Ferie negate: la guida definitiva

Si avvicina l’estate e con lei il momento tanto desiderato dai lavoratori ovvero quello dedicato alle ferie. Secondo il nostro ordinamento, le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore ed è, pertanto, opportuno comprendere le tutele di fronte alla negazione da parte del datore di lavoro di tale periodo di ristoro.

In questi anni ci sono state diverse pronunce relativamente al tema delle ferie non godute da parte del lavoratore. Come già stabilito, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.

Vi sono però alcuni casi in cui è prevista la corresponsione, nei confronti del lavoratore, dell’indennità sostitutiva.

  • Diritto alle ferie per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione: la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel proprio posto di lavoro, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento tramite decisione giudiziaria, ha diritto alle ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data di reintegrazione nel posto di lavoro; oppure, alla cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a ricevere un’indennità sostitutiva di tali ferie non godute.
  • Domanda di pensionamento: nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a causa della domanda di pensione, al lavoratore spetta l’indennità per le ferie annuali non godute. Questo perché, a seguito della pensione, il lavoratore non ha potuto usufruire, prima del termine del rapporto, delle ferie che sono maturate.
  • Cessazione del rapporto di lavoro: nel caso in cui sia terminato il rapporto di lavoro, a seguito di licenziamento o dimissioni, il lavoratore ha sempre diritto a percepire l’indennità sostituiva per le ferie non godute.
  • Ferie non godute per malattia e cessazione del rapporto di lavoro: se il lavoratore non ha goduto delle ferie a causa di malattia e successivamente per cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto sempre al pagamento dell’indennità sostitutiva.

Il lavoratore a cui non viene compensata l’indennità sostituiva per le ferie non godute ha diritto di agire in giudizio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha disposto che tale diritto si prescrive in 10 anni.

Su questo punto la giurisprudenza più recente si è pronunciata ritenendo che l’indennità sostitutiva abbia natura mista, ossia risarcitoria e retributiva, ritenendo che sia prevalente il carattere risarcitorio della stessa, il quale mira a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto alle ferie.

Nel caso, quindi, in cui lavoratore non abbia avuto diritto al godimento delle ferie e decida di agire in giudizio per la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute avrà l’onere di provare:

  • L’avvenuta prestazione dell’attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie stesse,
  • La mancata fruizione del periodo di riposo.

Indice:

L’irrinunziabilità del diritto alla ferie

Le ferie sono riconosciute dalla Costituzione (art.36) come un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore. Le ferie, infatti, da intendersi come periodo di astensione dal lavoro, svolgono una funzione ristoratrice, ossia consentono al lavoratore di recuperare le energie psico–fisiche impiegate durante l’attività lavorativa.

Ciò comporta due conseguenze:

  • il datore di lavoro non può impedire al lavoratore la fruizione delle ferie;
  • il lavoratore, dunque, non può scegliere di rinunciare alle proprie ferie, neanche dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro.

Ferie: chi le decide

Il potere di dare concretata attuazione all’art. 36 della Costituzione e – quindi – di garantire al lavoratore dipendente la fruizione di un periodo di ferie è attribuito, nel nostro ordinamento, al datore di lavoro. Questo, infatti, deve contemperare le proprie esigenze aziendali con il diritto irrinunciabile alle ferie di ogni lavoratore. Per questo motivo, sulla questione di quando godere le ferie la legge stabilisce che sia compito del datore di lavoro la definizione del periodo di assenza retribuita del lavoratore per ferie annuali.

Costui, infatti, può determinare in via unilaterale la collocazione temporale delle ferie, purché la predisposizione del piano ferie non pregiudichi le finalità delle ferie, le quali, come visto sopra, devono permettere al lavoratore di riposarsi dalle fatiche lavorative.

Proprio per queste ragioni, il periodo feriale viene solitamente goduto nel periodo estivo, quando vi è un fisiologico calo dell’attività aziendale e si può consentire la continuità nella fruizione di tale periodo.

Quanto appena esposto, non impedisce al lavoratore di richiedere di usufruire delle ferie nel periodo che ritiene più opportuno.

Al fine di tutelare gli interessi dell’azienda, la presentazione deve avvenire in forma scritta e con un congruo preavviso, i cui termini sono, generalmente, indicati nel contratto individuale di lavoro ovvero in quello di categoria.

