Avvocato del lavoro: chi è e di cosa si occupa?

Le circostanze che possono portare ad uno scontro tra dipendente e datore di lavoro sono molteplici: licenziamento ingiustificato o discriminatorio, stipendi arretrati, ferie non retribuite, permessi non concessi, mancata corresponsione del TFR., etc. In tutti questi casi, la figura professionale o meglio il professionista a cui rivolgersi è l'Avvocato del Lavoro.

1. LA FIGURA DELL’AVVOCATO DEL LAVORO

L’avvocato del lavoro, o giuslavorista, è un esperto di diritto, come tale deputato a rappresentare, assistere, e difendere una parte, che ad esso si rivolge per la tutela dei propri diritti 

Tuttavia la sua attività non si limita alla mera rappresentanza in giudizio, in quanto opera anche al di fuori delle aule giudiziarie, cercando, mediante ricorso alle sue capacità diplomatiche, di far giungere le parti ad un accordo, cd. attività stragiudiziale, e svolge attività di consulenza mettendo a disposizione le proprie competenze professionali nel dispensare pareri e consigli. Più nello specifico un giuslavorista, è un professionista che nel corso degli anni ha maturato competenza e professionalità nell’ambito del diritto del lavoro, ovvero delle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro, e come parti i dipendenti ed i datori (o ex datori) di lavoro

Ciò richiede un conoscenza profonda e  minuziosa della materia,  e dunque:

  • dei contratti di lavoro e di tutte le sue tipologie (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato, apprendistato, contratto di collaborazione occasionale ecc), 
  • delle regole che presidiano lo svolgimento del rapporto di lavoro (diritti e doveri del datore di lavoro, poteri e doveri del prestatore di lavoro), 
  • nella fase ordinaria di esecuzione (tempi di lavoro e pause, permessi, ferie, mansioni, esercizio dello ius variandisicurezza sul lavoro, ecc), 
  • nella fase di criticità (contestazioni disciplinari, ecc), 
  • nella fase di risoluzione (licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo). 

Il suo sapere deve essere accompagnato da una concreta esperienzache gli consenta di sapersi muovere” fra tribunali e corti d’appello, da un continuo aggiornamentovista la velocità  con cui muta di continuo la normativa sul lavoro, e da doti di dedizione ad una  materia complessa e mai statica. 

A ciò va aggiunto che il profilo professionale dell’Avvocato del Lavoro va distinto dalla figura dell’Avvocato di diritto Previdenziale, ovvero quella branca del diritto del lavoro che si occupa di tutte le regole e servizi di previdenza ed assistenza da parte degli istituti preposti (in linea generale, per i lavoratori subordinati, l’Inps, ma non solo, poichè molte categorie hanno casse previdenziali autonome). Tali questioni nella fase amministrativa sono gestite (gratuitamente) dai Patronati, e solo in caso di mancato riconoscimento del diritto si rende necessario l’intervento dell’avvocato di diritto previdenziale

 

2. DI COSA SI OCCUPA UN AVVOCATO DEL LAVORO?

L’avvocato del lavoro si occupa delle controversie che possono insorgere durante il rapporto di lavoro o al termine dello stesso, riguardanti gli aspetti economicidisciplinari (regole di comportamento da seguire in azienda), e normativi che lo caratterizzano. Può assistere, a seconda della parte che ad esso si rivolge, sia il dipendente, che intende far valer i propri diritti nei confronti del datore, sia l’imprenditore, che richieda una consulenza nel caso in cui voglia tutelarsi dalle azioni promosse dai dipendenti. 

Generalmente si occupa di diversi ambiti ed interviene in caso di:

  • Licenziamenti individuali

  • licenziamenti collettivi

  • trasferimento di azienda

  • contratti di lavoro

  • sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni

  • lavoro autonomo e rapporti di agenzia

  • appalti

  • procedimenti disciplinari e provvedimenti disciplinari contestati

  • dimissioni per giusta causa

  • demansionamento 

  • infortuni sul lavoro

  • lavoro in nero

  • crediti da lavoro

  • mobbing

  • dequalificazione professionale

  • procedimenti disciplinari

  • trasferimenti individuali o collettivi

  • comportamenti antisindacali

 

3. L’INTERVENTO DELL’AVVOCATO DEL LAVORO NELLE IPOTESI DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

L’avvocato del lavoro prima di rimettere la controversia dinanzi al Giudice, indicherà al proprio assistito la possibilità di risolvere il contrasto per via stragiudiziale, vale a dire ricorrendo allo strumento della “Conciliazione” e/o dell’Arbitrato”, consentendogli in questo modo di evitare le lunghe attese e le consistenti spese che derivano dal procedimento giudiziale.

