Si può pignorare una quota di proprietà?

Nel caso di comproprietà su uno stesso bene, la legge fornisce la possibilità al creditore di pignorare la quota di proprietà. Va quindi da sé che non è conveniente essere comproprietari di un bene divisibile con qualcuno che abbia dei debiti.

pignorare una quota di una proprieta

 

1. Pignoramento di conti correnti

Nel caso in cui si abbia un conto corrente cointestato, questo può essere soggetto a pignoramento. In questo caso, si presume che il conto cointestato sia diviso in quote di pari valore, a meno che non venga dimostrato il contrario.

Le somme presenti sul conto cointestato vengono quindi sottoposte a pignoramento per mezzo di un atto notificato tanto all’istituto bancario (o alle poste a seconda di dove le somme siano depositate) quanto al debitore: dal momento in cui l’atto viene regolarmente notificato le somme sul conto si considerano congelate.

Su queste somme non potranno più essere fatti prelievi, fino a quando non vi sarà l’udienza di comparizione di fronte al giudice dell’esecuzione, che assegnerà le somme pignorate al creditore procedente in una quota non oltre alle spettanze debitorie.

2. Pignoramento di beni immobili

La questione sembrerebbe in questo caso leggermente più complessa, ma procediamo con ordine.

Non è inusuale che case o terreni appartengano a più persone, soprattutto se vige, ad esempio, tra due coniugi il regime di comunione dei beni oppure se il bene fa parte di un’eredità.

Poniamo caso che uno dei comproprietari sia un debitore, la legge prevede che in questo caso il creditore possa procedere al pignoramento della quota di proprietà: egli in questo caso deve rendere edotti dell’inizio dell’esistenza di un procedimento di esecuzione, non solo il debitore stesso, ma anche i comproprietari del bene immobile, notificando anche a loro il procedimento.

Attenzione, una volta ricevuto l’atto di pignoramento non è fatta salva la possibilità per i comproprietari di permettere al debitore il distacco della sua quota di proprietà salvo differenze ordine da parte del giudice dell’esecuzione. Infatti, tale divisione avviene solo ed esclusivamente a seguito di un’istanza o del creditore pignorante oppure dei comproprietari del bene.

Nel caso in cui fosse invece impossibile operare una separazione della quota del debitore, il giudice provvederà a dividere il bene secondo quelle che sono le regole generali dettate dal Codice Civile: se si procede in tal senso il giudice dispone la sospensione del processo onde dare la possibilità ai comproprietari di raggiungere un accordo oppure fino a quando non verrà emessa una sentenza di divisione. Una volta terminata la divisione del bene, il giudice esegue il pignoramento unicamente sulla quota di proprietà del debitore.

Anche un ente in particolare può attivare la procedura esecutiva: parliamo del temuto fisco. L’Agenzia delle Entrate infatti può avvalersi di una procedura differente rispetto a quella codicistica, sottoponendo a pignoramento anche la quota di contitolarità del debitore, anche se gli altri comproprietari non sono obbligati nei confronti del fisco.

Il pignoramento in questo caso inizia con la trascrizione dell’avviso di vendita della quota riferibile a colui che risulta essere debitore di un’imposta. Ancora una volta poi, è fatta salva la possibilità per il creditore o i comproprietari che ne abbiano interesse di presentare istanza di divisione del bene al giudice dell’esecuzione che procederà in tal senso nei limiti del possibile, affinché sia possibile dividere la quota del bene sottoponibile a pignoramento.

Nel caso in cui invece non fosse possibile dividere il bene (poiché non è un terreno, oppure è materialmente indivisibile senza che il bene subisca danni permanenti, parliamo quindi di un caso di pignoramento di un bene immobile indiviso), ancora una volta le regole per la divisione saranno quelle dettate dal Codice Civile. Nel caso in cui infine non sia possibile in nessun modo (o per mancato accordo delle parti o per altri motivi) addivenire alla divisione del bene, si preferisce vendere la quota in oggetto poiché il giudice autorizza l’esecuzione forzata della quota.

3. Pignoramento dei beni mobili

Sebbene il procedimento segua le stesse regole enunciate sopra, vien da sé immaginare che la divisione dei beni (si pensi alla comunione dei beni, oppure ancora ad una quota ereditaria di una certa quantità di beni) risulti essere – anche materialmente – molto più semplice.

La difficoltà sorge invece nel caso in cui il bene si deteriori e perda il suo originario valore: infatti è difficile che in questi casi si proceda al pignoramento in comproprietà.

Fonti normative

Art 2740 c.c.

art. da 491 a 497 c.p.c.

art 543 c.p.c.

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