Infortunio sul lavoro

La sicurezza sul posto di lavoro rappresenta un tema che, in Italia, troppo spesso emerge nelle cronache a seguito dei gravi episodi di incidenti ed infortuni che i media si occupano di narrare al pubblico.

Negli ultimi anni, probabilmente in virtù di un’aumentata sensibilità comune sull’argomento, i casi di infortunio sul lavoro stanno lentamente diminuendo: i dati indicano che tra il 2009 ed il 2013 gli incidenti sul lavoro si sono ridotti del 35% circa. Troppi, tuttavia, restano gli infortuni che ancora oggi i lavoratori subiscono nello svolgimento delle loro mansioni.

Il lavoratore vittima di un infortunio dovrebbe vedersi garantita una tutela piena e soddisfacente: il diritto a svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza è, difatti, riconosciuto direttamente dalla Costituzione (art. 2, 32, 35, 41 Cost.). In concreto, tuttavia, il lavoratore infortunatosi durante il lavoro incontra molte difficoltà nel rivendicare i diritti che di norma gli spetterebbero.

Dalla scarsa apertura dei datori di lavoro (dei quali si avverte più il timore di ritorsioni che una reale solidarietà verso il dipendente) al labirintico mondo dell’INAIL entro il quale occorre orientarsi, sono diversi i fattori d’ostacolo al pieno ristoro del lavoratore. Diversi sono, altresì, gli interrogativi cui spesso egli non è in grado di rispondere: sente parlare di risarcimento danni per infortunio sul lavoro, legge di assicurazioni contro l’infortunio sul lavoro, ma non sa bene di cosa si tratti.

Di seguito si cercherà, quindi, di chiarire alcuni punti fondamentali per definire quali passi debba muovere il lavoratore dipendente vittima di un infortunio sul  lavoro.

1. Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro

Si sente spesso parlare di “denunzia di sinistro” e occorre, a tale proposito, sgomberare il campo dai dubbi: la denunzia dell’infortunio è dovere del datore di lavoro, non di certo dell’infortunato. Ma procediamo per gradi.

  1. Il dipendente infortunato deve immediatamente avvertire il proprio datore di lavoro circa il sinistro che lo ha coinvolto. Il datore, dal canto suo, deve senza indugio inviare il lavoratore al Pronto Soccorso perché possa ricevere le cure del caso.
  2. Il Pronto Soccorso rilascia quindi il referto medico circa i controlli e le cure effettuate sul lavoratore; questi deve immediatamente trasmettere tale referto al suo datore di lavoro.

Il contenuto del referto del Pronto Soccorso ha un’importanza fondamentale sul proseguimento della vicenda, a seconda che venga stabilita una prognosi superiore od inferiore ai 3 giorni (escluso il giorno in cui si è verificato il sinistro), difatti:

  1. con prognosi superiore ai 3 giorni, l’infortunio è considerato “infortunio INAIL” e, di conseguenza, il datore di lavoro ha il dovere di denunziare all’INAIL l’evento tramite una procedura che prevede l’inoltro in via telematica di appositi documenti
  2. con prognosi inferiore ai 3 giorni, al contrario, l’infortunio è irrilevante ai fini dell’indennità INAIL per infortunio sul lavoro e il lavoratore non può, pertanto, avanzare alcuna pretesa.

Si evidenzia che è prevista una sanzione amministrativa (una multa) per il datore di lavoro che non effettui la denunzia d’infortunio entro due giorni dalla data in cui ha ricevuto il referto medico.

Una volta che il datore abbia trasmesso la denunzia, il lavoratore deve recarsi periodicamente presso un medico INAIL per tutta la durata della sua degenza finché il medico, verificata la guarigione, gli rilascia il certificato di chiusura definitiva grazie al quale il lavoratore può tornare alle sue mansioni.

2. Chi paga in caso di infortunio sul lavoro

Vedendo minacciata la propria capacità produttiva, il lavoratore infortunato si chiede naturalmente come viene pagato l’infortunio sul lavoro.

Anche con riferimento a questo tema, occorre fare chiarezza circa alcune espressioni usate (ed abusate) molte volte in modo improprio. È indispensabile, quindi, definire con ordine il rapporto tra l’infortunio sul posto di lavoro e la retribuzione, l’indennità INAIL ed il risarcimento dei danni.

