Base giuridica, in breve
L'art. 337-ter c.c., introdotto dalla riforma sull'affido condiviso (L. 54/2006) e poi coordinato con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), stabilisce che il giudice determina l'assegno di mantenimento per i figli tenendo conto di cinque criteri: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza con ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da ciascuno.
Non esiste una formula matematica fissata dalla legge. La norma indica criteri di valutazione, non un algoritmo: il giudice (o le parti, in sede di accordo) li applica con ampia discrezionalità al caso concreto, e tribunali diversi possono arrivare a importi diversi per situazioni economicamente simili. Alcuni Tribunali pubblicano tabelle orientative interne per uso dei propri magistrati, ma non hanno valore di legge e non sono vincolanti per gli altri uffici giudiziari.
Questa pagina fornisce una stima automatica basata su uno schema di calcolo comunemente usato in pratica come primo orientamento (costo medio del figlio ripartito per reddito e corretto per i tempi di permanenza) — non un parere legale e non un valore che un giudice è tenuto a riconoscere.