base di tale scelta saranno diversi, anche se, il più delle volte, sono collegati a ragioni di cuore e/o sentimentali accompagnate da un certo grado di meritocrazia.
Si pensi alla tipica ipotesi di persona anziana e malata che ha bisogno di cura ed assistenza, e, tuttavia, si veda abbandonata nel momento del bisogno dai suoi familiari, salvo quell’unico parente ovvero, in certe situazioni, anche il “non parente”, che gli è rimasto vicino ed agli occhi del testatore, quindi, sia ritenuto meritevole per ciò stesso di ricevere il suo patrimonio.
Quanto agli svantaggi, la nomina di un erede universale cui devolvere l’intero patrimonio trova un limite nel rispetto della quota dei legittimari, ossia quella quota di eredità che per legge viene garantita ai parenti più prossimi (coniuge, figli e ascendenti). Pertanto, qualora il testatore non rispetti tale limite, l’erede universale nominato correrà il rischio che i legittimari possano, in seguito, impugnare il testamento per ottenere la quota che gli spetti.
Come revocare una nomina di erede universale in un testamento olografo
L’art. 587 c.c. definisce il testamento come “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.” L’art. 679 c.c. intitolato “revoca del testamento” recita testualmente: Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.
Da queste due disposizione appare di palmare evidenza l’intenzione del legislatore di considerare il testamento, per sua natura, come atto revocabile dal suo testatore, e dunque anche per quanto attiene la nomina di un erede universale. Il motivo è semplice e collegato, per l’appunto, alla natura dell’atto di disposizione testamentaria.
Infatti, essendo il testamento medesimo espressione di una personale e libera manifestazione di volontà, il testatore deve restare libero di poter modificare questa volontà in ogni momento. Il testatore, pertanto, non è obbligato a disporre del suo patrimonio con un testamento unico, e nell'ipotesi in cui abbia disposto in tal modo ed intenda procedere ad aggiunte e modificazioni non è tenuto a riprodurre tutte le disposizioni già adottate che intenda conservare, ma può procedere con disposizioni scritte autonome (Cass. civ. n.1290/1974). La revoca può essere espressa o tacita.
Nel primo caso viene redatto un nuovo testamento con cui il testatore dichiara espressamente di revocare il precedente (art. 680 c.c.). Nel secondo caso, quando pur in presenza di un nuovo testamento, non ci sia un riferimento espresso alla revoca del precedente, ma le nuove disposizioni risultano in tutto o in parte inconciliabili e/o incompatibili con il precedente (art. 682 c.c.).
È ammessa anche la revoca della revoca, ovverosia la revocazione totale o parziale di un testamento che può essere a sua volta revocata sempre con le forme suindicate. In tal caso rivivono le disposizioni revocate (art. 681 c.c.).
Consigli per redigere un testamento olografo e nominare un erede universale
Il consiglio per redigere un testamento valido ed efficace è quello, innanzitutto, di ponderare e valutare attentamente quali sono le vostre reali volontà per il tempo in cui cesserà la propria vita.
Queste sono considerazioni strettamente personali che non ammettono consigli e/o pareri da parte di terzi estranei o anche familiari. Sono valutazioni che bisogna prendere con assoluta serenità e collegate all’intima intenzione di disporre dei propri beni. Parimenti il discorso vale per la nomina di un erede universale.
Considerando che, quest’ultimo, dovrà gestire il patrimonio personale, che magari rappresenta il risultato di una vita di sacrifici, a maggior ragione si dovrà valutare attentamente la persona che si ritenga meritevole di subentrare in tale posizione.
Quanto alla modalità di redazione del testamento olografo, il rispetto di alcune semplici regole, ai quali per alcune nozioni di base si rimanda ai paragrafi precedenti, è necessario affinché lo stesso non rischi di essere impugnato da chi abbia interesse una volta aperta la successione.
Conclusioni
Il testamento olografo è la forma più semplice, economica e spedita per regolare le disposizioni patrimoniali e i propri averi una volta deceduti. Non richiede l’intervento di Notai e di testimoni, in quanto dev’essere redatto personalmente ed in modo riservato. Uno strumento utile anche ai fini della nomina di un erede universale
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...