Come funziona la revoca delle dimissioni
Non tutti sanno che è possibile revocare le proprie dimissioni in caso di ripensamento e riottenere il proprio posto di lavoro. Vediamo quali sono gli step da seguire per la revoca delle dimissioni.
- Cos'è la revoca delle dimissioni
- Come funziona la revoca delle dimissioni?
- Cosa deve fare l’azienda in caso di revoca
- Revocare le dimissioni oltre il termine dei 7 giorni
- La revoca delle dimissioni: novità legislative
1. Cos'è la revoca delle dimissioni
Solitamente è noto a tutti che qualora dovessero esserci dei problemi a portare avanti il proprio impiego, con il dovuto preavviso o con effetto immediato, in base alla situazione, è possibile dimettersi. Ma non tutti sanno che è possibile revocare le proprie dimissioni in caso di ripensamento e riottenere il proprio posto di lavoro.
Quindi se hai presentato le tue dimissione, in un momento di particolare stress, stanchezza o rabbia a seguito di litigi o incomprensioni sul luogo di lavoro, o seguendo l'impeto del momento, non preoccuparti: entro sette giorni è possibile revocarle.
2. Come funziona la revoca delle dimissioni?
Innanzitutto prima di parlare della revoca delle dimissioni bisogna capire come devono essere presentate: dal 2016, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015, a seguito delle disposizioni del Jobs Act devono essere presentate online sul sito web dell'Inps, procedura che è andata a sostituire la precedente presentazione della lettera di dimissioni.
Quindi dopo che il lavoratore ha presentato personalmente, o tramite intermediario, le dimissioni online nel sito dell'Inps, ma ci ha ripensato entro sette giorni dalla trasmissione delle stesse, tramite sito web può revocarle attraverso un apposito modulo.
Nel caso in cui ci siano delle imperfezioni nella compilazione della revoca, spetta al datore di lavoro farle perfezionare al lavoratore, e se continuassero ad esistere le imperfezioni, il datore di lavoro, secondo l'art. 7 della Legge 300/70 dovrà individuare come assente ingiustificato il lavoratore, e successivamente emettere un provvedimento disciplinare, che condurrà, poi, a un licenziamento per assenza ingiustificata.
Tuttavia se il lavoratore e il datore di lavoro di comune accordo decidono di revocare le dimissioni, non sarà necessaria alcuna comunicazione, in mancanza di comunicazioni, il rapporto risulta, infatti, continuare nel tempo.
3. Cosa deve fare l’azienda in caso di revoca
Alla consegna della dimissioni, il datore di lavoro ha l'obbligo, entro 5 giorni decorrenti dall'ultimo lavorato, di comunicarle al Centro per l'impiego, servendosi del modello Unilav.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore decida di revocare le proprie dimissioni, l'azienda:
- se ha già inoltrato la comunicazione al Centro per l'impiego, deve inviarne una nuova che annulli la precedente;
- se invece non ha provveduto ad inoltrare precedentemente la comunicazione di dimissioni del proprio dipendente, non deve far nulla.
Con la revoca delle dimissioni e venendo meno la causa di risoluzione del contratto, lavoratore e datore di lavoro continuano a far valere gli obblighi reciproci:
- Il lavoratore svolge le attività manuale o intellettuale nel pieno rispetto degli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà;
- Il datore elargisce il corrispettivo retributivo dell’attività lavorativa.
4. Revocare le dimissioni oltre il termine dei 7 giorni
Le dimissioni telematiche inviate oltre il termine dei 7 giorni:
- acquistano piena efficacia,
- non possono essere revocate,
- determinano la cessazione del rapporto lavorativo.
L'unica strada percorribile dal lavoratore per revocare le dimissioni oltre tale termine è quella di chiedere in giudizio l'annullamento delle dimissioni in quanto viziate da:
- errore,
- minaccia,
- incapacità di intendere e volere
Ottenuto l'annullamento, il dipendente può vedere ripristinato il rapporto di lavoro ed inoltre può far valere il proprio diritto a chiedere il risarcimento del danno.
Isabella D'ambrogio
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5. Revocare le dimissioni oltre il termine dei 7 giorni
Il lavoratore può revocare le dimissioni attraverso un’apposita procedura, qualora intenda annullare, di fatto, l’efficacia dell’atto di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro già comunicato al datore di lavoro. Le motivazioni della revoca della dimissioni possono essere di diversa natura: una decisione presa per via di un trasferimento, per via di un’assunzione in un’altra azienda, oppure per motivazioni strettamente personali.
La revoca delle dimissioni, quindi, è un diritto del lavoratore dipendente, che successivamente alla presentazione delle dimissioni, può avere un ripensamento e voler continuare il rapporto lavorativo interrotto. Essa, dunque, permette al prestatore di lavoro il rientro sul posto di lavoro come se le dimissioni non fossero mai state presentate. Le dimissioni devono essere revocate mediante comunicazione effettuata dal lavoratore ed inoltrata al datore di lavoro esclusivamente con modalità telematiche, a pena di inefficacia. La comunicazione delle dimissioni è inviata mediante form reperibile online sul sito internet del Ministero del Lavoro.
Una volta inviato il modulo delle dimissioni, questo viene, poi, trasmesso al datore di lavoro e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. La revoca è efficace, inoltre, solo se interviene entro e non oltre il termine decadenziale di giorni sette dalla presentazione delle dimissioni. Decorso inutilmente il termine decadenziale, le dimissioni potranno essere efficaci soltanto se il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione della revoca, decide di non informare dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro gli enti competenti.
Esistono speciali categorie di lavoratori che non devono presentare le dimissioni online, ovvero:
- Dipendenti pubblici;
- Lavoratori domestici (esclusi i collaboratori domestici in somministrazione) e marittimi;
- Lavoratrici, nel periodo tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio e l’anno successivo alla celebrazione delle nozze, a pena di nullità;
- Lavoratrici, durante il periodo di gravidanza;
- Lavoratrici e i lavoratori, nei primi 3 anni di vita del bambino (o nei periodi equiparati in caso di adozione ed affidamento), a pena di inefficacia.
La procedura online può essere svolta dal dipendente o dal consulente del lavoro incaricato di seguire il lavoratore, accedendo alla propria area riservata e compilando telematicamente la richiesta. Tuttavia, come spiega lo stesso portale, non è possibile presentare una nuova revoca delle dimissioni successivamente per lo stesso datore di lavoro.
In continuità con le strategie adottate per combattere il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, penalizzante per i lavoratori più deboli, a partire dal 12 marzo 2016 è stato istituito un nuovo modulo di dimissioni volontarie, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e revoca delle dimissioni.
Questo cambiamento fa seguito alle novità introdotte dal c.d. “Jobs Act”, ossia la riforma del diritto del lavoro prevista dal d. l. n. 34/14 e dalla legge n.183/14. Il nuovo sistema, introdotto dal d. lgs. n. 151/15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016 ed entrato in vigore il 12 gennaio di quest’anno, prevede che le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato nel settore privato devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Il nuovo modello online deve essere compilato e inviato secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Dunque, la compilazione del modulo dimissioni online è l’unico modo previsto, dalla normativa vigente, per poter recedere dal proprio contratto di lavoro subordinato, pena la non validità delle dimissioni.
Fonti normative
art. 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015
art. 7 della Legge 300/70