Il datore di lavoro, di fronte alla richiesta di ferie da parte del proprio dipendente, ha due scelte alternative:

  • accettare il piano ferie presentato;
  • rifiutare il piano ferie presentato motivando il rifiuto in modo valido e chiaro, facendo riferimento a specifiche esigenze aziendali e proponendo un piano ferie alternativo ad eccezione dell’ipotesi in cui il piano ferie non sia presentato senza confruo preavviso.

In tale ultimo caso, infatti, la giurisprudenza ritiene pacificamente che il datore di lavoro possa rifiutare il piano ferie presentato dal proprio dipendente, senza fornire alcuna motivazione, qualora ciò non sia presentata con congruo preavviso.

Maturazione delle ferie

Ovviamente, il lavoratore per poter assentarsi dal lavoro e richiedere il godimento delle ferie deve, per prima cosa, averne maturato il diritto.

La quantità di ferie maturate durante il periodo lavorativo dipende dalla contrattazione collettiva applicata in azienda.

La maturazione delle ferie è collegata all’effettivo svolgimento della prestazione di lavoro, salvo alcune speciali ipotesi di assenza, durante le quali il lavoratore non perde il diritto alla maturazione. Tra queste, si possono citare, a titolo di esempio, l’assenza per malattia, infortunio, congedo di maternità (astensione obbligatoria).

La durata delle ferie: quanti giorni di ferie spettano ad un lavoratore dipendente

In linea generale, la legge prevede che ogni lavoratore ha diritto di godere di almeno quattro settimane all’anno di ferie. I contratti collettivi non possono derogare a tale disposizione in via peggiorativa, ma possono solamente prevedere più giorni oltre le quattro settimane.

Le quattro settimane di ferie devono essere suddivise nel modo seguente:

  • due settimane devono essere concesse in modo continuativo nel corso dell’anno di maturazione;
  • le restanti due settimane possono essere fruite in modo dilazionato, purché entro diciotto mesi decorrenti dall’anno di maturazione.

Retribuzione delle ferie

Come anticipato, le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore. Pertanto, è severamente vietata la monetizzazione delle ferie non godute. Qualsiasi accordo in materia è, quindi, nullo e la relativa violazione è punita con una sanzione amministrativa, il cui importo è variabile in relazione al numero dei lavoratori coinvolti.

Tale monetizzazione è vietata perché lo scopo delle ferie è quello di permettere al lavoratore di rigenerarsi e non di apportare una maggiore retribuzione.

Ciò non impedisce che le ferie possano essere monetizzate al termine del rapporto di lavoro. Alla cessazione del rapporto di lavoro, infatti, il lavoratore potrebbe non avere goduto di tutte le ferie maturate. Esse devono essere pagate dal datore di lavoro, il quale dovrà versare i relativi contributi.

Ferie e malattia

Il periodo di ferie del lavoratore può essere interrotto dall’assenza per malattia.

E’ necessario distinguere tra:

  • malattia insorta prima del godimento del periodo di ferie e permanente durante le stesse: in tale ipotesi, la malattia impedisce la consumazione delle ferie, le quali verranno godute in un momento successivo;
  • malattia insorta durante il godimento del periodo di ferie: in tale ipotesi, la malattia sospende il decorso del periodo di ferie a condizione che venga tempestivamente comunicata e che la malattia sia di una gravità tale da compromettere, in concreto, la funzione ristoratrice cui le ferie sono dirette.

Ferie negate: le tutele per i dipendenti

Il diritto irrinunciabile al godimento delle ferie è a fondamento della tutela accordata al lavoratore di fronte alla negazione delle ferie, ossia al rifiuto generalizzato del datore di lavoro di concedere tale periodo di ristoro.

In tale ipotesi, il lavoratore può:

  • rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro;
  • la Direzione provvederà ad accertare la violazione da parte del datore di lavoro;
  • in caso di riscontro positivo, la Direzione irrogherà al datore di lavoro una sanzione pecuniaria di importo variabile tra Euro 130,00 ed Euro 780,00, oltre a consentire al lavoratore di fruire del periodo di ferie maturate.

