Cosa possono fare i minori a 14 e 16 anni in Italia? Legge e protezione

Scopri quali sono le attività legalmente permesse e le restrizioni applicate ai minori tra i 14 e i 16 anni in Italia. Leggi il nostro articolo approfondito per informazioni dettagliate

Cosa si può fare a 14 anni in italia?

Al fine di rispondere al presente quesito ed a quello formulato nel paragrafo seguente è d’uopo tenere in considerazione il disposto dell’articolo 609-quater c.p., che prevede e punisce il reato di atti sessuali con minorenne. Tale disposizione, peraltro, al comma primo è volta ad equiparare le conseguenze giuridiche applicabili in punto di disciplina tra il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. e il delitto di atti sessuali con minorenne. Nel dettaglio prevede che soggiace alla pena fissata dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo compie atti sessuali con una persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici.

Da tale previsione si può evincere in maniera chiara che il consenso eventualmente prestato dal soggetto infraquattordicenne non può essere mai considerato valido ed efficace al fine di scriminare il comportamento del soggetto maggiorenne che compia con lui atti sessuali. L’intento legislativo è quello di tutelare la sana crescita e maturazione psico-fisica degli infraquattordicenni, supponendo che il compimento di atti sessuali prima di tale età siano, in ogni caso, frutto di un consenso viziato, in quanto non pienamente consapevole.

E’ fatta eccezione per l’ipotesi in cui il soggetto, almeno tredicenne, compia atti sessuali consensuali (e, quindi, non caratterizzati dall’esercizio da parte del partner di violenza, minaccia ovvero abuso di autorità) con un altro minorenne quando la differenza di età tra i due non sia superiore a quattro anni. Pertanto, in linea tendenziale e salvo l’eccezione appena vista e quelle che si vedranno nel paragrafo seguente, affinché un soggetto possa prestare un consenso valido in riferimento alla fattispecie in esame è necessario che abbia compiuto almeno quattordici anni.

Cosa si può fare a 16 anni in italia?

L’articolo 609-quater prevede alcune eccezioni che innalzano l’età alla quale è possibile che il soggetto minorenne presti consenso valido al fine di legittimare il compimento di atti sessuali con altri soggetti maggiorenni. Ciò sta a significare che, qualora il fatto sia commesso, in presenza delle circostanze che si vedranno a breve, da parte di un soggetto maggiorenne nei confronti di un minore di età inferiore di anni sedici mantiene la propria caratteristica di illiceità ed antigiuridicità anche qualora il minorenne abbia prestato consenso.

Tale innalzamento dell’età è dovuto alle particolari condizioni in cui si svolge il fatto e, in particolar modo, dalle relazioni intercorrenti tra i soggetti, in ragione del particolare legame tra gli stessi astrattamente idoneo a creare un particolare stato di soggezione volto a suscitare la prestazione di un consenso viziato. Tali casistiche si possono così riassumere:

  • Ascendente: Può essere coinvolto in abusi di potere sulla base della propria posizione ascendente.
  • Genitore (anche adottivo): Può abusare dei propri poteri, specie quando coinvolto nella custodia diretta del minore.
  • Convivente: Incluso come potenziale colpevole se ha una relazione di convivenza con il minore, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.
  • Tutore: Persona incaricata della tutela legale del minore, con possibilità di abusare dei poteri concessi dalla posizione di tutore.
  • Altra persona a cui il minore è affidato: Qualsiasi individuo affidatario del minore, per vari motivi tra cui educazione e custodia, può potenzialmente commettere abusi.

Conseguenze penali

L'articolo 609-bis del Codice Penale italiano, richiamato dal successivo art. 609quater, disciplina le pene per chi commette atti sessuali con minori, stabilendo varie circostanze e le relative sanzioni. Chiunque, al di fuori delle eccezioni previste dall'articolo stesso, compia atti sessuali con una persona che:

  • Minore di quattordici anni: Indipendentemente dalle circostanze, un minore che non ha ancora compiuto quattordici anni è considerato incapace di dare un consenso valido agli atti sessuali.
  • Minore di sedici anni: In questo caso, la capacità di dare consenso è considerata invalida se il colpevole è:
    • Ascendente del minore, inclusi i genitori biologici o adottivi
    • Convivente di un ascendente o genitore, inclusi i conviventi di genitori biologici o adottivi
    • Tutore legale del minore
    • Altre persone a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia
    • Persone che hanno una relazione di convivenza con il minore, implicando una relazione continua e stabile

Al di fuori di queste situazioni, chiunque commetta atti sessuali con un minore che ha superato i sedici anni, sfruttando la propria posizione o autorità sulla vittima, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Se invece il reato è compiuto con un minore al di sotto dei quattordici anni, sfruttando la fiducia o l'autorità sull'individuo, la pena prevista è la reclusione fino a quattro anni. Le pene possono essere aggravate se:

  • Reato commesso in cambio di denaro o promesse di altro beneficio: Questa circostanza include situazioni in cui il reato è motivato da un guadagno finanziario o da altri vantaggi promessi.
  • Coinvolge più persone: Il reato è considerato più grave quando più individui partecipano attivamente alla sua commissione.
  • Perpetrato da membri di un'associazione criminale per favorirne le attività: Quando il reato è commesso da membri di un'organizzazione criminale con l'intento di supportare o estendere le operazioni dell'organizzazione.
  • Il minore subisce gravi danni a causa della ripetizione dei fatti: L'aggravamento si verifica quando il minore subisce danni significativi, fisici o psicologici, a causa della ripetizione del reato.
  • Mette il minore in pericolo di vita: Questa circostanza è rilevante quando il reato espone il minore a un rischio immediato di morte.

Tuttavia, un minore che, al di fuori delle situazioni previste dall'articolo 609-bis, commetta atti sessuali con un altro minore che ha compiuto tredici anni, non è perseguibile penalmente se la differenza di età tra i due non supera i quattro anni. In casi di minore gravità, la pena può essere ridotta fino a due terzi. Se la vittima ha meno di dieci anni, si applica una pena specifica come previsto dall'articolo 609 ter del Codice Penale.

Conclusioni

L'analisi dell'articolo 609-bis del Codice Penale italiano e delle relative disposizioni evidenzia l'importanza cruciale che la legislazione attribuisce alla protezione dei minori contro gli abusi sessuali. Le norme stabiliscono chiari confini e sanzioni per coloro che commettono atti sessuali con minori, garantendo che il consenso sessuale sia prestato in modo libero e consapevole e che i minori siano protetti da influenze coercitive o abusive.

Le pene previste per la violazione di queste disposizioni riflettono la gravità del reato e mirano a punire severamente coloro che sfruttano la vulnerabilità dei minori per scopi sessuali. L'articolo 609-bis fornisce inoltre una serie di circostanze aggravanti che possono portare ad un aumento delle pene, come l'abuso di potere, il coinvolgimento in associazioni criminali o il pericolo di vita per il minore. Tuttavia, la legge riconosce anche situazioni in cui un minore potrebbe commettere atti sessuali con un altro minore, prevedendo in tal caso un'attenuazione della responsabilità penale in base alla differenza di età tra i soggetti coinvolti.

In definitiva, le disposizioni legislative in materia di età del consenso sessuale mirano a garantire il pieno rispetto dei diritti e del benessere dei minori, creando un quadro giuridico che protegga efficacemente i più vulnerabili nella società. Tuttavia, resta fondamentale un costante monitoraggio e un'educazione adeguata per prevenire e contrastare gli abusi sessuali nei confronti dei minori, assicurando loro un ambiente sicuro e protetto per crescere e svilupparsi.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...