Regioni italiane a statuto speciale

Nel prosieguo si analizzeranno, in particolare, le caratteristiche proprie di tale ultima categoria di regioni e tali da differenziarle dalle regioni a statuto ordinario, premettendo che gli statuti delle regioni a statuto speciale sono stati approvati nei primi mesi del 1948, con l’esclusione di quello del Friuli Venezia Giulia che è stato approvato solo nel 1963.

L’organizzazione costituzionale italiana si struttura attraverso la previsione, accanto agli apparati dello Stato centrale, di un complesso sistema di autonomie regionali e locali. Per quanto attiene, in particolare, alle regioni, esse sono state istituite con la Costituzione italiana, entrata in vigore l’1 gennaio 1948, nonostante esse non siano entrate in funzione subito, dal momento che, salvo quelli delle regioni a statuto speciale che avevano una storia a sé stante, i primi consigli regionali non sono stati eletti fino al 1970.

Come presumibilmente è noto ai più sono state previste 20 regioni, di cui 15 assoggettate allo statuto ordinario e cinque allo statuto speciale.

Nel prosieguo si analizzeranno, in particolare, le caratteristiche proprie di tale ultima categoria di regioni e tali da differenziarle dalle regioni a statuto ordinario, premettendo che gli statuti delle regioni a statuto speciale sono stati approvati nei primi mesi del 1948, con l’esclusione di quello del Friuli Venezia Giulia che è stato approvato solo nel 1963.

Perché in Italia ci sono regioni a statuto speciale?

Prima di ogni altra cosa sembra opportuno domandarsi quali siano le motivazioni proprie della previsione delle regioni a statuto speciale. Orbene, in proposito occorre rammentare che le spinte motivazionali poste alla base della previsione dello statuto speciale di talune ragioni italiane sono molteplici e differenziate, ma traggono origine tutte principalmente dalla situazione storico-socioeconomica-identitaria sorta a seguito della fine del secondo conflitto mondiale e, pertanto, nella seconda metà degli anni Quaranta del secolo scorso.

In quel contesto storico, infatti, potevano essere distinte sul piano nazionale alcune tipologie di culture di stampo sub-nazionale di cui alcune connotate dalla dominanza dell’elemento etnolinguistico e della sua collocazione geopolitica, alcune in quanto si configuravano come espressioni delle comunità locali radicate sul territorio, talune essendo connotate da una connotazione politico-territoriale peculiare ed, infine, altre in quanto espressione di una netta frattura tra Settentrione e Meridione.

Il fil rouge che, peraltro, univa tra loro tutte le autonomie regionali era identificato in un senso di forte malessere o di risentimento nutrito dalle popolazioni locali nei confronti delle istituzioni centrali, con la conseguente espressione di tendenze al separatismo, irredentismo, annessionismo di territori che erano da tempo contesi a livello internazionale. T

ra i fattori principali che entrano in gioco al fine del riconoscimento delle regioni a statuto speciale si evidenziano il carattere plurietnico-linguistico, la collocazione geopolitica a ridosso dei confini internazionale, la natura insulare che rendeva ai tempi non particolarmente agevole i rapporti con la zona continentale, in uno con le tendenze separatiste.

E’, in definitiva, agevole constatare come la previsione di ragioni a statuto speciale rinvenga la propria giustificazione in una molteplicità di fattori di carattere storico, oltre che territoriale e legati a spinte autonomistiche.

Quali sono le regioni a statuto speciale?

Come si è già avuto modo di anticipare nell’introduzione della presente trattazione le regioni a statuto speciale previste in Italia sono 5 (ossia un quarto di quelle totali previste dalla Costituzione) e sono le seguenti:

  1. Valle d’Aosta;
  2. Trentino-Alto Adige (a sua volta suddiviso nelle province autonome di Trento e Bolzano);
  3. Friuli-Venezia Giulia;
  4. Sicilia;
  5. Sardegna.

Cosa possono fare le regioni a statuto speciale?

Le regioni a statuto speciale si caratterizzano, innanzitutto, per il fatto che godono di particolari forme e condizioni di autonomia, fissate per ciascuna dal proprio statuto regionale, il quale provvede, inoltre, a disciplinare le competenze esclusive concesse alla regione. In proposito sembra, innanzitutto, opportuno premettere che lo statuto speciale viene adottato con legge costituzionale, così come con legge costituzionale deve essere approvata ogni modifica allo stesso.

Giunti a questo punto, occorre evidenziare che le regioni a statuto speciale godono di autonomia:

  • legislativa: vengono previste, infatti, una potestà legislativa esclusiva (nelle materie diverse da quelle di legislazione esclusiva dello Stato specificamente previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 comma 2 Cost. oltre che da quelle considerate dalla medesima norma come di potestà legislativa concorrente), una potestà legislativa concorrente salvo che per i principi fondamentali sempre riservati allo Stato centrale (rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale) ed una potestà integrativa e attuativa che consente alle regioni di legiferare in alcune materie e riservando le materie residuali allo Stato;
  • amministrativa: vige in materia il principio secondo il quale le regioni a statuto speciale hanno competenze amministrativa in tutte le materia in cui le è concesso esercitare la potestà legislativa;
  • finanziaria: le regioni a statuto speciale godono, tra l’altro di peculiari privilegi in punto di finanza regionale, considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome possono istituire con legge regionale tributi propri e che è data loro la possibilità di trattenere, in misura variabile (dal 5% al 100%) in ragione della singola regione, una percentuale dei tributi erariali riscossi a livello locale.

Conclusione

Per concludere si può evidenziare che gli interventi legislativi degli ultimi decenni, in specie quello di modifica del titolo V della Costituzione, hanno tendenzialmente condotto ad una sempre maggiore autonomia rispetto allo Stato centrale di tutte le regioni, con la conseguenza che le caratteristiche distintive rammentate al paragrafo precedente si sono andate leggermente affievolendo.

Nulla esclude, peraltro, che con il trascorrere del tempo esse vengano meno del tutto, privando, pertanto, le regioni a statuto speciale della propria ragion d’essere.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...