​-Conciliazione

La legge offre la possibilità al lavoratore  intenzionato ad intraprendere un’azione legale, di promuovere un tentativo di conciliazione in sede amministrativa, (rivolgendosi alle Commissioni di Conciliazione istituite presso la Direzione  Provinciale del Lavoro),  in sede sindacale (secondo le procedure previste dai contratti collettivi di lavoro), o presso le Commissioni di Certificazione: enti a cui l’ordinamento riconosce la facoltà di certificare i contratti di lavoro, allo scopo di diminuire il contenzioso tra datori e dipendenti.

Il lavoratore è assistito dal giuslavorista di fiducia, che lo supporterà nella scelta della sede di conciliazione, nella raccolta dei documenti necessari, ovvero lettera di assunzione, lettera di licenziamento o di dimissioni, buste paga, documentazione relativa al rapporto di lavoro, nonché nella fase di svolgimento.

La procedura in questione prende avvio con richiesta spedita dall’istante all’Ispettorato, con cui chiede di attivare la Commissione di Conciliazione, ed alla controparte, che non ha obbligo di accettare, viceversa, nel caso in cui decida di aderire,  dovrà depositare nel termine di 20 giorni una memoria difensiva. Nei successivi 10 giorni la Commissione fissa la data di comparizione delle parti, in occasione della quale se la conciliazione riesce viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione. 

In caso contrario la Commissione formula una proposta per la bonaria definizione della controversia: se anche in tal caso l’esito è negativo si potrà adire l’Autorità Giudiziaria.

-Arbitrato

In alternativa le parti possono optare per l’Arbitrato, procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie alternativa al giudizio in Tribunale, in cui le parti rimettono ad un soggetto terzo, imparzialela decisione

Nell’ambito del diritto del lavoro, lavoratore e datore di lavoro possono stabilire durante, o dopo il tentativo di conciliazione, ove non riuscissero a raggiungere un’intesa, di rivolgersi:

  • alla commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro,
  • alle “sedi sindacali”,
  • ad un “collegio di conciliazione e arbitrato irrituale”,
  • alle apposite “camere arbitrali”.

Anche in questo caso, l’avvocato del lavoro affiancherà il suo assistito nella scelta del rappresentante arbitrale e nella preparazione di tutta la documentazione necessaria ad affrontare il caso. 

In genere l’arbitrato trova origine nel compromesso con cui le parti deferiscono all’arbitro la composizione della lite insorta (art. 807 c.p.c.), o nella clausola compromissoria (art. 808 c.p.c), ossia la clausola con cui le parti, nel contratto tra essi intercorso, stabiliscono che le controversie nascenti dal contratto medesimo debbano essere sottoposte all'esame di arbitri. 

La decisione assunta in tal caso prende il nome di Lodo, ed ha gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’Autorità Giudiziaria, nell’ipotesi in cui si tratti di arbitrato rituale, gli effetti di un contratto in caso di arbitrato irrituale.

-Tribunale

Se il datore di lavoro rifiuta la conciliazione o l’arbitrato o, ancora, se le parti non riescono a raggiungere un accordo, il contenzioso dovrà essere definito dinanzi al Tribunale. In questo caso, a giudicare sarà il Tribunale ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ed in secondo grado, (contro le sentenze de Tribunale), la Corte d’Appello territorialmente competente (sezione lavoro), sempre in funzione di giudice del lavoro, ma in composizione collegiale.

4. COME SI SVOLGE IL PROCESSO DEL LAVORO?

Per la trattazione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro, ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, si applica il rito del lavoro, disciplinato dall’art. 409 e ss. del codice di procedura civile. 

Si tratta di un rito speciale, in quanto differisce da quello ordinario per snellezza e celerità, al fine di assicurare al lavoratore una pronta tutela senza attendere i tempi biblici della giustizia!

Le controversie individuali di lavoro sono decise in primo grado dal Tribunale del Lavoro, ovvero da una sezione del Tribunale ordinario in cui vengono discusse le sole controversie di lavoro e previdenza, dal Giudice del Lavoro, ed in secondo grado, (avverso le sentenze emesse dal Tribunale del Lavoro), dalla Corte d’Appello territorialmente competente, in funzione di Giudice del Lavoro,  in composizione collegiale.

La domanda giudiziale si propone mediante ricorso dinanzi al Tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, oppure dove si trova l’azienda o una sua dipendenza a cui è addetto il lavoratore, o luogo presso cui prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. 

Entro 5 giorni dal deposito della domanda il giudice fissa l’udienza di discussione, che costituisce il fulcro di tutto il processo.  La parte convenuta in giudizio ha tempo fino a 10 giorni prima dell’udienza per depositare una memoria, con cui replicare a quanto scritto nel ricorso. 

