Il contratto di prestazione d'opera

Come funziona il rapporto tra committente e prestatore d'opera? Quali sono gli obblighi del prestatore?

contratto prestazione d'opera

Il contratto di prestazione d'opera, regolamentato dagli articoli 2222 e ss del Codice Civile, prevede che una parte si obblighi nei confronti di un'altra a compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo, utilizzando lavoro prevalentemente proprio e senza il vincolo della subordinazione.

I. CONTRATTO D’OPERA: IL RAPPORTO TRA IL COMMITTENTE E IL PRESTATORE D’OPERA

Nel contratto d’opera possiamo distinguere due soggetti: il committente, è colui che commissiona l’opera o il servizio e per ciò si obbliga al versamento di un corrispettivo; il prestatore d’opera, è la parte del rapporto che si obbliga ad eseguire la prestazione e/o il servizio richiesto, ma in modo del tutto autonomo.

Ciò che caratterizza la figura giuridica in esame, dunque, è proprio l’assenza del vincolo di subordinazione, poiché il lavoratore\prestatore d'opera, lavora autonomamente, vale a dire non è sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente, che è il beneficiario dell'opera o del servizio messo in atto dal lavoratore.

Si pensi, ad esempio, al proprietario di un appartamento che commissiona ad un elettricista il rifacimento dell’impianto elettrico, oppure quando si rivolge all’imbianchino o alla piccola ditta di lavori, per tinteggiare e/o ristrutturare l’appartamento stesso.

In tal caso nessun contratto di lavoro con subordinazione si instaura tra committente e prestatore, bensì siamo in presenza di un incarico ad eseguire un determinato lavoro (impianto elettrico, ristrutturazione casa) verso il corrispettivo di un prezzo.

II. RAPPORTO TRA IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA E ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRATTO

L’istituto in esame presenta analogie con altre figure contrattuali, tra queste la vendita ed il contratto di appalto. Vediamo di seguito le differenze principali: - il contratto di vendita La legge chiarisce che l’autonomia che caratterizza la prestazione d’opera non viene meno qualora la materia per l’esecuzione di un’opera richiesta sia fornita dal prestatore stesso, salvo che le parti non considerano la materia quale elemento prevalente del contratto, in tal modo dovendosi applicare le norme sulla vendita.

Difatti, il contratto d’opera si distingue dalla vendita in quanto esso prevede una prestazione di “fare” (facere) laddove la vendita, viceversa, prevale una prestazione di “dare” (datio), nel qual caso la materia fornita diventa l’elemento principale dell’obbligazione. - il contratto di appalto: I due istituiti hanno molto in comune tanto da non essere semplice l’esatta individuazione.

Anche nell’appalto, difatti, una parte si obbliga verso il committente ad eseguire un’opera o un servizio verso il corrispettivo di un prezzo e senza vincoli di subordinazione. La giurisprudenza più volte è intervenuta sul tema, precisando che la differenza tra i due istituti è di tipo soggettivo ed oggettivo.

Soggettivo, in relazione alla natura giuridica del soggetto che compie l’opera o il servizio, che nel contratto d’opera di regola ha carattere personale ovvero è relativo alla piccola impresa Nell’appalto invece la prestazione avviene in presenza di una forma giuridica ed organizzativa più ampia, vale a dire di media o grande impresa.

Oggettivo, relative alle modalità organizzative del lavoro, in quanto nell’appalto si richiede un’organizzazione complessa di risorse e fattori produttivi, e con l’utilizzo di dipendenti, laddove nel contratto d’opera la prestazione è prevalentemente personale, ossia con il lavoro dell’obbligato medesimo, sia pure con l’ausilio di collaboratori, ma in forma di piccola impresa.

La caratteristica principale del contratto d'opera è quindi sicuramente l'autonomia, che si distingue dalla subordinazione per diversi fattori, il principale dei quali è sicuramente il fatto che il lavoratore dipendente deve essere subordinato al datore di lavoro, ossia deve lavorare secondo le direttive da lui impartite all'interno di un quadro aziendale organizzato e ben definito.

Inoltre con il contratto di prestazione d'opera, il lavoratore si adopera per il raggiungimento di un determinato fine e il rischio dell'attività produttiva è tangibile nel contratto di prestazione d'opera, mentre è ignoto al lavoratore dipendente.

