Telecamere sul posto di lavoro: quando costituisce reato?

L’uso delle telecamere sul luogo di lavoro è possibile a condizione che sia salvaguardata la riservatezza dei lavoratori. In caso contrario, la condotta del datore di lavoro può configurare gli estremi di un reato. Vediamo i dettagli.

telecamera posto di lavoro

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1. L’uso delle telecamere sul luogo di lavoro

L’argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del diritto del lavoro e, più precisamente, in quali ipotesi l’uso delle telecamere sul luogo di lavoro costituisce reato.

L’impiego di telecamere di sorveglianza sul luogo di lavoro è consentito dall’ordinamento, a condizione che avvenga con modalità ben precise e per finalità che non siano lesive della privacy dei dipendenti.

La normativa di riferimento è contenuta nello Statuto dei lavoratori che disciplina l’uso delle telecamere sul luogo di lavoro, prevedendo le ipotesi tassative in cui ne è possibile l’impiego da parte del datore di lavoro.

L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, in particolare, prevede che le telecamere sul luogo di lavoro possono essere utilizzate esclusivamente:

  • per esigenze organizzative e produttive: come nel caso di telecamere impiegate per garantire il corretto svolgimento delle varie fasi dell’apparato produttivo, ad es. le telecamere che inquadrino i macchinari al fine di verificare la correttezza e qualità dei beni prodotti;
  • per la sicurezza del lavoro: come nel caso di telecamere impiegate per evitare il verificarsi di incidenti sul luogo di lavoro, ad es. le telecamere che controllino che i vari processi produttivi non comportino pericoli alla salute e sicurezza dei lavoratori impiegati;
  • per la tutela del patrimonio aziendale: come nel caso di telecamere impiegate al fine di dissuadere soggetti estranei dal compiere attività criminose, ad es. le telecamere di sorveglianza, utilizzate al fine di evitare furti oppure atti vandalici a danno dei dipendenti e della struttura aziendale.

1.1 Le modalità di impiego delle telecamere sul posto di lavoro

Il datore di lavoro che intenda utilizzare telecamere sul luogo di lavoro che comportino anche il controllo a distanza dei dipendenti, è tenuto a stipulare uno specifico accordo collettivo con le rappresentanze sindacali di riferimento, al fine di salvaguardare la privacy dei dipendenti.

Ove si tratti di aziende con diverse sedi produttive, dislocate in più regioni, l’accordo potrà essere stipulato con le rappresentanze sindacali nazionali.

Qualora non sussista l’accordo con le rappresentanze sindacali, il datore di lavoro può chiedere l’autorizzazione all’uso di telecamere sul luogo di lavoro, direttamente all’Ispettorato del Lavoro.

A seguito dell’accordo, il datore di lavoro è tenuto a rendere edotti i lavoratori impiegati sull’installazione ed utilizzo delle telecamere sul luogo di lavoro, nominando un soggetto, preposto alla gestione dei dati raccolti.

Non è richiesta alcuna autorizzazione per l’utilizzo di apparecchi necessari allo svolgimento dell’attività produttiva (come pc, telefono, ecc.) oppure per il rilevamento delle presenze (badge), a condizione che il loro utilizzo non avvenga per scopi volti a controllare l’attività dei dipendenti, ledendo in tal modo la loro privacy, come ad esempio, la vicenda legata al caso Amazon.com, relativamente all’utilizzo di braccialetti elettronici da far indossare ai dipendenti, durante l’orario di lavoro, al fine di controllare l’attività lavorativa.

1.2 La responsabilità del datore di lavoro e le sanzioni

L'inosservanza delle modalità e finalità dettate dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, costituisce reato, ed è punita dall’art. 38 dello statuto medesimo, il quale prevede specifiche sanzioni a carico del datore di lavoro.

La Cassazione, al riguardo, ha precisato che l’impiego delle telecamere sul luogo di lavoro, in violazione della normativa dettata dallo Statuto dei Lavoratori, dà luogo ad un reato di pericolo, in quanto lo scopo della norma è salvaguardare la privacy dei dipendenti.

Ciò comporta che in tal caso il reato si ritiene integrato anche con la semplice installazione degli impianti audiovisivi, in quanto per la punibilità non è richiesto il concreto utilizzo delle telecamere, essendo sufficiente la mera idoneità delle stesse a controllare a distanza l’attività dei lavoratori (Cass. Civ., 26 ottobre 2016, n. 45198).

In particolare, l’art. 38 dello Statuto dei Lavoratori prevede a carico del datore di lavoro, salvo che la sua condotta dia luogo a condotte criminose più gravi:

  • un’ammenda da 154€ a 1.549€ oppure
  • l’arresto da 15 giorni ad un anno.

Nell’ipotesi di gravi inadempienze del datore di lavoro, è possibile applicare congiuntamente la pena dell’arresto e l’ammenda.

Inoltre, è previsto che, qualora la sanzione dell’ammenda sia ritenuta inefficace per via delle condizioni economiche in cui versa il datore di lavoro, è possibile aumentarla fino ad un massimo di cinque volte.

Roberto Ruocco

Fonti normative

Legge 20 Maggio 1970, n. 3001: Statuto dei Lavoratori, articoli 4 e 38.

Cassazione Civile, sentenza  26 ottobre 2016, n. 45198

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