Quali sono i limiti del diritto di critica?
Il diritto di critica, quale diritto fondamentale costituzionalmente garantito, è ammesso nel rispetto dei limiti individuati dall’ordinamento che attengono alla verità del fatto narrato, alla sussistenza di un interesse pubblico alla sua divulgazione ed alla correttezza formale dell’esposizione.
- Cosa si intende per diritto di critica
- I limiti all’esercizio del diritto di critica
- L’esimente dell’esercizio del diritto di critica
- Novità legislative
- Fonti normative
1. Cosa si intende per diritto di critica
Il diritto di critica, come il diritto di cronaca, è disciplinato dall'art 21 della nostra Costituzione il quale, al primo comma, riconosce che: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Il diritto di cronaca si concretizza nell'esposizione di fatti di interesse per la generalità con lo scopo di informare i lettori su fatti reali, descrivendoli come realmente accaduti. Il diritto di critica, diversamente, consiste nell'espressione di un consenso o di un dissenso da parte di un individuo rispetto ad un fatto determinato. Erroneamente, spesso, si accosta la cronaca alla critica, ma si tratta di due diritti ben diversi: la critica non mira ad informare il destinatario su un determinato fatto, ma vuole fornire giudizi e valutazioni personali in merito ad un evento, sia esso artistico, sociopolitico, storico, culturale, letterario o religioso.
Tale diritto, come ogni diritto, non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dall'ordinamento: è chiaro che la critica è sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, per la sua ammissibilità, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Questo bilanciamento è identificabile nella pertinenza della critica all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto di critica, interesse che permette unitamente correttezza formale (continenza) l’invocabilità della scriminante di cui all’art. 51 del Codice penale.
2. I limiti all’esercizio del diritto di critica
Il diritto di critica non può oltrepassare limiti ben precisi costituiti dal rispetto della verità e dell'interesse pubblico. In particolare il diritto di critica, che, come abbiamo visto, si concretizza nella manifestazione di opinioni e può anche non essere obiettivo, deve sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione del fatto oggetto di critica e a quello della correttezza del linguaggio, senza mai sfociare in ingiurie, contumelie ed offese gratuite. E se in un primo tempo era stato ritenuto che il diritto di critica fosse correlato a quello di cronaca, nel senso che i requisiti di legittimità erano i medesimi, la giurisprudenza più recente ne ha affermato la sostanziale autonomia.
In concreto limiti si ravvisano in:
- verità del fatto narrato:
proprio perché la critica si risolve nella manifestazione di giudizi ed apprezzamenti, e non nell'esposizione di fatti oggettivi, il limite della verità è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa l'assoluta obiettività delle circostanze segnalate.
La giurisprudenza di legittimità meno recente tendeva ad accomunare la critica e la cronaca nel rispetto della verità, sul presupposto che la funzione della stampa, quale strumento di informazione e di formazione della pubblica opinione, pur esprimendo opinioni e critiche, fosse quella di riportare fedelmente i fatti perché ciascuno abbia libertà e possibilità di orientamento, reputando necessario, ai fini della configurazione della scriminante, che la pubblicazione sia improntata all’obiettività e contenuta nei confini di una veritiera esposizione e di una critica oggettiva.
Oggi non pare possa dubitarsi della profonda differenza che, sul piano concettuale, intercorre tra i due diritti. La critica, infatti, in quanto formulazione di personali convincimenti, non può ritenersi soggetta, con pari intensità, al rispetto del presente limite. E ciò, beninteso, non già nel senso che la critica possa svincolata cioè da qualsiasi profilo di verità: essa deve avere un contenuto di veridicità, ma solo nel senso che deve riferirsi ad un fatto storicamente vero o ad un evento realmente accaduto.
- interesse pubblico:
l'avvenimento per il quale si esprime il giudizio deve stimolare l'interesse pubblico alla conoscenza delle varie opinioni a favore o contrarie alo stesso. Se la critica deve generare una reazione da parte del suo pubblico, allora deve toccare avvenimenti dei quali la comunità può sentirsi partecipe, per i quali sia incuriosita e stimolata. È necessario, di conseguenza, un bilanciamento tra la pertinenza della critica di cui si tratta e l'interesse pubblico, inteso come quell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma dell’interpretazione dello stesso.
- continenza espressiva:
la critica, in definitiva, deve concretizzarsi in un dissenso motivato e sostenuto da valutazioni corrette, misurate e non lesive dell’altrui dignità morale e professionale, nonostante dal concetto di critica stesso esuli il requisito dell’obiettività proprio perché essa si risolve sempre in un’interpretazione soggettiva. Ciò nonostante anche il diritto di critica è, come quello di cronaca, condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, all'osservanza del limite della continenza, che viene in considerazione sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione. La forma espositiva deve essere chiara, provocatrice ma non offensiva, senza mai sfociare in ingiurie e offese gratuite o trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato.
