Come ricorrere al giudice del lavoro
Vediamo di seguito come fare ricorso al giudice del lavoro
- Le caratteristiche del processo del lavoro
- Le controversie oggetto del processo del lavoro
Risoluzione arbitrale della controversia
Tentativo di conciliazione - Esecutorietà della sentenza
- Il processo del lavoro: la fase introduttiva
Il processo del lavoro: l’udienza di discussione
Il processo del lavoro: l’appello
Il processo del lavoro: il ricorso per Cassazione - Fonti normative
Il lavoratore che intende promuovere una causa nei confronti del proprio datore di lavoro deve ricorrere all’apposita sezione specializzata istituita presso ogni Tribunale che, in materia, ha una competenza funzionale inderogabile. In particolare, la Sezione – Lavoro del Tribunale è competente in materia di controversie relative ai:
- rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non alle dipendenze di un’impresa;
- rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari;
- rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione nei quali il prestatore svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione viene considerata coordinata quando, nel rispetto dell’accordo stabilito dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico.
La procedura, inoltre, segue un rito che si differenzia notevolmente da quello ordinario. Vediamo di seguito come fare ricorso al giudice del lavoro. Se hai bisogno di un avvocato del lavoro, tramite il servizio di AvvocatoFlash, attivo in tutta Italia, potrai trovare uno in breve tempo.
1. Le caratteristiche del processo del lavoro
Il processo dal lavoro differisce dal processo ordinario perché è è ispirato a criteri di maggiore speditezza, rimasti – tuttavia – privi di concreta attuazione in considerazione della grandissima mole di ricorsi attualmente pendenti – e da maggiori poteri istruttori del Giudice.
In particolare:
- il rito davanti al giudice del lavoro prevede tempi più brevi;
- il giudice del lavoro ha ampi poteri istruttori e di indagine, potendo disporre d’ufficio l’assunzione di qualunque mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile per il processo ordinario (può, infatti, ordinare, l’acquisizione di documenti, l’assunzione di informazioni presso le PP.AA. oppure disporre la comparizione personale di soggetti che ritiene debbano essere ascoltati per una migliore istruzione della causa);
- la causa di lavoro è discussa oralmente e il giudice del lavoro tende a favorire l’accordo e la conciliazione delle parti;
- le sentenze che pronunciano condanna in favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive in base al solo dispositivo;
- effettiva gratuità del processo, in quanto gli atti e i documenti per le controversie in materia di lavoro sono esenti da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;
- è consentita la partecipazione dei sindacati, i quali possono essere interpellati dal giudice o dalle parti, ed intervenire in udienza per fornire informazioni e osservazioni.
2. Le controversie oggetto del processo del lavoro
Secondo il nostro ordinamento, il processo del lavoro è il procedimento che ha ad oggetto tutte le controversie relative a:
- rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa
- rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- rapporti di pubblico impiego, per i quali le leggi speciali non prevedono la giurisdizione di altro giudice;
- controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
Un profilo di rilevante novità è rappresentato dalla pluralità di strumenti alternativi alla lite giudiziaria. Infatti, le parti possono:
- risolvere in via arbitrale la controversia;
- tentare una conciliazione.
Prima di procedere all’esame del processo del lavoro è, quindi, opportuno, analizzare brevemente il ricorso a tali strumenti alternativi, sicuramente meno dispendiosi in termini di costi e tempi.
2.1. Risoluzione arbitrale della controversia
L’arbitrato è lo strumento mediante il quale le parti decidono di sottrare alla giurisdizione del giudice del lavoro la decisione di una lite, affidando ad un terzo il potere di risolvere la controversia. Esso è, dunque, uno strumento di giustizia privata, dettata da un privato e non da un organo dello Stato.
Il ricorso all’arbitrato si basa su una convenzione d’arbitrato stipulata tra le parti, la quale può avere due forme:
- il compromesso, ossia un contratto stipulato dopo l’insorgenza delle lite;
- clausola compromissoria, ossia una clausola contenuta nel contratto di lavoro in cui si stabilisce che le controversie nascenti dal contratto medesimo saranno decise da arbitri.
