Il Periodo di Comporto: Cos'è e Come si calcola
Quando purtroppo ci ammaliamo o subiamo un incidente che ci impone di doverci assentare dal lavoro per un periodo di tempo abbastanza ampio cosa ne sarà del nostro amato lavoro?
La nostra Costituzione tutela innanzi tutto la salute, inserendola tra i diritti fondamentali della persona (art. 32 cost.). Ciò significa che la salute deve essere tutelata in ogni ambito, compreso quello lavorativo, ove infatti vige il principio per cui un lavoratore non può essere danneggiato o rischiare di perdere il proprio posto di lavoro per malattia o infortunio. Per questo motivo il legislatore ha disciplinato, nell’ambito della normativa dedicata al rapporto di lavoro, il c.d. periodo di comporto.
Cos’è il periodo di comporto
Il periodo di comporto è un periodo massimo di assenza dal lavoro per malattia, decorso il quale il dipendente non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ai sensi dell’art. 2110 del codice civile, in caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, il lavoratore ha diritto alla retribuzione o a un'indennità, in misura e per il tempo stabiliti dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità. La retribuzione o l'indennità è dovuta anche se la legge o la contrattazione collettiva non prevedono forme equivalenti di previdenza o di assistenza. Il periodo di comporto, ovvero il periodo massimo di assenza per malattia entro il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, è stabilito dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, il comporto può essere definito come il periodo di tempo concesso al lavoratore che debba assentarsi dal lavoro per le seguenti ragioni: malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, da intendersi quest’ultimo come il più noto periodo di cui possono usufruire le donne dopo la nascita del bambino (c.d. congedo di maternità).
Esistono due tipi di periodo di comporto, che possono essere previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.):
- Il comporto secco o comporto unitario, laddove l’assenza del lavoratore si protragga per un unico periodo continuativo, ad esempio nel caso in cui si tratti di una malattia che sia unica ed ininterrotta;
- Il comporto per sommatoria o frazionato, nel caso in cui si tratti di più assenze frazionate nel corso del tempo. In questo caso il contratto di lavoro può stabilire un arco di tempo – ad esempio l’anno solare, quindi 365 giorni calcolati a partire da qualsiasi giorno dell’anno – entro il quale la somma dei giorni di malattia non può superare un determinato limite.
Come si calcola il periodo di compotrto?
La durata del periodo di comporto è poi stabilita dai vari C.C.N.L., i quali possono prevedere un arco di tempo che si basi sull’anno solare o sull’anno civile (periodo compreso tra il primo gennaio e il trentuno dicembre di ogni anno), dunque per conoscere la durata di tale periodo il lavoratore può consultare il C.C.N.L. che lo riguarda. Per quanto concerne i metalmeccanici, ad esempio, il relativo contratto collettivo prevede un periodo di comporto di:
- 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
- 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Per quanto riguarda invece il calcolo del periodo di comporto, sull’argomento è intervenuta la Corte di Cassazione, affermando che debbano essere conteggiati anche i giorni non lavorativi che cadano nel periodo di malattia, poiché si presume che la stessa sia continuativa e dunque devono essere tenuti in considerazione anche i giorni festivi. Il periodo di comporto sarà dunque conteggiato dal primo giorno di malattia, o comunque dal primo giorno indicato sul certificato medico, sino all’ultimo giorno dell’evento morboso, comprendendo anche le festività.
Quali diritti spettano al lavoratore?
Come già chiarito, il periodo di comporto è concesso per motivi strettamente collegati alla salute della persona, la quale non può essere posta in secondo piano rispetto al proprio lavoro, quindi anche in ambito lavorativo occorre che la salute sia tutelata e che tale tutela non vada ad incidere negativamente sulla propria occupazione lavorativa. Per questo motivo il legislatore prevede che, nel corso del periodo di comporto, il lavoratore ha comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonostante l’esecuzione delle proprie prestazioni lavorative sia sospesa per le ragioni anzidette.
Ciò significa che il datore non può procedere alla risoluzione del contratto di lavoro, quindi non può licenziare il lavoratore laddove questi chieda di usufruire del periodo di comporto, ma sarà tenuto a corrispondere comunque al lavoratore la retribuzione o l’indennità contrattualmente prevista. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda invece al licenziamento del lavoratore nel corso del periodo di comporto, tale atto deve ritenersi nullo, ma potrà comunque essere rinnovato laddove ricorrano le condizioni per procedere al licenziamento in un secondo momento.
Il Periodo di comporto per malattia
Per periodo di comporto della malattia si intende quel periodo di tempo in cui il lavoratore che si trova in malattia ha diritto di conservare il proprio posto di lavoro. La durata di tale periodo dipende normalmente da espressa previsione legislativa o dai contratti collettivi di lavoro. In particolare, è la legge a stabilire la durata del periodo di comporto per malattia per gli impiegati mentre per gli operai si fa riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi.
