Divorzio breve: cosa fare se il coniuge non è d’accordo?
I coniugi, possono divorziare in tempi più brevi rispetto al passato, ricorrendo anche a procedure alternative al procedimento giudiziario. Tuttavia, in caso di dissenso di uno di essi, sarà necessario ricorrere al divorzio giudiziale. Vediamo come funziona.
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1. Cos'è il divorzio breve
L'argomento di oggi riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente, la disciplina relativa al divorzio breve e l’ipotesi in cui il coniuge sia in disaccordo sul divorzio medesimo.
Il divorzio breve è l’istituto introdotto in Italia nel 2015 con il quale è possibile mettere fine al vincolo matrimoniale dopo 6 mesi di separazione.
La Legge n. 55/2015 infatti, ha riformato la disciplina relativa al divorzio abbreviando i tempi necessari per porre fine al matrimonio tra i coniugi.
In precedenza, i coniugi dovevano attendere tre anni dalla separazione per poter divorziare, mentre oggi con il divorzio breve, è previsto che la richiesta può essere presentata quando, dall’udienza di comparizione di coniugi dinanzi al presidente del tribunale, siano trascorsi:
- sei mesi, in caso di separazione consensuale;
- un anno, in caso di separazione giudiziale.
Accanto al divorzio breve, sono stati introdotti alcuni strumenti di risoluzione della controversia matrimoniale alternativi al procedimento giudiziario, e cioè la negoziazione assistita da uno o più avvocati e le dichiarazioni rilasciate all’ufficiale di stato civile.
L'accordo di negoziazione assistita è un atto formale scritto che viene presentato al pubblico ministero dopo 6 mesi dall'accordo di separazione, attraverso il quale i coniugi con l’assistenza di uno o più avvocati, pongono fine consensualmente al loro matrimonio.
La richiesta di divorzio può essere presentata anche dopo soli sei mesi dalla separazione consensuale, dinanzi al sindaco del comune di residenza o trascrizione del matrimonio, dichiarando entrambi i coniugi la loro volontà di procedere al divorzio e confermando l’intenzione di porre fine al vincolo coniugale nei successivi trenta giorni.
Occorre evidenziare, che sia il divorzio congiunto dinanzi all’autorità giudiziaria, che la risoluzione stragiudiziale del matrimonio attraverso la negoziazione assistita o l’accordo davanti al sindaco, presuppongono la comune intenzione di entrambi i coniugi di procedere al divorzio, viceversa nell'ipotesi del coniuge in disaccordo, sarà necessario ricorrere al divorzio giudiziale.
1.1 Il divorzio giudiziale
Il divorzio giudiziale è la procedura necessaria per porre termine al vincolo coniugale, a seguito della separazione avvenuta tra i coniugi, qualora uno di essi non abbia intenzione di divorziare oppure manchi l’accordo tra i coniugi medesimi, relativamente alle condizioni personali e patrimoniali tra loro intercorrenti oppure sull’affidamento e mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente.
In questi casi, il coniuge che intende divorziare, dovrà attraverso l’assistenza di un avvocato, ricorrere dinanzi al tribunale dell’ultima residenza comune dei coniugi, oppure in mancanza al tribunale di residenza o domicilio del convenuto e qualora egli sia irreperibile o residente all’estero, il ricorso va proposto dinanzi al tribunale ove risiede o abbia il domicilio, il coniuge ricorrente.
Anche per il divorzio giudiziale, si applicano i tempi previsti per il divorzio breve, potendo procedere quando siano trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale oppure un anno in caso di separazione giudiziale.
Il ricorso deve contenere gli elementi a sostegno della richiesta di divorzio ed indicare l’eventuale presenza di figli della coppia.
I coniugi, assistiti dai rispettivi difensori, sono tenuti a comparire dinanzi al presidente del tribunale, all’udienza da questi fissata, a seguito del deposito del ricorso introduttivo, al fine di essere ascoltati del presidente stesso, prima separatamente e poi congiuntamente, per tentarne la loro conciliazione.
In caso negativo, il presidente del tribunale, rinvia il procedimento dinanzi al giudice istruttore, per il proseguimento della causa nel merito, adottando i provvedimenti ritenuti necessari, nell'interesse di entrambi i coniugi ed i figli, ove presenti, assegnando alle parti il termine per integrare i rispettivi atti difensivi.
Successivamente, ognuno dei coniugi, è tenuto a chiedere l’ammissione dei mezzi probatori, necessari a dimostrare le rispettive ragioni.
Il giudice, provvede con ordinanza, indicando i mezzi ammessi e l’udienza per l’espletamento delle prove medesime, e alla loro conclusione, emetterà la sentenza di scioglimento del vincolo coniugale o di cessazione degli effetti civili, a seconda che si tratti di matrimonio civile o religioso, contro la quale è possibile proporre appello nei tempi ordinari.
Roberto Ruocco
Fonti normative
Legge 1 Dicembre 1970, n° 898: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
Legge 6 maggio 2015, n. 55: Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché' di comunione tra i coniugi.
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