III. LE OBBLIGAZIONI DEL PRESTATORE D'OPERA

l'obbligazione del prestatore d'opera sta nel raggiungimento dell'opera stessa: per raggiungere quanto richiesto dal committente, bisogna che il prestatore si sottoponga a regole e direttive dettate dal committente stesso.

Non in termini di subordinazione, ma in relazione alle indicazioni fornite dal committente sul tipo di opera o servizio richiesto. Per tornare all’esempio dell’incarico dato all’imbianchino per tinteggiare casa, in tal caso il prestatore dovrà tener conto del tipo di colore delle pareti gradite dal committente, del termine richiesto per completare il lavoro ecc. Cosa succede se il prestatore non segue le direttive e le linee guida da seguire dettate dal committente?

Gli può essere dato un congruo termine per uniformarsi ad esse, spirato il quale il committente ha diritto di recedere dal contratto. E se l'opera presentasse vizi? Il committente in questo caso ha il dovere di farlo notare al prestatore nel termine di otto giorni dalla consegna.

Nel caso in cui poi i vizi o le difformità non fossero sanate da parte del prestatore di lavoro, il committente potrà entro un anno agire in giudizio contro il prestatore di lavoro, chiedendo o che i vizi vengano sanati, oppure che il prezzo inizialmente contrattualmente pattuito scenda in relazione al danno subito.

Se poi, i vizi o le difformità sono il risultato di una condotta colposa da parte del prestatore di lavoro, addirittura il committente potrà chiedere il risarcimento dei danni, oppure potrà richiedere la risoluzione del contratto dal momento in cui riesca a dimostrare che l'opera così realizzata è totalmente inutile allo scopo per cui era stata pensata.

IV. IL CONTRATTO D'OPERA IN FORMA INTELLETTUALE

1. Differenza con quello manuale esso si differenzia molto dal contratto d'opera manuale, come già evidente dal nome. Esso infatti si distingue per il fatto che il contratto d'opera intellettuale viene reso da una persona fisica, che il più delle volte è un professionista iscritto ad un albo professionale.

Il compenso per questo tipo di attività, viene pattuito contrattualmente, è preventivamente concordato e soprattutto rispecchia i compensi previsti all'interno delle tabelle professionali, oppure sono stabiliti dai giudici e\o dagli usi. È importante però che il compenso sia alla pari del lavoro impiegato per la realizzazione dell'opera e che soprattutto sia sufficientemente adeguato al decoro della professione svolta.

Questo aspetto è molto importante poiché il legislatore mostra quanto favore egli abbia nei confronti dei contratti di prestazione d'opera intellettuale piuttosto che in quella manuale.

2. Carattere oneroso del contratto d’opera intellettuale Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l’onerosità è elemento normale, ma non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare: sia il conferimento dell’incarico, e sia l’adempimento dello stesso, e non anche la l’accordo sul corrispettivo stesso, mentre è onere del committente dimostrare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione

V. IL CONTRATTO D’OPERA PROFESSIONALE NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Ben può accadere il rapporto d’opera sorga tra un prestatore d’opera da una parte, e la Pubblica Amministrazione dall’altra. In questo caso la giurisprudenza ha chiarito di recente degli aspetti importanti ai fini della validità del contratto in parola.

Per essere valido, un contratto tra la PA e un professionista deve essere redatto necessariamente in forma scritta ad substantiam, e dunque un atto firmato dal professionista e dall'organo dell'ente legittimato a esprimerne la volontà all'esterno, con l'indicazione degli elementi essenziali dello stesso (oggetto della prestazione, il termine ed il compenso).

A differenza che nei rapporti tra privati e prestatore intellettuale – laddove al professionista basta provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento – nei confronti della p. a. il requisito della forma scritta (anche allorquando la p. a. agisca come soggetto privato, cioè spogliandosi della veste autoritativa) non può desumersi da atti esterni, come la delibera della giunta che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico o la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del professionista.

Ne deriva che, essendo gli atti della PA manifestazioni formali di volontà, in assenza di forma scritta il contratto è nullo ed insuscettibile di sanatoria.

Fonti normative

  • Art 2223, 2224. 2235. 2228 codice civile
  • Cassazione sentenze n. 819/1997 e 7606/1999;
  • Cassazione ord. n.26468/2019 e ordinanza n.11465/2020
  • Sentenza Corte Costituzionale n. 17\1976

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Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...