Qual è la tutela prevista per chi subisce un infortunio sul lavoro?
Il lavoratore può essere soggetto ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ed il datore di lavoro è tenuto a garantire tutela. Scopriamo insieme i dettagli.
1. Cosa si intende per infortunio sul lavoro e che tipo di tutela prevede?
L’infortunio sul lavoro è qualificato dalla legge come l’evento, che deriva dalla cosiddetta causa violenta in occasione della propria attività lavorativa, che comporta una lesione o una malattia che obbliga il dipendente ad un periodo di astensione maggiore di tre giorni. È prevista una tutela obbligatoria a favore del lavoratore, disposta dal DPR 1124/1965 (conosciuto anche come Testo Unico), il quale può beneficiare di trattamenti sanitari specifici, oltre che di un indennizzo commisurato alla gravità dell’infortunio.
L’infortunio sul lavoro non deve essere confuso con la malattia professionale, in quanto quest’ultima è un lungo processo degenerativo delle condizioni del dipendente, mentre il primo si verifica per una causa immediata e violenta. Al fine di evitare ambiguità è necessario individuare dei presupposti:
- evento traumatico, dal quale deriva la lesione o la morte del lavoratore;
- causa violenta, ovvero un fattore esterno al lavoro in sé che danneggia l’integrità psicofisica del dipendente, purché sia caratterizzato da rapidità, efficienza ed esteriorità. Rientrano nel novero di tale voce ad esempio le sostanze tossiche, sforzi muscolari, virus o parassiti;
- occasione di lavoro, una nuova espressione che si differisce rispetto al vecchio “orario di lavoro”, che prende in considerazione tutte le situazioni collegate e e strumentali al lavoro che possano recare un rischio o un pregiudizio alla salute;
- durata dell’astensione superiore a 3 giorni.
Rientra nella fattispecie di infortunio sul lavoro anche l’infortunio in itinere: il lavoratore viene tutelato anche nel tragitto che deve necessariamente compiere per recarsi sul luogo di lavoro. Questa ipotesi è dunque ricompresa nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Si deve naturalmente fare riferimento al normale percorso e non vengono prese in considerazioni le interruzioni o le deviazioni, a patto che queste non siano strettamente essenziali e legate ad una causa di forza maggiore. Inoltre la copertura sussiste non solo nel caso in cui il dipendente si avvalga di mezzi pubblici, bensì anche nel caso di utilizzo di mezzi privati purché necessario: si considera tale ad esempio la mancanza di trasporti pubblici o un collegamento tale che non consente di giungere in orario sul luogo dell’impiego.
2. Chi è considerato responsabile in caso di infortunio sul lavoro?
Il datore di lavoro è il responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro e deve garantire gli standard previsti dalla legge a tutti i propri dipendenti e collaboratori. In caso di infortunio sul lavoro il titolare può risultare soggetto a responsabilità civile, amministrativa e nei casi più grave anche penale. Ai sensi dell’art. 2087 del codice civile il datore deve porre in essere tutte le misure di sicurezza idonee a garantire l’incolumità dei propri dipendenti; un obbligo previsto dalla legge il quale deve essere necessariamente adempiuto, anche da una persona delegata (nominata responsabile). L’art. 2049 del codice civile inoltre configura una vera e propria responsabilità oggettiva del datore, nonostante tali compiti siano stati attribuiti ad un responsabile delegato ad hoc.
Dal punto di vista penale, la norma di riferimento è l’art. 437 del codice penale, che attribuisce la responsabilità non solo al datore di lavoro ma anche a chi è preposto al controllo ed organizzazione della sicurezza sul lavoro. Una norma che punisce la condotta omissiva dei due soggetti sopracitati con la reclusione e la multa: si tratta quindi di una fattispecie che rientra tra i delitti e non tra le semplici contravvenzioni. Deve essere provata la colpa o il dolo dell’autore del reato. Per quanto riguarda invece la responsabilità amministrativa, questa viene estesa all’intera azienda o ente: perciò la violazione delle norme di legge comporta un coinvolgimento della società stessa, che risponderà con il proprio patrimonio.