Nell’udienza di discussione le parti devono comparire di persona per consentire al Giudice di procedere al loro libero interrogatorio, tentare la conciliazione della lite e formulare una proposta transattiva (L.183/2010). 

In caso di mancata comparizione delle parti, o nel caso in cui le stesse non riescano a raggiungere un accordo, il Giudice decide la causa, ossia pronuncia in udienza la sentenza, ed a tal fine invita le parti alla discussione.  In realtà spesso il Giudice rinvia ad un’udienza successiva al fine di raccogliere le prove necessarie es. ascolto dei testimoni , (cd. mezzi istruttori). 

Per contro, nell’ipotesi in cui venga raggiunto un accordo viene redatto un verbale con efficacia di titolo esecutivo

Esaurita la fase istruttoria, se il Giudice lo ritiene opportuno, può concedere alle parti un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva.

5. IL DIRITTO DEL LAVORO

Il diritto del lavoro è l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano i rapporti di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, le problematiche ad esso inerenti, le relazioni sindacali, ed il processo del lavoro. 

Oggetto di tutela sono i diritti dei lavoratori subordinati quale parte debole del rapporto contrattuale: infatti, pur essendo, entrambe le parti, poste su un piano di parità da un punto di vista giuridico, la condizione economica dei lavoratori subordinati li costringe ad una sostanziale posizione di inferiorità, in qualità di contraenti, nei confronti del datore di lavoro. 

Tale branca del diritto si presenta come una materia molto vasta ed in continua evoluzione: le norme sul lavoro mutano continuamente in sincronia con i continui cambiamenti che interessano il mercato del lavoro, e con esso i rapporti fra dipendenti e datori di lavoro, i meccanismi che regolano i licenziamenti, ed il mondo (complesso) dei contratti.

La disciplina del lavoro è ripartita in 4 settori:

  • diritto del lavoro;
  • diritto sindacale
  • previdenza sociale;
  • pubblico impiego

Diritto del lavoro: disciplina strettamente il rapporto contrattuale tra lavoratore e datore;

Diritto Sindacale: regola i rapporti tra associazioni sindacali e la parte datoriale, nonché gli istituti inerenti alla contrattazione collettiva;

Previdenza Sociale: ricomprende obblighi ed attività gestite dallo Stato o da organi autorizzati volti alla tutela e garanzia di determinati diritti dei lavoratori, quali malattia infortunio pensioni d’invalidità, etc.;

Pubblico Impiego: il rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA sia statali che appartenenti ad enti territoriali.

6. LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Il rapporto di lavoro trova la sua regolamentazione in una pluralità di fonti. Il codice civile dedica alla materia il Libro V, in cui all’art. 2094 c.c. viene fornita la definizione di lavoratore subordinato “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. 

Tuttavia la regolamentazione essenziale è contenuta nella  Costituzione, che da un lato  individua i principi generali a  cui deve ispirarsi la disciplina in esame, negli artt. 1,2,3, (di indubbio rilievo è l’art. 1 ”L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” ), e dall’altro, nel Titolo III parte I (rapporti economici),  detta una serie di disposizioni a tutela dei lavoratori, ovvero l’art. 35  tutela del lavoro, art. 36 criteri di determinazione della retribuzione, art. 37 parità di lavoro e retribuzione per la donna, art. 38 forme di previdenza ed assistenza sociale, artt. 39 e 40 attività sindacale e  diritto di sciopero. 

A queste si aggiungono Legge n. 300 del 1970 nota come “Statuto dei Lavoratori”, ed a seguito della riforma del Titolo V parte II della Costituzione (L. 3/2001), con la ripartizione della legislazione tra Stato e Regioni, le fonti regionali: le Regioni esercitano potestà legislativa concorrente nell’ambito della tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, previdenza complementare ed integrativa (art. 117 co.3 Cost.). Infine, le fonti internazionali o sovranazionali (convenzioni, trattati, regolamenti, etc.)  e le fonti contrattuali individuali e sindacali (contrattazione collettiva e contratto individuale di lavoro): individuali in cui l’accordo viene raggiunto direttamente tra singolo datore e singolo prestatore di lavoro, sindacali in cui lavoratori e datori sono rappresentati dalle rispettive associazioni di categoria (sindacati ed associazioni datoriali).

 

Avv. Tammaro Isabella

 

 

Fonti normative

Art. 409 e seguenti c.p.c.

(L.183/2010).

Art. 2094 c.c. L. 300 del 1970 Statuto dei Lavoratori

Artt. 1,2,3, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 117 Costituzione