Quando viene sospesa la patente per malattia?

Se è vero che tutti i ragazzi, varcata la soglia della maggiore età, possono conseguire l’idoneità alla guida e acquisire la tanta agognata autonomia negli spostamenti, è altrettanto vero che non tutti possono accedervi alle stesse condizioni.

sospensione patente per malattia

Vi sono casi particolari di soggetti che non possono conseguire la patente oppure, pur potendola ottenere, devono sottoporsi a controlli più stringenti a causa delle loro particolari condizioni di salute psico-fisica. Facciamo riferimento a casi di soggetti malati, i quali potrebbero addirittura subire la sospensione della patente per malattia.

Beninteso, la legge non riconosce l’idoneità alla guida o la riconosce imponendo determinati limiti in virtù dell’interesse collettivo della sicurezza stradale. Pensiamo, infatti, quanto possa essere rischioso consentire a soggetti gravemente malati la guida non solo per se stessi ma anche per gli altri.

Vediamo ora in cosa consiste la sospensione della patente per malattia.

1. In cosa consiste la sospensione della patente per malattia

Ogniqualvolta si commette una violazione del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) si potrebbe andare incontro alla sospensione della patente per un periodo di tempo prefissato tra un minimo e un massimo.

La sospensione, comminata dal prefetto del luogo di residenza del titolare, è quel provvedimento sanzionatorio che impedisce all’interessato di continuare a guidare in quel periodo di tempo prefissato, pena l’irrogazione di una sanzione più grave qual è la revoca e del fermo amministrativo del veicolo (art. 218 codice della strada). Al termine del periodo di sospensione, la patente è riconsegnata all’interessato per il tramite della polizia locale o dei carabinieri.

Ad esempio, nel caso di violazione dei limiti di velocità, la patente può essere sospesa per un periodo variabile. La durata effettiva è decisa dal prefetto, tenendo in considerazione la gravità della violazione commessa, il danno cagionato e l’eventuale pericolo che il soggetto potrebbe determinare per la circolazione stradale.

La sospensione della patente per malattia, invece, è un provvedimento di natura cautelare emesso dalla Motorizzazione. Tutte le volte in cui, in sede di accertamento medico o di revisione della patente, non sia confermata la sussistenza dei requisiti psico-fisici in capo al titolare, quest’ultimo non può guidare, pena la revoca della patente e il pagamento di una sanzione pecuniaria (art. 128 codice della strada). In questa ipotesi, la sospensione non ha una durata prefissata in quanto si protrae finché l’interessato non dimostri di aver recuperato tutti i requisiti psico-fisici tramite l’accertamento della commissione medica locale.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso innanzi al giudice di pace da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica.

È, pertanto, fortemente consigliato rivolgersi nel più breve tempo possibile ad un legale affinché adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni.

2. La sospensione della patente per malattia

infografica sospensione della patente per malattia

Alcuni soggetti malati hanno diritto ad una patente di guida speciale rilasciata a seguito di una visita specifica effettuata dalla commissione medica locale.

Facciamo alcuni esempi:

  • Diabetici: dobbiamo distinguere a seconda che seguano una terapia a base di insulina o meno:
  • - nel primo caso, il rinnovo delle patenti A e B deve effettuarsi ogni 5 anni a prescindere dall’età; per le patenti C e D il rinnovo è previsto ogni 3 anni; - nel secondo caso, il rinnovo della patente segue le regole generali previste in base all’età del soggetto. Gli esami necessari per il rinnovo devono effettuarsi annualmente e le spese sanitarie (circa 150,00 € in media) sono a carico dei titolari.
  • Soggetti affetti da sindrome delle apnee ostruttive del sonno: questi otterranno l’idoneità alla guida solamente qualora riescano a dimostrare di aver un adeguato controllo della loro sintomatologia, soprattutto di quella diurna. In questi casi, il rinnovo delle patenti A e B deve effettuarsi ogni 3 anni a prescindere dall’età; il rinnovo delle patenti C e D avverrà ogni anno. Di converso, coloro i quali soffrano di una grave e incoercibile sonnolenza diurna non potranno vedersi né rilasciata né rinnovata la patente in virtù dell’interesse fondamentale della sicurezza stradale.
  • Soggetti affetti da malattie neurologiche: in linea generale, la patente non può essere rilasciata né rinnovata a tutti coloro che siano affetti da gravi patologie neurologiche incompatibili con la sicurezza stradale. È concesso, tuttavia, che la commissione medica locale sulla base di una visita specialistica condotta presso strutture pubbliche possa rilasciare o rinnovare la patente qualora i soggetti mostrino miglioramenti a livello sensoriale, motorio e muscolare. In particolare, questi devono essere in grado di attivare con prontezza i comandi dell’autoveicolo. In questi casi, il rinnovo delle patenti A, B, C e D avviene ogni due anni.
  • Epilettici: questi potranno conseguire il rilascio o il rinnovo delle patenti A e B (e non anche quelle C e D) a seguito di un’apposita visita neurologica e solamente qualora dimostrino di non aver avuto crisi negli ultimi 2 anni. Se dimostrano di non aver avuto crisi per più di 10 anni, non saranno più sottoposti all’obbligo del rinnovo biennale.
  • Soggetti affetti da malattie ematiche: a seguito del DPR 10 luglio 2017, n. 139, questi soggetti non sono più sottoposti agli stringenti limiti delle visite mediche periodiche e del rinnovo biennale. È stato, infatti, abolito il divieto per questi soggetti di mettersi alla guida in considerazione del progresso scientifico delle diagnosi e delle nuove terapie farmacologiche.