3. Come si avvia la procedura di infortunio sul lavoro?
La procedura da avviare in caso di infortunio sul lavoro è estremamente semplice: il lavoratore deve immediatamente informare il datore o il responsabile della sicurezza preposto in qualsiasi caso, persino in caso di lieve entità. Successivamente il dipendente deve rivolgersi al medico aziendale o direttamente al pronto soccorso o ancora al proprio medico curante, illustrando come e dove è avvenuto l’incidente. Il dottore una volta terminata la diagnosi e individuata la prognosi, rilascia più copie del certificato: una deve essere consegnata al datore, mentre l’altra deve essere conservata dal lavoratore stesso.
Questi risultano gli unici adempimenti a cui è soggetto il lavoratore, poiché la fase successiva si sposta interamente nell’area di competenza del datore di lavoro. Egli dopo aver ricevuto notizia dell’infortunio, deve presentare all’INAIL il modulo di denuncia entro due giorni. Questa denuncia deve essere presentata telematicamente sul portale dell’Ente sopracitato: sul sito sono disponibili tutte le guide, le procedure ed i moduli da presentare. Un esempio lo potrete trovare al seguente link. Qualora il datore di lavoro non adempia a questo obbligo può intervenire direttamente il dipendente, inviando tutta la documentazione necessaria.
È corretto tuttavia effettuare una precisazione: il datore tuttavia non è obbligato a presentare denuncia di infortunio, nel caso in cui il danno sia di lieve entità (guaribile in 3 giorni). In questo caso la copertura assicurativa non opera e non copre i danni.
3.1 Quali obblighi, oneri e diritti ricadono sul lavoratore in caso di infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente è soggetto ad una tutela intera e coerente con l’incidente verificatosi, sebbene siano presenti alcuni obblighi ed oneri. In primis il lavoratore non può compiere pratiche o attività eccedenti la norma, per quanto attinenti al proprio impiego: nel caso in cui la condotta risulti a priori pericolosa e abnorme, la responsabilità del datore viene a mancare, come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4347/2016. Qualora l’infortunio derivi da una condotta appropriata del lavoratore e dalla carenza od omissione delle misure di sicurezza, allora l’unico onere che incombe su sé stesso è informare il titolare o il responsabile della sicurezza immediatamente e sottoporti ad un opportuno controllo medico.
Tra i diritti naturalmente bisogna citare la retribuzione e la possibilità di richiedere un risarcimento danni. Per quanto riguarda la retribuzione, questa è sempre garantita al lavoratore nel seguente modo:
- il giorno dell’infortunio è pagato interamente dal datore di lavoro nella misura del 100%;
- per i tre giorni successivi, l’onere ricade sempre sul datore nella misura ridotta del 60%;
- dal 4° al 90° giorno il lavoratore percepisce un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media percepita nei 15 giorni precedenti l’evento da parte dell’INAIL, con possibile integrazione del datore sulla base delle norme del CCNL
- dal 91° alla totale guarigione clinica, il dipendente percepisce un’indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione media percepita nei 15 giorni precedenti l’evento da parte dell’INAIL, con possibile integrazione del datore sulla base delle norme del CCNL.
Il lavoratore tuttavia può richiedere oltre alle indennità spettanti anche un risarcimento danni per la configurazione del cosiddetto danno differenziale: si configura e quantifica nella differenza tra la somma che il dipendente percepisce dall’INAIL a titolo di indennità e la somma che gli spetta a titolo di risarcimento danni da parte del datore di lavoro. In questo caso tuttavia deve essere dichiarata a priori la totale responsabilità del titolare o del preposto alla sicurezza, dovuta alla propria condotta omissiva. L’onere della prova ricade sul lavoratore, il quale deve provare la violazione degli obblighi di sicurezza da parte del datore, l’esistenza di un danno non coperto ed assicurato dall’INAIL ed il nesso di causalità tra la condotta del datore e il danno subito.
Fonti normative
Art. 2087 codice civile
Art. 2049 codice civile
Art. 437 codice penale
TU 1124/1965
Sentenza 4347/2016 Corte di Cassazione.
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