Eredità legittima in presenza di testamento
Al momento dell’apertura della successione, se il testatore ha violato le norme sulla successione dei legittimari attribuendo una quota inferiore a quella prevista dalla legge, o abbia escluso uno di essi dal proprio testamento, come può agire l’erede legittimario leso? Scopriamolo insieme.
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1. La successione testamentaria: eredi legittimari
L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema della successione testamentaria e, più precisamente, la procedura che il chiamato all’eredità può percorrere al fine di ottenere la quota di legittima a lui spettante, nell’ipotesi in cui il testatore l’abbia escluso dal testamento.
Il testamento è l’atto di disposizione attraverso il quale il testatore può deliberare in merito alla distribuzione del proprio patrimonio, per il momento successivo alla sua morte.
Tuttavia, tale potere di disposizione, non è assoluto, ma va adeguato con l’esigenza di tutela dei familiari del defunto, ai quali l’ordinamento riconosce una porzione ben precisa dell’eredità. Questa, non può essere in alcun modo intaccata dalle disposizioni testamentarie redatte dal testatore, difatti la legge impedisce che quest’ultimo possa ledere i diritti degli eredi legittimari preferendo terzi soggetti, essendo primario l'aspetto parentale rispetto alla volontà del testatore.
Difatti, l'art. 457 c.c., prevede che le disposizioni testamentarie non possono in alcun caso ledere i diritti riservati per legge ai soggetti legittimari, la cosiddetta quota di legittima (riserva).
La quota di legittima, è la parte del patrimonio di cui il testatore non può disporre, in quanto è spettante per legge ai soggetti a lui legati da uno stretto rapporto di parentela, più precisamente a favore del coniuge, dei figli e degli ascendenti.
Il diritto dei legittimari ad ottenere la legittima, è quindi un diritto assoluto su una porzione del patrimonio non derogabile da parte del testatore.
Il potere di disposizione, riconosciuto al testatore, può esplicarsi soltanto in riferimento alla quota disponibile del suo patrimonio, ossia a quella parte su cui egli può liberamente disporre, attribuendola anche a favore di terzi.
Nell’ipotesi in cui il testatore leda la quota di legittima, escludendo nel testamento l’erede legittimario dalla successione al proprio patrimonio, quest’ultimo potrà eseguire l’azione di riduzione allo scopo di reintegrare la sua quota di legittima, lesa dalle disposizioni testamentarie.
Detto ciò, vediamo nello specifico come si esplica l’azione di riduzione.
2. L’azione di riduzione
L’azione di riduzione, disciplinata dall’art. 553 c.c., ha lo scopo di reintegrare nel compendio ereditario la quota di legittima su cui il testatore non poteva disporre, qualora quest’ultimo abbia pregiudicato la quota medesima attraverso disposizioni contenute nel proprio testamento, o attraverso negozi compiuti in vita (es. donazioni). L'azione di riduzione consente al legittimario di ripristinare la sua quota successoria quando risulta lesa da disposizioni testamentarie legati o donazioni disposte dal de cuius.
Essa comporta la dichiarazione giudiziale d'inefficacia degli atti compiuti dal defunto, lesivi dei diritti riconosciuti a favore degli eredi legittimari, ossia al coniuge, ai figli ed agli ascendenti.
L’azione di riduzione, può quindi essere eseguita quando il testatore:
- abbia compiuto atti che eccedono la quota disponibile di cui poteva disporre, comportando la mancanza di beni ereditari tali da soddisfare il diritto dei legittimari ad ottenere la propria quota di legittima;
- abbia redatto il proprio testamento escludendo dalla successione un erede legittimario.
L’azione va esercitata entro il termine di prescrizione di dieci anni decorrente dalla data dell'accettazione dell'eredità da parte del chiamato.
2.1 La riunione fittizia
Il presupposto iniziale dell’azione di riduzione, è rappresentato dalla riunione fittizia, un’operazione volta a calcolare l’intero patrimonio ereditario al momento della morte del defunto.
Essa ha lo scopo di determinare la quota disponibile su cui il testatore poteva liberamente disporre e, di conseguenza, la parte restante costituita dalla quota legittima riservata ai legittimari.
L’art. 556 c.c., disciplina tale operazione prevedendo innanzitutto la formazione della massa ereditaria attraverso il calcolo del valore di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della sua morte, a cui vanno sottratti i debiti contratti in vita e quelli sorti in occasione della sua morte, come le spese funerarie.
Alla massa ereditaria, occorre aggiungere anche il valore delle eventuali donazioni compiute dal defunto in vita, ottenendo in tal modo il complessivo valore del patrimonio ereditario, al fine di distinguere, in presenza di eredi legittimari, due parti, la quota disponibile e la quota di legittima.
2.2 La riduzione delle disposizioni e delle donazioni
L’azione di riduzione, ha lo scopo ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, in misura proporzionale alla quota legittima spettante al legittimario leso che promuove l’azione tramite la dichiarazione giudiziale delle loro inefficacia.
In caso di accoglimento dell’azione, si procede dapprima a ridurre le disposizioni testamentarie e, ove ciò non bastasse, a reintegrare la quota del legittimario leso, riducendo così le donazioni, partendo dall’ultima fino ad arrivare alla prima.
Il legittimario leso, deve imputare alla propria quota le donazioni ricevute in vita da parte del defunto.
Per agire nei confronti di donatari non considerati eredi, occorre inoltre l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
Tuttavia, tale disposizione non si applica al legittimario leso che sia stato escluso dal testamento, dal momento che solo a seguito dell'accoglimento della sua domanda, egli sarà considerato erede.
Roberto Ruocco
Fonti normative
Codice Civile: articoli 457, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 544, 548, 553, 556.
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Roberto Ruocco
Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...