Ti trovi alla stazione aeroportuale, sei in attesa del tuo volo per lavoro oppure per la tanto attesa e desiderata vacanza, ma niente, qualcosa non va, il volo ritarda rispetto alla tabella di marcia, ore dopo ore, fino addirittura a poter essere cancellato. A questo punto ritieni sacrosanto il diritto di ottenere quanto meno il rimborso e/o indennizzo del biglietto di viaggio pagato, e dunque proponi il reclamo alla compagnia, ma questa non da segni di vita, non degnando di risponderti o peggio ancora si rifiuta di rimborsarti. Cosa fare? Vediamo di seguito la soluzione. Si parte!
Come ottenere un adeguato rimborso quando il rimborso offerto per un volo è inferiore a quanto dovuto
La principale normativa di riferimento a livello europeo, per quanto attiene i voli, è data dal Regolamento (CE) n. 261/2004, il quale disciplina le regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri nei casi indicati all’art. 1 del Regolamento medesimo, che prevede i diritti minimi dei passeggeri in caso di: a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti; b) cancellazione del volo; c) ritardo del volo.
Per ognuna delle ipotesi elencate il Regolamento prevede un tipo di indennizzo o rimborso, che varia in basa ai km di percorrenza della tratta:
- 250 € per le tratte inferiori o pari a 1.500 km;
- 400 € per tutte le tratte intracomunitarie oltre 1.500 km e fino a 3.500 km;
- 600 € per le tratte non comprese tra quelle sopra indicate.
Allora, se ti è capitato di rientrare in una delle situazioni suddette, ossia hai presentato reclamo diretto alla compagnia (entro 2 anni dall’evento) per richiedere il dovuto rimborso, e se leggi questo articolo con particolare interesse molto probabilmente è perché dopo il reclamo non hai avuto soddisfazione, in quanto: 1) non hai ricevuto risposta/mancato rimborso; 2) oppure ti hanno riconosciuto un indennizzo ritenuto da te modesto e inferiore rispetto al disagio subito; 3) o ti è stato del tutto negato.
Orbene, se rientri nell’ipotesi numero 2), cioè di rimborso inferiore al dovuto, perché ad esempio non corrisponde ai parametri poc’anzi visti e riconosciuti dal Regolamento n. 261/2004, puoi agire seguendo due strade di cui una non esclude l’altra, ovverosia: con un reclamo all’ENAC e/o con l’azione giudiziaria, chiedendo l’intervento del giudice per ottenere una sentenza a te favorevole.
Reclamo all’ENAC
L’ ENAC è l’acronimo di Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, un organismo preposto a vigilare sull’osservanza del Regolamento (CE) 261/2004 quando i disservizi si verificano: a) in partenza da un aeroporto italiano con una compagnia aerea di qualsiasi nazionalità (sia UE che extra UE); b) in arrivo su un aeroporto italiano per un volo con una compagnia aerea comunitaria in partenza da un Paese terzo (extra UE), con destinazione un aeroporto italiano; c) per voli in partenza da Stati dell’unione Europea (UE) con destinazione aeroporti situati sul territorio dell'UE, con qualunque tipo di compagnia (comunitaria o extracomunitaria) dello Stato UE da cui il volo è partito; d) per voli in partenza da Stati al di fuori dell’Unione Europea con destinazione aeroporti situati sul territorio dell'UE il reclamo può essere presentato direttamente all'Organismo Nazionale Responsabile in cui il volo è atterrato.
Il reclamo all’ENAC si presenta in modalità on-line, attraverso un modulo da compilare anche personalmente, non occorre l’assistenza di terzi (es. avvocati), ma nulla vieta di affidare l’incombenza ad un legale. Una volta depositato il ricorso, tuttavia, il suo unico scopo è quello di consentire all’Enac la verifica delle violazioni del detto Regolamento comunitario, con la conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie alla compagnia responsabile, inducendo così la stessa a migliorare i suoi servizi. Nulla di più, per cui nessuna assistenza, rimborso o risarcimento sarà possibile ottenere.
Azione giudiziale
Per ottenere il rimborso nella misura dovuta, e perché no anche il risarcimento dei danni subiti (si pensi al mancato viaggio di lavoro che ha compromesso un affare importante), dovremo agire per le vie legali. A seguito di un recente intervento legislativo, non è possibile proporre direttamente ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato prima esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, attraverso le c.d. procedure ADR (Alternative Dispute Resolution). In tal caso, l’intervento di un buon avvocato è imprescindibile e per trovarne uno affidabile non ti resta che consultare il nostro sito compilando nell’apposita sezione le tue domande di interesse e verrai immediatamente contattato.
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