La decisione del collegio arbitrale è definita lodo, il quale ha gli effetti di una sentenza nell’ipotesi di arbitrato rituale; di un contratto, se irrituale.
All’interno di una controversia di lavoro, il ricorso all’arbitrato avviene nei seguenti modi:
- le parti possono affidare il mandato a risolvere la controversia in via arbitrale alle Commissioni di conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro durante lo svolgimento del tentativo di conciliazione o nel caso di insuccesso di esso;
- le parti possono proporre direttamente la controversia dinanzi ad un collegio di conciliazione ed arbitrato;
- le parti possono avvalersi degli strumenti di conciliazione e arbitrato secondo le modalità previste dai contratti collettivi.
2.2 Tentativo di conciliazione
Il lavoratore e il datore di lavoro hanno la facoltà, e non più il dovere, prima dell'avvio della causa, di esperire un tentativo di conciliazione presso le Commissioni di conciliazione, istituite presso ciascuna Direzione provinciale del lavoro.
La richiesta di conciliazione può essere promossa anche tramite l’associazione sindacale di appartenenza.
Essa deve essere sottoscritta dall’istante e contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi:
- le generalità dell’istante e della controparte;
- il luogo ove è sorto il rapporto di lavoro;
- il domicilio ove l’istante desidera ricevere le comunicazioni inerenti la procedura;
- esposizione dei fatti e delle ragioni che legittimano la richiesta.
La controparte, di fronte alla richiesta di conciliazione, ha due possibilità:
- accettare la conciliazione: in questo caso si redige processo verbale, che potrà essere dichiarato esecutivo dal giudice;
- non accettare la conciliazione: in tale ipotesi si dovrà ricorrere alle vie giudiziarie.
Ad ogni modo, in caso di insuccesso della conciliazione, la Commissione propone una bonaria risoluzione della controversia, che può essere liberamente accettata dalle parti.
3. Esecutorietà della sentenza
La sentenza che definisce il processo del lavoro è provvisoriamente esecutiva. Ciò significa che la sentenza è idonea a costituire titolo per l’azione esecutiva prima ancora che diventi irrevocabile, attraverso il c.d. "passando in giudicato".
Ai fini dell’accelerazione del processo, la sentenza deve essere depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla pronuncia e il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.
La provvisoria esecutività della sentenza si manifesta in due modi, a seconda di chi sia la parte vittoriosa nel processo:
- in caso di soccombenza del datore di lavoro, il lavoratore potrà procedere all’esecuzione con la sola copia del dispositivo, senza attendere il deposito della motivazione. L’esecuzione potrà essere sospesa dal giudice dell’appello solo se al datore di lavoro derivi un gravissimo danno;
- in caso di soccombenza del lavoratore, il datore di lavoro dovrà attendere il deposito della motivazione e l’esecuzione potrà essere sospesa solo in presenza di gravi danni al lavoratore
Per evitare l’uso dilatorio dell’istanza di sospensione, il nostro ordinamento prevede che se l’istanza è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria.
4. Il processo del lavoro: la fase introduttiva
Il giudice competente per le cause di lavoro è il Tribunale del lavoro, una sezione del tribunale ordinario che si occupa esclusivamente delle cause di lavoro sopra menzionate, seguendo le norme del rito del lavoro.
Più in particolare, è competente territorialmente il Tribunale del lavoro nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro ovvero nella circoscrizione in cui ha sede l’azienda.
La causa di lavoro si instaura con il deposito nella cancelleria del giudice del lavoro di un ricorso, che deve contenere i seguenti elementi:
- l’indicazione del giudice del lavoro adito;
- generalità delle parti;
- l’oggetto della domanda;
- l’esposizione dei fatti e delle ragioni, su cui si fonda la domanda e le relative conclusioni;
- l’indicazione specifica dei mezzi di prova che si chiede vengano acquisiti in corso di causa, a pena di decadenza.
Dopo il deposito, il giudice – con decreto – fissa l’udienza di prima comparizione delle parti davanti a sé ed onera il ricorrente di notificare sia tale provvedimento che il ricorso – entro un termine prefissato (generalmente ordinatorio) - alla controparte.
Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva.
Parimenti, il terzo che vuole intervenire nel processo del lavoro deve depositare una memoria costituendosi almeno 10 giorni prima dell’udienza di discussione.
In genere, le parti stanno in giudizio con l’assistenza di un difensore. La legge ammette, tuttavia, che le parti possano stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non supera Euro 129,11. Considerata la delicatezza e la complessità degli interessi in gioco, è sempre consigliabile l’ausilio di un avvocato.
4.1 Il processo del lavoro: l’udienza di discussione
Dopo il deposito del ricorso, il giudice del lavoro – come detto – fissa l’udienza di discussione con decreto. Il decreto viene, poi, notificato alla controparte, unitamente al ricorso introduttivo, a cura del ricorrente.
L’udienza di discussione si suddivide in tre distinte fasi:
- fase preliminare: all’interno di questa fase, il giudice verifica la regolarità degli atti e del contraddittorio, provvede all’interrogatorio libero delle parti e ad espletare il tentativo di conciliazione;
- fase istruttoria: il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti ai fini della risoluzione della controversia e provvede alla loro assunzione;
- fase decisoria: il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia la sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza, quindi, deve essere contestuale e deve essere letta integralmente al termine dell’udienza, salvo in caso di particolare complessità della controversia.
È evidente come i tempi delle cause di lavoro siano più veloci rispetto a quelle ordinarie, al fine di garantire una pronta tutela al prestatore di lavoro. E’ – altresì – evidente come, nella pratica, benché nell’intenzione del legislatore il processo del lavoro avrebbe dovuto essere concentrato in una sola udienza, cioè non avviene. Occorrono, quindi, almeno due udienze perché una causa di lavoro venga definita con sentenza
4.2 Il processo del lavoro: l’appello
Tutte le sentenze emesse in primo grado dal Tribunale del lavoro sono appellabili, purché abbiano un valore superiore a € 25,82. In caso contrario, si può ricorrere solamente e direttamente in Cassazione.
L’appello si propone alla Corte d’Appello nel cui distretto si trova il giudice del lavoro che ha emesso la sentenza impugnata, mediante un ricorso che deve contenere i medesimi elementi sopra menzionati.
Il ricorso dovrà elencare inoltre:
- l’esatta indicazione dei capi della sentenza che si vogliono impugnare e le modifiche che si richiedono;
- i motivi dell’impugnazione di tali capi.
La parte che decide di proporre appello deve procedervi entro i seguenti termini:
- termine breve di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione della sentenza;
- termine lungo di 6 mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, nel caso la stessa non sia stata notificata
Si ricorda che è previsto il cd. filtro di inammissibilità dell’appello in virtù del quale, prima dell’esame della fondatezza – nel merito – dell’appello stesso – la Corte di Appello dichiara ,con ordinanza, l’inammissibilità del ricorso qualora ravvisi che esso non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto.
4.3 Il processo del lavoro: il ricorso per Cassazione
Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione si svolge secondo le regole del giudizio ordinario di legittimità.
È noto come esso costituisca un mezzo di impugnazione che non consente una nuova valutazione del merito della causa, bensì una verifica della correttezza della decisione sotto il profilo dell’esatta applicazione delle norme di diritto processuale e sostanziale.
L’atto introduttivo è il ricorso, indirizzato alla Corte di Cassazione, sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo dei difensori presso la Corte di Cassazione.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero, in mancanza di notificazione, entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa.
L’unica peculiarità riguardante il processo del lavoro risiede nel fatto che tra i motivi di ricorso, ai fini della validità della proposizione dello stesso, vi sia la violazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.
Redatto da: Andrea Lillo
Aggiornato da: Marco Mantelli
Fonti normative
Codice di procedura civile: artt. 409, 410, 412, 413, 414, 415, 420, 429, 431, 433, 434, 807, 808
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Marco Mantelli
Sono l'avv. Marco Mantelli, esercito continuativamente la professione da 10 anni. In questo periodo ho trattato diverse questioni, tutte afferenti l'area del diritto civile ed, in particolare, quella della responsabilità contrattuale d ...