Durata periodo di comporto per malattia per gli impiegati Abbiamo detto che nel caso di un impiegato è la legge (art. 6 Regio D. L. n. 1825/24) a stabilire la durata massima del periodo di comporto per malattia.
Questo periodo dura:
- 3 mesi in caso di anzianità di servizio non superiore ai dieci anni;
- 6 mesi nel caso in cui l’anzianità di servizio è superiore ai dieci anni.
Superati questi periodi, il datore di lavoro ha la facoltà, e quindi non l’obbligo, di licenziare il proprio dipendente. Durata periodo di comporto per malattia per gli operai Diversamente dagli impiegati, a stabilire la durata del periodo di comporto per gli operai sono i contratti collettivi di lavoro. Il comporto in senso temporale può essere di due tipi: comporto “secco”, quando il periodo di tempo da calcolare per non essere licenziati riguarda una sola malattia che non abbia avuto periodi di interruzione; comporto “per sommatoria” o “frazionato”, nel caso in cui si sommino più periodi di malattia in un preciso periodo di tempo. La somma di tali periodi di malattia non può superare il limite stabilito nel contratto collettivo.
Prendendo ad esempio il contratto collettivo Alimentari e Industria, sarà soggetto a licenziamento il dipendente che: negli ultimi 17 mesi abbia totalizzato più di 6 mesi di malattia; negli ultimi 24 mesi più di 12 mesi di malattia. Va detto che il dipendente, per evitare di superare i limiti del periodo di comporto previsto dalla legge o dal contratto collettivo, ed evitare dunque il licenziamento, può richiedere al datore di lavoro di godere delle ferie maturate fino a quel momento. In questo modo interromperà il periodo di comporto evitando che, se protratto, possa superare i limiti previsti. Tuttavia non è un diritto del dipendente interrompere il periodo di malattia con le ferie dal momento che la concessione di queste ultime è rimessa sempre alla valutazione del datore di lavoro.
Licenziamento durante il periodo di comporto
E’ nullo il licenziamento intimato durante il periodo di malattia e motivato con il superamento del periodo di comporto benché questo non sia stato ancora oltrepassato. E’ illegittimo, altresì, Il licenziamento intimato al lavoratore per aver superato il periodo comporto nel caso in cui la malattia sia stata causata, o comunque aggravata, da cause riconducibili unicamente all’ambiente di lavoro.
Novità legislative 2023-2024
Con messaggio n. 4027 del 18.11.2021, l’INPS ha chiarito che ai lavoratori fragili che si assenteranno dal lavoro fino la 31.12.2021 con certificazione di malattia, essendo impossibilitati ad effettuare lavoro da remoto, potrà essere riconosciuta una prestazione economica, equiparata al ricovero ospedaliero, ma soltanto se tale prestazione non concorrerà a superare la quota massima finanziata dallo stato nel 2021.
Qualora venga superata la quota massima finanziabile in corso d’anno, si cesserà di erogare le prestazioni ai lavoratori fragili anche prima del 31.12.2021. Con il DL 221 del 24.12.2021 non è stata prorogata, dal 01.01.2022, la possibilità di assentarsi dal lavoro per i soggetti fragili; è stata invece prorogata la possibilità di svolgere la propria attività da remoto. La legge di bilancio 2022 (n.234 del 30.12.2021) ha da ultimo istituito il bonus UNA TANTUM per lavoratori fragili, pari a circa mille euro per il 2022, qualora nel 2021 non avessero avuto la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o avessero raggiunto il limite massimo indennizzabile dall’INPS per malattia in un anno solare (180 giorni). Per poter beneficiare di detto bonus, i lavoratori fragili devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere lavoratori dipendenti del settore privato
- Essere in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità oppure di certificazione dei competenti organi medico-legali delle ASL, attestante una condizione di rischio derivante da immuno depressione
- Essere stati destinatari nel 2021 delle tutele riservate ai lavoratori fragili previste dal Decreto Cura Italia
- Aver raggiunto il limite massimo indennizzabile dall’INPS per malattia in un anno solare
- Non aver potuto svolgere nel 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile
Dal 2022 la Legge, quindi, ha introdotto la possibilità per il lavoratore assente per malattia di sospendere il decorso del periodo di comporto usufruendo delle ferie maturate e non godute. In precedenza, il periodo di comporto decorreva ininterrottamente, anche in caso di fruizione delle ferie. Questa novità è stata introdotta per tutelare i lavoratori che, a causa di una lunga malattia, rischiano di superare il periodo di comporto e di essere licenziati.
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...