Cosa succede se l'unico erede è minorenne?
A favore dei soggetti minori, l’ordinamento prescrive alcune tutele ed obblighi a garanzia dei loro interessi patrimoniali, quando il minore sia chiamato a succedere nei beni e rapporti che facevano capo al defunto. Vediamo i dettagli.
1. Erede unico minorenne
L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema della successione e, più precisamente, quali adempimenti sono necessari qualora l’unico soggetto chiamato a succedere nel patrimonio ereditario del defunto, sia un minorenne.
Le molteplici ipotesi in cui è presente soltanto un soggetto minorenne (chiamato all’eredità come unico erede) sono:
- Successione legittima, qualora tra i legittimari sia presente soltanto il figlio minore, in assenza del coniuge e degli ascendenti del defunto, egli sarà l’unico erede;
- Rappresentazione ereditaria (art. 467, cod. civile), che si applica nei casi in cui il discendente subentri nella posizione giuridica del suo ascendente (qualora questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato);
- Sostituzione ordinaria (art. 688, cod. civile), in tal caso è il testatore a disporre il subentro di un altro soggetto, qualora l’erede non possa o non voglia accettare.
La rappresentazione e la sostituzione possono avvenire nel caso in cui il genitore sia premorto all’unico figlio minore - divenendo quest’ultimo unico erede del patrimonio, nei casi in cui il genitore abbia tenuto comportamenti gravi verso l’eredità o verso il defunto (che decide, quindi, di escluderlo dalla successione in quanto indegno a succedere - art. 463, cod. civile) ed infine nel caso di rinuncia all’eredità del genitore del minore (art. 519, cod. civile), facendo subentrare quest’ultimo.
Nei casi in cui il minorenne sia l’unico erede del patrimonio pervenuto dal defunto, trattandosi di atto che questi non può compiere da solo, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare in modo da accettare o rinunciare all’eredità.
Il ricorso dovrà essere presentato dal suo rappresentante legale, che può essere:
- Il tutore, quando i genitori siano deceduti o esclusi dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- Entrambi i genitori o colui che ne esercita, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale;
- Il curatore speciale, debitamente nominato, qualora i genitori non possono o non voglio compiere atti di straordinaria amministrazione riguardanti l’interesse del figlio minore.
2. L’accettazione con beneficio d’inventario
A seguito dell’autorizzazione del giudice tutelare ad accettare l’eredità pervenuta al erede minore, questi deve obbligatoriamente procedere attraverso il rappresentante legale al beneficio d’inventario (art. 471, cod. civile).
Ciò è confermato dalla giurisprudenza, secondo cui, l’eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio d’inventario, essendo qualsiasi altra forma di accettazione espressa improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. (cass. civ. - 13 Luglio 1999, n. 7417).
Il minore, in mancanza del beneficio d'inventario, resta nella posizione di chiamato all’eredità fin quando egli stesso o il rappresentante legale eserciti il diritto di accettare o rinunciare l’eredità.
Il tutto deve essere attuato entro un termine di prescrizione (dieci anni dalla morte del defunto) poiché il minore, entro un anno dal compimento della maggiore età, può ancora rinunciare all’eredità, anche qualora il rappresentante legale sia stato autorizzato dal giudice ad accettare col beneficio d’inventario (cass. civ. - 24 Ottobre 2008, n. 25666).
Attraverso l’accettazione con beneficio d’inventario, infatti, si impedisce la confusione tra il patrimonio dell’erede e quello ricevuto a titolo di eredità dal defunto, evitando eventuali aggressioni al patrimonio personale da parte dei creditori dello stesso.
Ciò in quanto, qualora l’erede accetti semplicemente, dovrà rispondere anche col proprio patrimonio dei debiti che fanno parte dell’eredità.
Viceversa, accettando col beneficio d’inventario, l’erede risponde dei debiti del defunto solo entro il valore dell’eredità ricevuta, escludendo la possibilità di aggredire il suo patrimonio personale.
2.1 La dichiarazione e l’inventario
L’accettazione col beneficio d’inventario è effettuata dal rappresentante legale del minore, attraverso una apposita dichiarazione, dinanzi al notaio o al cancelliere del tribunale ove si è aperta la successione. Questa verrà successivamente inserita nel registro delle successioni e poi trascritta presso la conservatoria immobiliare.
L’inventario ha lo scopo di individuare e calcolare l’esatto valore del patrimonio ereditario.
L’ordinamento prescrive tempistiche precise per compiere l’inventario, individuate in tre mesi dall’apertura della successione (o dalla conoscenza dell’eredità), per gli eredi che siano in possesso dei beni ereditari.
È possibile anche entro dieci anni dall’apertura della successione, per coloro che non abbiano il possesso dei beni dell’eredità.
Tali tempistiche non valgono nei confronti dell’erede minorenne, maggiormente tutelato dall’ordinamento, il quale decade dal beneficio d’inventario (art. 489 del cod. civile) qualora non compia quest’ultimo entro il termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, venendo considerato erede puro e semplice.
Fonti normative
Codice civile: articoli 321, 374, 463, 467, 471, 484, 489, 490, 519, 688
Cassazione Civile, 13 Luglio 1999, sentenza n. 7417
Cassazione Civile, 24 Ottobre 2008, sentenza n. 25666
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Roberto Ruocco
Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...