Fondi pensione: sono davvero convenienti?
l fondi pensione sono tipologie di investimento aventi quale loro prestazione tipica quella di garantire una rendita pensione all’iscritto a partire dal momento del pensionamento, a complemento della pensione erogata dall’Inps, da cui è completamente separato.
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- Cosa sono i fondi pensione
- Chiedere un anticipo sul fondo
- Fondi pensione, requisiti: chi può aderirvi?
- Fondi pensione e piani individuali pensionistici
- Novità 2022
1. Cosa sono i fondi pensione
l fondi pensione sono tipologie di investimento aventi quale loro prestazione tipica quella di garantire una rendita pensione all’iscritto a partire dal momento del pensionamento, a complemento della pensione erogata dall’Inps, da cui è completamente separato. Investire nel fondo pensione è, quindi, espressione della previdenza complementare e permette, conseguentemente, a chi ne usufruisce di poter integrare la propria quota di pensione.
Va precisato che se l’adesione a un fondo pensione è una libera scelta del lavoratore, il relativo funzionamento è simile alla pensione ordinaria, che il lavoratore andrà a percepire al maturarsi dei requisiti per il pensionamento.
L’opportunità fornita dai fondi pensione torna di attualità grazie anche alla possibilità per il lavoratore di destinare anche solo una parte del suo Tfr ad un fondo pensione.
2. Chiedere un anticipo sul fondo
Gli aderenti al fondo pensione possono, in determinate occasioni, chiedere ed ottenere anticipazioni sulle somme versate.
È anzitutto possibile chiedere un'anticipazione sino al 30% per ulteriori esigenze senza obbligo di motivazione dopo 8 anni di partecipazione. Inoltre, per garantire flessibilità al sistema, sono previste ulteriori forme di anticipazioni che scattano al verificarsi di precisi eventi o di esigenze che possono verificarsi negli anni di permanenza nel fondo pensione.
Si ricorda infine, come prima del pensionamento le quote siano trasferibili solamente da un fondo pensione a un altro, dopo due anni di partecipazione allo stesso fondo a favore dello stesso beneficiario, ma non sono trasferibili all'INPS né ad altre persone.
3. Fondi pensione, requisiti: chi può aderirvi?
In linea di massima chiunque può aderire a un fondo pensione, ancorché poi l’effettiva possibilità di sottoscriverne le relative quote dipenda, come vedremo, dalle caratteristiche specifiche di ciascun fondo.
Possono infatti teoricamente aderire alle forme pensionistiche complementari: i lavoratori dipendenti privati e pubblici; i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti a un Albo; i lavoratori di tutte le altre tipologie contrattuali (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, occasionali, con voucher, partite IVA, associati in partecipazione, imprenditori); coloro che non svolgono un’attività lavorativa, i pensionati (purché si iscrivano almeno un anno prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia) e i soggetti fiscalmente a carico (coniuge e figli), laddove la disciplina dello specifico fondo pensione lo consenta. Infatti, a seconda della posizione professionale ricoperta al momento dell'adesione e delle peculiarità specifiche delle diverse forme pensionistiche complementari, l'adesione può o meno essere consentita o avvenire in forma individuale oppure collettiva. Questo argomento ci porta a quello strettamente connesso, riferibile alla distinzione tra fondi pensione chiusi e fondi pensione aperti.
4. Fondi pensione e piani individuali pensionistici
Per fondi pensione aperti si intendono quelle forme pensionistiche complementari cui chiunque può aderire, indipendentemente dalla propria situazione lavorativa. Si caratterizzano per la particolare destinazione del capitale versato dall’aderente, che viene separato dall’attività della banca, della compagnia di assicurazioni o dell’ente (società di intermediazione mobiliare o di gestione del risparmio) da cui tali fondi sono gestiti. I piani individuali pensionistici costituiscono anch’essi delle forme di pensione integrativa nella forma della assicurazione sulla vita, di ramo I (polizze tradizionali) o III (Unit linked) ed istituiti e gestiti unicamente da imprese assicurative. Anche in questo caso l’adesione è possibile per qualsiasi soggetto a prescindere dall’attività lavorativa svolta e il capitale versato costituisce un patrimonio separato dall’attività dell’impresa assicurativa che lo gestisce. Da ciò deriva che sia per i PIP che per i fondi aperti il risparmio versato rimane estraneo a qualsiasi vicenda debitoria o di fallimento del gestore.