2.1 Infortunio e retribuzione

Il pagamento della retribuzione in favore del lavoratore assente per infortunio verificatosi sul posto di lavoro (diverso è, ovviamente, il caso del lavoratore “in malattia”) è effettuato direttamente dal datore di lavoro durante il cosiddetto “periodo di carenza”, che comprende il giorno dell’infortunio ed i successivi 3 giorni.

Il giorno dell’infortunio viene considerato come una giornata lavorativa piena e, di conseguenza, il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione media giornaliera a lui spettante normalmente. Per i successivi tre giorni, invece, il lavoratore percepisce la propria retribuzione nella misura del 60% rispetto a quella normale.

2.2 Indennità INAIL

Dal quinto giorno di assenza in poi, al lavoratore spetta l’indennità INAIL, ovverosia un indennizzo diretto a ristorarlo durante l’intero periodo di degenza. Tale indennizzo viene spesso erroneamente confuso con un “risarcimento danni INAIL da infortunio sul lavoro” che, invece, è un’entità distinta e sarà analizzata di seguito.

Tornando all’indennità INAIL, la sua misura varia al decorrere del novantesimo giorno di assenza del lavoratore: fino al novantesimo giorno è corrisposta nella misura del 60% della normale retribuzione; successivamente, fino al termine della degenza, è invece pari al 75% della retribuzione. Ricade poi sul datore di lavoro il dovere di integrare tali somme sino alla concorrenza del 100% della retribuzione del lavoratore.

2.4 Risarcimento del danno biologico permanente

L’INAIL è pure limitatamente responsabile del risarcimento del danno in favore del lavoratore: deve, difatti, risarcire il “danno biologico permanente” quando le menomazioni del soggetto si collochino tra il 6% ed il 15% (la percentuale si calcola in base alla relativa tabella.

Quando, invece, il danno biologico permanente sia superiore al 15%, l’INAIL è tenuta al versamento di una “rendita per inabilità permanente” che il lavoratore avrà diritto a percepire per tutta la vita, salvo che non intervenga una revisione della sua inabilità che la faccia scendere al di sotto delle percentuali rilevanti.

2.5 Risarcimento del danno differenziale

È intuitivo, quindi, che resta escluso da questo sistema il risarcimento di altri tipi di danni. A mero titolo d’esempio, non sono risarcite le spese mediche (danno patrimoniale), come pure il danno esistenziale, il danno biologico temporaneo o quello permanente sotto il 6% (danni non patrimoniali).

L’insieme di queste categorie di danno, escluse dalla responsabilità risarcitoria dell’INAIL, viene definito “danno differenziale” da infortunio sul lavoro. A rispondere del danno differenziale non è l’INAIL, bensì il datore di lavoro, la cui responsabilità si atteggia comunque in modo peculiare.

L’INAIL, difatti, risponde del danno biologico permanente al solo verificarsi di questo, senza necessità di effettuare accertamenti sulle cause dell’infortunio. Il datore di lavoro, invece, è tenuto al risarcimento del danno differenziale solo quando sia accertata la sussistenza di sua colpa o responsabilità in relazione all’infortunio del lavoratore (la casistica è varia e non rileva solo una responsabilità immediata e diretta).

Occorrerà, pertanto, dimostrare in giudizio la responsabilità del datore in ordine all’evento-infortunio del lavoratore.

Si rende utile un’ulteriore precisazione: principio cardine del nostro ordinamento è l’impossibilità di duplicare le voci di danno. Pertanto, il datore di lavoro risponde del danno differenziale solo quando in giudizio venga dimostrato che questo sia superiore a quanto già erogato al lavoratore da parte dell’INAIL. In caso contrario, il lavoratore deve accontentarsi delle somme percepite a titolo di indennizzo.

3. Cos’è l’infortunio “in itinere

È detto infortunio “in itinere” quello subìto dal lavoratore nel normale tragitto percorso tra casa e luogo di lavoro (e viceversa). L’INAIL risarcisce sempre questo tipo di infortuni quando il lavoratore nei suoi spostamenti utilizzi mezzi pubblici. Quando, invece, egli faccia uso del mezzo privato l’INAIL risponde dei danni solo se:

  1. il mezzo di trasporto sia stato fornito dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
  2. l’utilizzo del mezzo privato sia determinato dall’impossibilità di usare i mezzi pubblici o quando il loro uso comporterebbe notevoli disagi.

È escluso il risarcimento qualora emerga una responsabilità del lavoratore in ordine al sinistro occorso (si pensi al caso della guida in stato di ebbrezza).

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