Come richiedere un risarcimento danni

In cosa consiste il risarcimento del danno, quando può essere richiesto e quali sono i danni risarcibili.

1. Risarcimento danno: i requisiti

Il danno può essere risarcito se il pregiudizio alla posizione altrui non è giustificato da una norma che impone o consente un determinato comportamento. Il danno, cioè, deve essere “ingiusto”.
Il danno può poi derivare da un comportamento tra due soggetti che non sono legati da alcun rapporto precedente. In tal caso, il danneggiato, per potere ottenere il risarcimento, dovrà provare la colpa dell'agente dimostrando l'esistenza di un danno, il fatto che il danno deriva dal comportamento di un terzo e che questo comportamento è stato negligente.

Se invece il danno è conseguenza dell'inadempimento di un contratto, il danneggiato potrà limitarsi a contestare alla controparte una condotta negligente provando che da questo comportamento è derivato un danno. Sarà poi compito dell’altra parte provare di avere eseguito correttamente gli obblighi che derivavano dal contratto.

È sempre necessario ai fini del risarcimento che il danno sia conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante. Per questo motivo chi intende richiedere il risarcimento deve sempre dimostrare che il pregiudizio si trova in rapporto di causa-effetto rispetto alla condotta del danneggiante (prova del nesso causale). 

Il danno va in ogni caso dimostrato sia sotto il profilo della sua sussistenza sia sotto il profilo della sua quantificazioneNel caso in cui non sia possibile quantificare il danno, sarà il Giudice adito a procederà alla quantificazione.

Ricapitolando, per chiedere il risarcimento del danno, bisogna dimostrare:

  • di aver subito un danno;
  • che c’è stato un comportamento illecito di un’altra persona;
  • che il danno dipende unicamente o prevalentemente dal suddetto comportamento illecito
    e non da altre cause;
  • l’entità del danno (utile ai fini della quantificazione del risarcimento)

2. Come chiedere il risarcimento danni?

Nel caso in cui il rapporto tra il danneggiante e il danneggiato deriva dall’inadempimento di un contratto è indispensabile un atto di costituzione in mora, atto che invece non lo è nel caso in cui tra le parti non ci sia un rapporto contrattuale.

In ogni caso, è sempre opportuno inviare una diffida per tentare una soluzione bonaria della vicenda.

La diffida dovrà contenere:

  • la descrizione del fatto e del danno;
  • le cause attribuibili alla colpa altrui;
  • le conseguenze riportate;
  • la quantificazione del danno.
La richiesta di risarcimento va inviata con una comunicazione che garantisca la prova del ricevimento e quindi a  mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec (posta elettronica certificata).

3. Entro quanto tempo chiedere il risarcimento del danno?

Il termine di prescrizione entro il quale chiedere il risarcimento danni è:

  • 10 anni: se il danno deriva dall’inadempimento di un contratto;
  • 5 anni: se il danno deriva da un fatto illecito;
  • 2 anni: se la richiesta di risarcimento viene presentata a una compagnia assicurativa.
 
Ogni lettera di diffida inviata prima della scadenza della prescrizione interrompe il suddetto termine e lo fa ripartire da capo.

4. Risarcimento del danno e l’indennizzo

Il risarcimento si distingue dall'indennizzo. Il risarcimento, come già visto, è l'attività imposta dalla legge volta a riparare un danno ingiusto. L'indennizzo, invece, è previsto nei casi in cui non viene causato un danno ingiusto da cui deriva l’obbligo di risarcire i pregiudizi creati, ma la legge ritiene comunque opportuno che il soggetto leso riceva una somma per equilibrare una situazione che rischierebbe di diventare ingiusta.

5. Risarcimento danni: tipologie di danno

Le voci di danno che possono essere risarcite sono diverse. Prima di tutto è possibile distinguere tra danno patrimoniale e non patrimoniale.  

5.1 Danno patrimoniale e non patrimoniale

Si definisce danno patrimoniale la lesione che un soggetto subisce al proprio patrimonio e che è immediatamente e naturalmente valutabile in termini monetari.

Quando si parla di danno patrimoniale si distingue tra:
  • danno emergente: effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato;
  • lucro cessante: mancato guadagno del danneggiato.
Il danno non patrimoniale, invece, consiste nella lesione di un bene della vita che non può essere oggetto di quantificazione economica (la salute, la vita di relazione, il dolore per la perdita di una persona cara, ecc.).
Quindi, il danno è non patrimoniale quando:
  • il soggetto patisce un danno a seguito della violazione di un valore della personalità umana;
  • non è suscettibile di diretta valutazione economica, ma di valutazione equitativa.
La possibilità di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale è disciplinata dall'art. 2059 c.c. che consiste nel risarcimento dei soli pregiudizi che seguono alla lesione di una posizione riguardante la persona e che trova un riconoscimento nella Costituzione.
 
Nel danno non patrimoniale rientrano:
  • il danno biologico: è il danno alla salute e all’integrità psichico fisica riportato da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui (doloso o colposo). Consiste, quindi, nelle ripercussioni negative sulla complessiva qualità della vita del soggetto offeso, causate dalla lesione della salute.  La quantificazione avviene sulla base di apposite tabelle, quelle del Tribunale di Milano o di Roma;
  • il danno morale: è la sofferenza psicologica che il danneggiato è costretto a patire in conseguenza del fatto illecito.
  • danno esistenziale: è lo sconvolgimento nella vita quotidiana determinato dal fatto illecito altrui.
 

Fonti normative


Art. 2043 c.c.
Art. 2059 c.c.

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