Modifiche mezzo non conformi alla legge
Ogni mezzo di circolazione, auto, rimorchi e motocicli che siano, devono possedere determinate caratteristiche a norma di legge, nazionale e comunitaria. Apportare modifiche ai veicoli, entro certi limiti è consentito, purché si provveda a dichiararlo nei modi di legge, in mancanza si rischiano particolari sanzioni
Modifiche non conformi a legge: definizione e tipologie
Quando parliamo di modifiche al mezzo (auto, moto) non conformi alla legge, possiamo distinguere due ipotesi: quella principale, consistente in modifiche apportate dal proprietario del veicolo, e quella meno frequente, ma non impossibile, inerente a modifiche non conformi apportate dal rivenditore ad un veicolo messo in vendita.
Osserviamo innanzitutto la prima tipologia, i cui aspetti fondamentali interessano anche la seconda ipotesi. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano vari aspetti della sicurezza della circolazione e della protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento (art. 71 CdS).
Difatti, il Codice della Strada (CdS) prevede che, i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del codice della strada medesimo. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.
Tale accertamento, può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Motorizzazione civile) con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento (art. 75).
Per semplificare, diciamo che nella carta (o libretto) di circolazione, documento a disposizione di chiunque possegga un veicolo, sono indicati tutta una serie di dati relativi non solo al proprietario, ma anche inerenti al veicolo come, per esempio, l’impianto di alimentazione o il tipo di pneumatici omologati. Quando apportiamo delle modifiche al nostro amato veicolo, può essere necessario, in base alla tipologia delle modifiche, aggiornare o modificare questi dati facendoli trascrivere sul libretto. Per fare ciò, è necessario sottoporre il mezzo a visione e prova presso la Motorizzazione competente in base alla sede dell’officina che ha effettuato i lavori.
È la legge a prevedere questo obbligo, più precisamente il comma 1 dell’art. 78 CdS prevede che, i veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72 del Codice del Strada stesso, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste.
Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione Pertanto, effettuare modifiche al proprio mezzo non conformi alle prescrizioni di legge, comporta, di conseguenza, l’esito negativo delle visite e prove, e l’ulteriore effetto di non poter circolare con le modifiche apportate.
Conseguenze delle modifiche non conformi a legge
Il comma 3 dell’art. 78 Codice della strada, prevede che chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto ad una sanzione amministrativa. Nei confronti del rivenditore di un mezzo non conforme si potrà agire in sede civile come vedremo in seguito
Cosa fare in presenza di modifiche non conformi a legge sul mezzo venduto
Se la questione dell’accertamento delle modifiche è comune ad entrambe le tipologie di casi (modifiche del proprietario, o presenti in un veicolo messo in vendita e non conformi), le cose cambiano un poco se scopriamo che il veicolo acquistato ha subito modifiche non conformi alla legge. Quando si acquista un’auto, motociclo e/o altro mezzo di circolazione, ed il rischio è inerente soprattutto l’usato, c’è sempre il timore di scoprire, dopo averla comprata, difetti o malfunzionamenti che non erano emersi in fase di trattativa.
La fretta di acquistare, l’esigenza di avere subito un’auto per lavorare, l’entusiasmo di mettersi subito al volante di un mezzo che ci ha colpiti nel cuore, che rende un po' ciechi, ma anche possibili raggiri del rivenditore esperto che riesce a mascherare i “vizi occulti” del veicolo, senza dimenticare che anche lo stesso concessionario ben potrebbe essere ignaro dei vizi dei modelli acquistati per la rivendita; tutti aspetti che in un modo o nell’altro conducono all’acquisto del bene senza avere piena consapevolezza di ciò che acquistiamo.
In questi casi si era soliti parlare, per l’appunto, di vizi occulti, perché immediatamente visibili, ma il Codice del Consumo ha introdotto l’espressione “difetto di conformità”. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Pertanto, per essere conforme, l’auto o altro mezzo di circolazione venduto deve essere idonea all’uso. Le caratteristiche devono corrispondere alla descrizione fatta dal venditore, per cui il mezzo deve presentare qualità e prestazioni che il consumatore si aspetta, ragionevolmente. Siamo in presenza di un difetto di conformità se una o più di queste condizioni non si verificano. Vendere un veicolo o motoveicolo con caratteristiche non conformi alla legge ben può rientrare in un difetto di conformità, e che legittima l’acquirente ad azionare la sua tutela in ogni sede opportuna.
Si pensi a chi acquista un veicolo con impianto GPL non a norma e non funzionante o peggio ancora non collaudato presso la Motorizzazione civile. Il soggetto leso, pertanto, può richiedere la risoluzione del contratto di vendita, pretendendo sia la restituzione dell’importo versato e sia il risarcimento dei danni (per es, per il ristoro delle sanzioni amministrative subite a causa della circolazione del veicolo con impianto non a norma). In alternativa, l’acquirente, ben potrebbe richiedere una riduzione del prezzo pattuito o la sostituzione dell’impianto con uno a norma.
Sanzioni previste per le modifiche non conformi
L’art. 78 Codice della strada, prevede che chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731 Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
CONCLUSIONI
Quando dobbiamo comprare un’auto o motociclo usato, è bene non lasciarsi ingannare troppo dalle apparenze e farsi acciecare dall’entusiasmo di metterci subito in sella o alla guida del nuovo veicolo che tanto abbiamo cercato. È sempre opportuno agire con cautela e consigliabile eseguire tutte le verifiche e controlli che sono stati indicati nell’articolo in descrizione. Dopodiché, non resta che allacciare le cinture di sicurezza, o indossare il casco, e partire con la vostra nuova (ops!) e fiammante auto/moto usata.
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...