Interruzione della gravidanza: qual è la legge in Italia?
L’interruzione di gravidanza è possibile quando v’è pericolo per la salute o vita della donna oppure malformazioni al feto. Vediamo come funziona.
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- L’interruzione di gravidanza in Italia
L’aborto volontario
L’aborto terapeutico - La disciplina europea sull’interruzione di gravidanza
- Fonti normative
1. L’interruzione di gravidanza in Italia
L’argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del diritto alla salute e, più precisamente, la disciplina italiana relativa all’interruzione di gravidanza.
L’interruzione di gravidanza è disciplinata dalla Legge 194/78, che prevede due tipologie:
- l’aborto volontario, possibile entro novanta giorni dal concepimento;
- l’aborto terapeutico, eseguibile oltre i novanta giorni.
La richiesta d’aborto, è compiuta dalla donna personalmente, salvo che essa sia
- minorenne, occorrendo il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Qualora nei primi tre mesi di gestazione sussistono motivi tali da impedire o sconsigliare il consulto dei genitori, oppure questi rifiutino l’assenso o siano in disaccordo tra loro, il medico della struttura, a cui si è rivolta la donna, è tenuto entro sette giorni, ad inviare una relazione al giudice tutelare, il quale a seguito dell’ascolto della donna sulla base delle sue motivazioni e della relazione medica può autorizzare l’interruzione di gravidanza.
Qualora l’intervento sia urgente per pericolo alla salute della minore, il medico, a prescindere dall’assenso dei genitori, ne certifica l’esistenza al fine di procedere immediatamente all’intervento.
- interdetta per infermità mentale. In tal caso l’interruzione di gravidanza può essere richiesta anche dal tutore o dal marito purché non separati, ma è necessaria comunque la conferma della donna stessa.
Successivamente, il medico è tenuto entro sette giorni ad inviare al giudice tutelare una relazione sulla domanda indicando il comportamento della donna e la specie d’infermità mentale e, ove espresso, anche il parere del tutore.
Il giudice emana il provvedimento entro cinque giorni, ascoltando ove necessario gli interessati.
1.1 L’aborto volontario
Gli articoli 4 e 5 della Legge 194/78, disciplinano l’aborto volontario, che può essere eseguito nei primi novanta giorni dal concepimento, in presenza di circostanze, tali da porre in pericolo, la salute fisica o psichica della donna, qualora proseguisse la gravidanza oppure a seguito del parto o per la maternità stessa, a causa:
- del suo stato di salute;
- delle sue condizioni economiche oppure sociali o familiari;
- delle circostanze in cui è avvenuto il concepimento;
- per la previsione di malformazioni oppure anomalie al feto.
In tal caso, la donna può, rivolgersi al medico di fiducia oppure ad un consultorio pubblico nonché presso una struttura ospedaliera abilitata.
L’articolo 5 della Legge 194/78, disciplina l’assistenza da assicurare alla donna, prevedendo che i consultori e le strutture sanitarie, devono indicare alla richiedente ed al padre del concepito, ove consentito dalla donna stessa:
- le soluzioni ai problemi relativi alla gravidanza;
- favorire la risoluzione delle possibili cause ostative alla gravidanza, specie laddove, esse si riferiscano agli effetti negativi, che la gravidanza comporterebbe sulle condizioni economiche, familiari o sociali della donna, proponendole, gli atti di sostegno, previsti sia prima che dopo il parto.
Analogamente, il medico di fiducia, al quale si rivolga la donna, per l’interruzione di gravidanza, è tenuto a discutere con essa ed il padre del concepito, ove consentito dalla donna stessa, dei motivi relativi all’interruzione di gravidanza, indicando i diritti e l’assistenza riconosciuti alla gestante.
Successivamente, il medico, a cui la donna si è rivolta, le rilascia un documento attestante la gravidanza e la richiesta d’aborto, invitando la donna stessa ad attendere sette giorni, per eventuali ripensamenti, salvo che il medico accerti l’esistenza di fattori che rendono urgente praticare l’interruzione stessa.
In tal caso, il medico, rilascia un certificato comprovante l’urgenza, con cui la donna può procedere immediatamente all’interruzione di gravidanza.
Trascorso il termine di sette giorni, sulla base del documento rilasciatole, la donna può presentarsi presso un ospedale o ambulatorio pubblico oppure un ente privato, per sottoporsi all’intervento di interruzione della gravidanza.
L’interruzione di gravidanza, effettuata presso le strutture pubbliche o private convenzionate, è completamente gratuita.
1.2 L’aborto terapeutico
L’aborto terapeutico, è disciplinato dagli articoli 6 e 7 della Legge 194/78, secondo cui, l’interruzione della gravidanza, può essere eseguita, successivamente al novantesimo giorno di gestazione, qualora:
- sussiste un grave pericolo per la vita della donna, a causa della gravidanza o del parto;
- sussistono anomalie o malformazioni del feto, tali da porre in pericolo la salute fisica o psichica della donna.
In quest’ultimo caso, il medico che accerta le patologie esistenti, ne dà comunicazione al direttore della struttura, salvo che incomba il pericolo per la vita della gestante, procedendo immediatamente all’intervento.
Qualora, il feto possa vivere autonomamente, l’aborto terapeutico, può essere eseguito, soltanto ove la gravidanza o il parto, possano mettere in pericolo la vita della donna, dovendo il medico, applicare ogni misura, atta a salvaguardare la vita del feto.
2. La disciplina europea sull’interruzione di gravidanza
All’interno dell’Unione Europea, escluso lo stato di Malta, in cui l’aborto è illegale, rischiando la donna, la pena della reclusione da 18 mesi a 3 anni, parimenti al medico che esegue l’intervento, punibile con la reclusione, fino a 4 anni e l’interdizione a vita dalla professione, gli altri paesi consentono l’aborto, seppure con tempistiche diverse:
- in Austria, Grecia e Germania, l’aborto è consentito entro tre mesi, successivamente, è possibile soltanto ove sussiste pericolo per la salute della donna oppure pericolo o danno al feto.
- in Belgio e Francia, è consentito entro la 12° settimana, successivamente soltanto se sussiste pericolo per la donna oppure una grave patologia al feto.
- in Spagna, entro la 12° settimana oppure entro la 22° se sussiste pericolo per la salute o vita della donna o malformazioni al feto.
- in Portogallo, è possibile entro la 10° settimana oppure entro la 12°, per pericoli di salute o malformazioni nonchè entro la 16° in caso di violenza sessuale. In caso di pericolo di morte della donna, non è previsto alcun limite.
- in Olanda, l’aborto, è possibile fin quando il feto, non sviluppi le funzioni vitali necessarie alla vita autonoma.
- in Inghilterra, l’aborto è possibile entro la 24° settimana, successivamente soltanto qualora sussiste pericolo per la salute della donna o del feto.
Roberto Ruocco
Fonti normative
Legge 22 Maggio 1978, n.194: Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
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