3. L’esimente dell’esercizio del diritto di critica
In conclusione, è opportuno osservare come il diritto di cronaca e il diritto di critica, espressione entrambi della libera manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata, presentano differenze che si riflettono sui limiti della scriminante. La causa di giustificazione individuata dall’art. 51 c.p. dell’esercizio di un diritto, costituisce un punto di riferimento: in generale, infatti, si può affermare che la suddetta scriminante operi in presenza di un uso legittimo del diritto di critica. Tale uso legittimo si avvera in presenza dei tre requisiti già citati, che posso meglio descriversi nei seguenti requisiti:
- l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di un interesse della generalità dei cittadini, ma di quello della categoria di soggetti ai quali si indirizza la comunicazione;
- la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro del suo destinatario;
- la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
- l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.
4. Novità legislative
Negli ultimi anni si è assistito ad una copiosa produzione giurisprudenziale la quale è addivenuta ad una delineazione specifica di quelli che sono i limiti del diritto di critica in riferimento ad alcuni contesti peculiari. Un primo ambito oggetto di disamina è stato quello inerente ai limiti ed al presupposto della c.d. critica politica. In specie, la Corte di Cassazione, sezione quinta penale con pronuncia del 17 febbraio 2022, depositata in data 1 aprile 2022, n. 12199 ha evidenziato come il fondamento dell’esercizio del diritto di critica debba essere ricercato nell’interesse dell’opinione pubblica all’informazione nonché nel controllo democratico di quello che l’operato degli esponenti politici o, comunque, amministratori pubblici.
Orbene, in questo contesto, l’applicazione della scriminante dell’esercizio del diritto di critica presuppone che l’espressione usata si risolva in un dissenso spiegato e motivato, per quanto anche estremo, in riferimento alle opinioni e alle condotte altrui, potendo essere ricomprese nel contesto anche espressioni tutt’altro che obiettive e purché le espressioni utilizzate non sfocino un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario. Ne consegue che, affinché possa configurarsi il delitto di diffamazione, previsto e punito dall’articolo 595 c.p., vengano superati i limiti della necessità dell’affermazione e della diffusione delle idee politiche cosicché la competizione politica diventi nulla più che occasione di scontro, volta ad una discutibile aggressione della reputazione dell’avversario. Altro contesto sul quale si sono incentrati gli arresti giurisprudenziali più recenti è quello della delineazione dei limiti di applicabilità dell’efficacia scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) in materia sindacale.
Si rammenta, in proposito, la pronuncia della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione del 7 marzo 2022, pubblicata in data 4 maggio 2022, n. 17784. Viene in rilievo, in questo contesto, il limite della c.d. continenza, avendo cura la Suprema Corte di ribadire come esso non risulti scalfito dal ricorso a termini che, sebbene indiscutibilmente offensivi da un punto di vista oggettivo, non possano essere in alcun modo sostituiti, non potendosi reperirne diversi dal valore equivalente, nella libera manifestazione del pensiero critico.
Tanto sull’assunto secondo cui i differenti contesti nei quali si esplica la critica possono giustificare, tra gli altri, anche attacchi violenti qualora siano proporzionati ai valori in gioco, che si assumono compromessi. Sono, quindi, proprio gli interessi coinvolti a fungere a parametro di valutazione della misura delle espressioni che possono considerarsi consentite. Peraltro, il contesto entro il quale si realizza la condotta sottoposta al vaglio dell’autorità giurisdizionale mai può giungere a dichiarare scriminato il ricorso ad espressioni il cui intento è puramente denigratorio della persona in quanto tale. Un’altra pronuncia di rilievo nel contesto della delineazione dei limiti propri del diritto di critica è costituita dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione quinta penale del 9 dicembre 2021, n. 45249, in materia di diritto di critica giudiziaria.
La Corte di Cassazione ha mostrato, invero, particolare attenzione ad un bilanciamento tra la critica giudiziaria con i valori della tutela dell’onore dei magistrati coinvolti, bilanciamento che si delinea come attitudine costante a coltivare il valore del dissenso in democrazia e che ha portato ad avere una particolare apertura nei riguardi della liceità della critica giudiziaria. Peraltro, il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l’unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell’esercizio di una rilevante funzione, esercitata in nome del popolo italiano e da soggetti che godono di forte autonomia e indipendenza.
In questo contesto il limite della continenza può ritenersi superato soltanto facendo ricorso ad espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nell’aggressione verbale al soggetto criticato. La manifestazione espressiva può anche essere aspra e sprezzante nei confronti dell’operato del magistrato. Non altrettanto può dirsi, invece, quando la critica coinvolga i prerequisiti della funzione giurisdizionale costituiti dai caratteri di indipendenza e autonomia. Così, ad esempio, non costituisce legittimo esercizio del diritto di critica l’attribuzione di malafede a chi conduce indagini giudiziarie. In conclusione, come si è potuto brevemente ripercorrere, l’individuazione dei limiti del diritto di critica è un aspetto in perenne e continua evoluzione e oggetto di costante attenzione da parte della giurisprudenza anche molto recente.
Alice Gottani, Chiara Biscella
Fonti normative
Art. 21, Costituzione
Art. 51, Codice penale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 giugno 2018 n. 14727
Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 31/01/2018, n. 2357
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