Violazione vincoli imposti per il rispetto delle distanze legali delle costruzioni
Violazione vincoli imposti per il rispetto delle distanze legali delle costruzioni dalle c.d. “zone di rispetto” (strade, ferrovie, autostrade)
Definizione delle zone di rispetto e la loro finalità nella tutela della sicurezza e dell'efficienza delle infrastrutture
Le fasce di rispetto sono zone di una determinata ampiezza stabilita dalla legge che si trovano in prossimità di luoghi o di opere di interesse pubblico e nei confronti delle quali, per diverse motivazioni, sussistono determinati vincoli: infatti, ci sono delle distanze dalle suddette infrastrutture ben precise alle quali è possibile eseguire manufatti o costruzioni.
Come vedremo, la violazione di tali distanze mette a rischio persone e cose, impedendo anche una corretta manutenzione delle infrastrutture stesse. Va specificato che per costruzione deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata, avente le caratteristiche di stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dall’estensione dello sviluppo aereo e di massa della stessa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua destinazione (vedasi a tal proposito Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5145, secondo cui si definisce “costruzione” anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria ed abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell’immobilizzazione al suolo).
Riguardo ai corpi sporgenti come terrazze e scale esterne, la Cassazione Civile sez. II, con sentenza 23 ottobre 2018, n. 26846 ha affermato che nella misurazione delle distanze vanno presi in esame i punti di massima sporgenza, con esclusione dei soli elementi decorativi o di rifinitura.
Conseguenze della violazione dei vincoli di distanze dalle strade: impatti sulla sicurezza stradale e sulle infrastrutture
Per quanto riguarda le strade, la fascia di rispetto varia a seconda della tipologia di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade locali, ecc.) e della loro ubicazione (ad esempio, la prossimità ad un centro abitato).
L’art. 26 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento attuativo del Codice della Strada) indica le distanze da rispettare in aree extraurbane per le varie tipologie di strade. Il vincolo di inedificabilità sussistente nella fascia di rispetto stradale è di carattere assoluto e non può essere inteso restrittivamente, tramite la valutazione preventiva e caso per caso dell'esistenza di un un pregiudizio per la sicurezza del traffico e l'incolumità delle persone nelle costruzioni prossime alla sede stradale.
Lo stesso è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali e per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni, di qualunque tipo esse siano.
Come da interpretazione della Giurisprudenza (vedasi ad esempio TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, sentenza del 7 aprile 2020, n. 3809), l'esigenza di disporre di una fascia di rispetto libera di costruzioni non può essere valutata a priori caso per caso, cosa che farebbe degradare il vincolo da assoluto a relativo. Dal momento che il divieto assoluto di edificare è preesistente alla costruzione di un’opera edilizia da condonare, nessuna costruzione effettuata in tali fasce di rispetto può essere condonata, ex art. 33 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 s.m.i. (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).
Solo per le opere abusive realizzate precedentemente all’entrata in vigore della norma, si può eventualmente ammettere la possibilità di sanatoria.
Una violazione dei vincoli di distanza dalle strade può avere serie conseguenze per la sicurezza delle persone, in quanto, come vedremo meglio in seguito, la presenza di una costruzione in prossimità delle vie di percorrenza da parte di veicoli a motore non solo costituisce un pericolo, ma rende anche più difficoltosi i soccorsi in caso di incidente stradale.
Vincoli di distanza per le costruzioni rispetto alle ferrovie: norme e prescrizioni per garantire la sicurezza ferroviaria
Analogamente a quella prevista per le strade, la fascia di rispetto ferroviario è stata istituita per diversi scopi, come la tutela della conservazione dell’infrastruttura ferroviaria e la sua sicurezza, oltre alla sicurezza stessa delle zone adiacenti e dei loro occupanti.
Il D.P.R. 753/1980 prevede, all’art. 49, che, lungo i tracciati delle linee ferroviarie, sia vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a una distanza minore di 30 metri. La distanza deve essere misurata in proiezione orizzontale, ovvero su cartografia e non tenendo conto della pendenza, a partire dalla rotaia più vicina.
Tale vincolo di inedificabilità è però di tipo relativo e non assoluto, in quanto l’articolo 60 del medesimo D.P.R. prevede la possibilità di deroga, ottenuta tramite autorizzazione espressa rilasciata dai competenti uffici ferroviari, qualora la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano. Tale vincolo, essendo relativo, non esclude automaticamente che gli abusi edilizi realizzati al suo interno possano essere condonati tramite sanatoria.
Rischi e conseguenze della violazione dei vincoli di distanze dalle ferrovie: pericoli per i mezzi di trasporto e le persone
Anche se, per le ferrovie, è possibile derogare dalla distanza minima, il TAR Emilia-Romagna, sez. I, con sentenza 5 marzo 2018, n. 195, ha affermato che tale deroga sia da considerare, nell’intento del legislatore, un’ipotesi del tutto eccezionale.