Da tali forme di pensione integrativa si distinguono I fondi pensione chiusi, ove l’adesione è riservata ad un ambito delimitato di lavoratori. Sono, infatti, delle Fondazioni o Associazioni istituite dai contratti o accordi collettivi (anche aziendali) del lavoro, che prevedono l’adesione al Fondo pensione chiuso dei soli lavoratori che ne sono rappresentati. Ad esempio, l’adesione ad un determinato fondo chiuso è prevista per i lavoratori appartenenti alla medesima categoria produttiva come quella dei chimici, dei metalmeccanici ecc.
Sono invece denominati fondi pensione preesistenti interni quelli costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione delle imprese banche imprese di assicurazione e società non finanziarie presso cui sono occupati i destinatari dei fondi stessi; Ad esempio i fondi pensione negoziali dei lavoratori metalmeccanici sono Fondapi e Cometa per i lavoratori del settore chimico sono Fondapi e Fonchim
La distinzione accennata si riflette sull’aspetto dei diversi costi di gestione delle forme di pensione complementare. In particolare, risultano meno costosi i fondi pensione chiusi (o negoziali), per loro natura riservati ai lavoratori dipendenti, mentre i più costosi sono i fondi pensione aperti e i pip (piani individuali pensionistici assicurativi), i cui costi di gestione sono superiori in media di quattro volte quelli dei fondi negoziali per i comparti garantiti, oltre 5 per quelli obbligazionari, sei volte per i bilanciati e oltre 7 per quelli azionari.
5. Novità 2022
Numerose sono le riforme legislative intervenute in materia previdenziale complementare. Il fondo pensione preesistente può essere ora associato alla rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), dopo almeno 5 anni di partecipazione e 20 anni di contribuzione alla previdenza obbligatoria. Possono aderire apertamente a questo fondo tutti coloro che hanno un contratto di lavoro nazionale, accordo collettivo o regolamento aziendale, e tutti coloro che hanno un’attività libera oppure che sono assunti a tempo determinato. Circa le modalità di pagamento delle rate del fondo, possono essere stabilite in sede di contratto e/o anche essere costituite da forme libere.
È possibile iscriversi al fondo pensione preesistente anche tramite web, oppure mediante il patronato o il sindacato. I costi di adesione sono indicati sul sito del Covip, dove è presente l’elenco ISC, indicatori sintetici dei costi. C’è la possibilità di dedurre gli importi corrisposti all’interno della fondo pensione preesistente attraverso la deduzione IRPEF dei contributi versati fino a 5164,57 euro all’anno. E’ possibile anche scegliere di destinare soltanto il trattamento di fine rapporto e/o ulteriori versamenti individuali. Il fondo pensione preesistente garantisce l’accumulo di una rendita che può assumere diverse funzioni, quella di pensione complementare oppure quella di capitale accumulato.
Può essere considerato dunque anche una sorta di salvadanaio a cui è possibile attingere nei momenti di difficoltà. Più nello specifico, il capitale accumulato può essere incassato al 50% oppure anche al 70% se si ha una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale. I riscatti del montante accumulato possono servire a fronteggiare:
- Spese Sanitarie straordinarie, l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa dopo 8 anni di partecipazione e fino al 75% del capitale.
- Possibile attingere a questo fondo anche per motivi personali e familiari fino al 30% del capitale dopo 8 anni di adesione.
- È possibile inoltre attingere al montante in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e dopo una inoccupazione di 48 mesi.
- In caso di inoccupazione da 12 a 48 mesi è possibile attingere fino al 50% del montante.
Aggiornato da: Elisa Nardocci
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