Il datore di lavoro, però, può aver fornito al lavoratore un piano ferie alternativo, rifiutato dal proprio dipendente senza alcuna valida ragione. Di fronte a tale fattispecie, la Direzione Territoriale del Lavoro non potrà irrogare alcuna sanzione. Anzi, il lavoratore perderà il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute, perché messo in precedenza in mora, cd. mora del creditore.

Risarcimento per ferie negate o interrotte

Infine, può accadere che il datore di lavoro in un primo momento acconsenta allo svolgimento del periodo di ferie nel periodo prescelto dal proprio dipendente e, in un secondo momento, ci ripensi per sopravvenute esigenze aziendali.

In questo caso, per comprendere la tutela del lavoratore, bisogna distinguere due diverse situazioni:

  • il lavoratore non è ancora partito per le vacanze ma ha provveduto alla relativa prenotazione. Il dipendente può ottenere il risarcimento del danno, pari al costo che comporta la disdetta della vacanza (eventuale caparra versata, spese per il viaggio);
  • il lavoratore è già partito per le vacanze ed è costretto a ritornare anticipatamente. Il dipendente può ottenere il risarcimento di tutte le spese sostenute per il rientro anticipato, nonché, se previsto dalla contrattazione collettiva, ottenere un ulteriore risarcimento per le restanti ferie non godute.

È bene sottolineare come in entrambe le ipotesi il lavoratore dovrà in un secondo momento usufruire del periodo di due settimane consecutive delle ferie non godute.

Le ferie negate ai tempi del covid

A causa della pandemia che ha colpito il mondo intero e, quindi, anche l’Italia, moltissime aziende sono state costrette a sospendere le attività produttive, parzialmente o totalmente, facendo ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, fondo integrazione salariale etc..) per garantire, in alcuni casi, la continuità delle attività produttive e, in ogni caso, il pagamento delle retribuzioni in favore dei dipendenti.

Come già detto, in via generale, in base all’art. 2109 c.c. il datore di lavoro può stabilire o modificare unilateralmente il momento di godimento delle ferie dei lavoratori garantendo, da una parte, l’interesse dei lavoratori al recupero delle energie psicofisiche e, dall’altra, le esigenze dell’impresa.

Tuttavia, nel caso di esigenze aziendali eccezionali ed imprevedibili, come quelle derivanti dall’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del coronavirus, sono ammesse deroghe al diritto di fruizione delle ferie. Difatti, con la Circolare n. 8/2005, il Ministero del Lavoro ha precisato che nel caso di sospensione dell’attività lavorativa, gli ammortizzatori sociali, ordinari e straordinari, costituiscono ipotesi che possono modificare l’ordinaria modalità di fruizione delle ferie.

Al riguardo però è necessario distinguere l’ipotesi in cui vi è sospensione totale dell’attività dall’ipotesi in cui vi è, invece, sospensione parziale. Nell’ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa, mancando il presupposto della necessità di recuperare le energie psicofisiche, il godimento delle ferie – sia quelle già maturate che quelle in corso di maturazione – può essere posticipato alla fine della sospensione lavorativa, nel momento in cui l’azienda riprenderà l’attività produttiva.

Diversamente, nell’ipotesi di sospensione parziale, si ritiene che debba, comunque, essere garantito al lavoratore il diritto alla fruizione delle ferie dal momento che egli ha svolto la propria attività lavorativa anche se in misura ridotta.

Dunque, anche nell’ambito di un evento eccezionale ed imprevedibile come il Covid, il diritto al godimento delle ferie non può mai essere negato, in quanto si tratta di un diritto inviolabile ed irrinunciabile garantito a livello costituzionale, ma può certamente essere differito nel tempo in base alle effettive esigenze dell’azienda.

Andrea Lillo, Marco Mantelli

Fonti normative

Costituzione: articolo 36.

Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66: normativa in materia di organizzazione del lavoro.

Cassazione Civile, 15 marzo 2018, n. 6411.

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Avvocato Marco Mantelli

Marco Mantelli

Sono l'avv. Marco Mantelli, esercito continuativamente la professione da 10 anni. In questo periodo ho trattato diverse questioni, tutte afferenti l'area del diritto civile ed, in particolare, quella della responsabilità contrattuale d ...