Pertanto, l’amministrazione ferroviaria non è obbligata a rilasciare l’autorizzazione a costruire, bensì ha semplicemente la facoltà di valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa.
Una costruzione a distanza molto ravvicinata dai binari non consentirebbe in effetti ampliamenti e potenziamenti della linea ferroviaria e sarebbe di ostacolo agli interventi di manutenzione necessari per garantire il transito dei convogli in piena sicurezza. In caso di incidente ferroviario, inoltre, non permetterebbe l’immediato ed agevole intervento dei mezzi di soccorso.
Vincoli di distanza per le costruzioni rispetto alle autostrade: norme e restrizioni da rispettare
La distanza minima dalle autostrade per poter costruire è di 60 metri in aree extraurbane e di 30 metri all’interno dei centri abitati; al di sotto di tali distanze, l’ inedificabilità è assoluta. Con la sentenza 17 giugno 2019, n. 536, il TAR Emilia-Romagna, sez. I ha chiarito che la fascia di rispetto autostradale riguarda qualsiasi tipo di costruzione, anche se non sopraelevata, in quanto il vincolo di inedificabilità prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata, come già accennato.
Il divieto non è imposto unicamente per motivi legati alla sicurezza, ma per garantire all’ente gestore lo spazio adeguato che gli permetta di eseguire, anche in futuro, lavori di varia natura sul tracciato.
Impatti e conseguenze della violazione dei vincoli di distanze dalle autostrade: rischi per la circolazione stradale e la sicurezza degli automobilisti
Secondo l’art. 1 comma 1 del Codice della Strada: “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”. Sicuramente, una costruzione effettuata in aree troppo ravvicinate alla strada, in special modo quando si tratti di autostrade su cui quotidianamente si muove ad alta velocità un numero ingente di veicoli, comporta rischi elevati per la circolazione e per l’edificio stesso.
Qualora, ad esempio, un veicolo pesante sbandasse rompendo le barriere di protezione, provocherebbe un danno molto più elevato in presenza di un edificio a poca distanza dalla sede stradale contro cui il mezzo potrebbe andarsi a schiantare. Anche i lavori di manutenzione sono finalizzati alla sicurezza, soprattutto quando mantengono in perfetta efficienza l’asse stradale e lo potenziano.
Responsabilità legali e sanzioni per la violazione dei vincoli di distanze nelle costruzioni nelle zone di rispetto
Ai sensi degli artt. 16-18 del Codice della Strada, chiunque violi le disposizioni relative alla fascia di rispetto è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 173 a un massimo di 694 Euro (da 430 a 1.731 Euro per violazioni riguardanti costruzioni nelle curve fuori dai centri abitati), oltre alla sanzione amministrativa accessoria che prevede l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
Contro la sanzione amministrativa, anche quella accessoria, è possibile inoltrare ricorso al Prefetto entro un termine di 60 giorni, con le modalità contenute nell’art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza entro 30 giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
L’ordinanza contiene ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e l’ordine di adempiere al ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, fissando un termine in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi. L'esecuzione delle opere deve avvenire sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada, il quale, una volta terminato il ripristino, avverte immediatamente il Prefetto per l’emissione di ordinanza di estinzione del procedimento.
Ove, al contrario, il trasgressore non provvedesse alle opere cui è obbligato nei termini stabiliti, il Prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette, salvo poi emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento nei confronti del trasgressore.
Azioni correttive e misure preventive per evitare la violazione dei vincoli di distanze e garantire il rispetto delle zone di rispetto
Per evitare di violare la fascia di rispetto stradale o ferroviaria, qualora ci si accinga a costruire in un terreno adiacente a queste infrastrutture, è necessario rivolgersi a un professionista che conosca a fondo la materia ed effettui le dovute misurazioni in maniera precisa e inequivocabile. L’argomento va preso con molta serietà, in quanto, come abbiamo visto, la sanzione, in caso di violazioni, è piuttosto onerosa.
Va specificato anche che, edificando un’abitazione in zona troppo vicina a un’arteria di grande percorrenza o a una ferrovia, sicuramente sussisterebbero anche numerosi disagi per il proprietario, a causa del forte rumore e dell’inquinamento dell’aria, oltre alla mancanza di privacy.
Qualora, invece, in fase di costruzione o dopo averla completata, si venisse sanzionati da parte di un agente accertatore, se si è convinti di aver rispettato la norma, come già detto, vi è la possibilità di inoltrare ricorso al Prefetto contro il provvedimento adottato nel termine di 60 giorni. In tal caso, la cosa migliore da fare è rivolgersi ad un Avvocato esperto in grado di valutare ogni aspetto e che si occupi di tutto l’iter legale.