3. Le indicazioni del Ministero sui contenziosi contro i provvedimenti di sospensione e revoca della patente per carenza dei requisiti psicofisici

Il Ministero dei Trasporti ha raccolto in due circolari del 2018 e 2019 ha raccolto gli ultimi orientamenti della giurisprudenziali relativi alle contestazioni che vengono avanzate da coloro che impugnano i provvedimenti di sospensione o revoca della patente. In particolare così si dichiara nelle circolari:

  • nel caso si presenti un ricorso che contesta unicamente il giudizio della commissione medica, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non deve essere chiamato in causa (si dice che è carente di legittimazione passiva), perché le commissioni sono organismi autonomi rispetto al ministero
  • se il ricorrente produce documentazione di idoneità alla guida rilasciata da specialisti da lui contattati personalmente, le commissioni mediche locali non sono obbligate a ritenere questi pareri vincolanti in quanto vi è giurisprudenza che esclude un valore decisivo di questi pareri medico legali
  • se il guidatore non concorda con l’esito delle verifiche della commissione medica locale, non può chiedere di essere visitato da un’altra commissione, ma l’unica possibilità che ha è quella di conseguire il cd. giudizio di seconda istanza rivolgendosi, a sue spese, alla competente struttura di Rete Ferroviaria Italiana richiedendo (art. 119 comma 5).
  • in relazione alle contestazioni per cui che le commissioni mediche locali decidono in modo assolutamente discrezionale di dare una durata limitata di validità della patente di guida, il Ministero ha chiarito la legittimità di questo comportamento. Lo scopo di effettuare una verifica a breve distanza di tempo per chi è affetto da alcune patologie, è quello di monitorare costantemente che la patologia non si aggravi al punto da compromettere la sicurezza della guida per sé e per gli altri. • Se il guidatore contesta che il giudizio della commissione medico locale non è motivato, la circolare chiarisce che in realtà la commissione non è obbligata ad inserire alcuna motivazione in quanto in questo caso si parla di motivazione ‘per relationem’, cioè significa che i motivi si trova nella documentazione allegata alla pratica del soggetto (esito delle visite, relazioni di altri medici, referti, etc.)

4. Il termine di sospensione della patente

Qualora, in sede di revisione della patente, vengano a mancare i requisiti psico-fisici previsti per il conseguimento, la patente di guida può essere sospesa. La sospensione è a tempo indeterminato, nel senso che resta sospesa fin quando l’interessato non presenti alla stessa Commissione Medica la certificazione attestante il recupero dei requisiti richiesti dall’art. 119 Codice della Strada per il rilascio della patente. L’atto di sospensione è atto definitivo e, pertanto, non è previsto alcuno strumento di impugnazione se non la presentazione della certificazione sopra indicata.

Carla Condoluci, Roberta Iannettone

5. Fonti normative

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: nuovo codice della strada

 

DPR 10 luglio 2017, n. 139: regolamento recante modifica all’Appendice II al Titolo IV- Articolo 320 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue

 

Circolare del Ministero dei Trasporti del 5 settembre 2018 - Prot. n. 20851 - Sospensione e revoca patente Circolare del Ministero dei Trasporti del 20 giugno 2019 - Prot. n. 19995 - ricorsi sospensione/revoca per carenza dei requisiti psicofisici

 

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Avvocato Ruben Cartwright

Ruben Cartwright

L'Avv. Roberta Iannettone è iscritta all'Albo dell'Ordine di Roma dal 27 gennaio 2011. Nata in Sardegna ma cresciuta a Roma, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Ivi ha conseg ...