I contratti bancari e quelli conclusi tramite gli intermediari bancari, tra i quali si annoverano i contratti di prestito, rivestono generalmente la qualità di contratti di durata e si caratterizzano per il fatto che gli istituti di credito hanno, nel corso della fase esecutiva, la facoltà di modificare anche, su iniziativa unilaterale, le condizioni della pattuizione originaria, purché ciò avvenga nei limiti imposti dalla legge. In particolare, è d’uopo premettere che le modalità attraverso le quali gli istituti di credito (i.e. le banche) e gli intermediari finanziari possono adottare e, conseguentemente, applicare in concreto modifiche unilaterali ai contratti finanziari in corso di esecuzione sono assoggettate a strette verifiche da parte della Banca d’Italia.
Di seguito si tenterà di riepilogare sinteticamente i diritti che la legge riconosce ai clienti degli istituti di credito in caso di modifiche unilaterali adottate da questi ultimi. In proposito, sembra opportuno sottolineare, innanzitutto, che la disciplina vigente dispone nel senso che banche e istituti finanziari che intendano modificare unilateralmente le condizioni dei contratti di prestito in corso di esecuzione hanno l’obbligo, in primis, di trasmettere al cliente formale comunicazione preventiva nella quale esponga non solo quali siano le modifiche che si intendono apportare al contratto, ma anche di esplicitare le ragioni che sono state poste a fondamento di tale decisione (c.d. giustificato motivo) nonché di indicare in maniera puntuale la data esatta dell’entrata in vigore delle modifiche apportate al rapporto.
Tale comunicazione avviene generalmente mediante missiva trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, i cui effetti ricorrono, per quanto si dirà di seguito, dalla data in cui il plico viene consegnato al destinatario (farà fede la data in cui il ricevente ha apposto sottoscrizione per accettazione del plico). La facoltà di apportare modifiche unilaterali da parte dell’istituto di credito deve, in ogni caso, essere puntualmente prevista nelle condizioni generali del contratto ed è assoggettata alla necessaria specifica approvazione per iscritto. Ove anche solo una delle due condizioni di cui si è detto non sia rispettata gli istituti di credito non possono apportare modifiche unilaterali e qualora, invece, lo facciano le modifiche di cui si è detto sono considerate, per l’effetto, invalide ab origine. Ulteriore previsione posta a tutela del cliente dell’istituto di credito è quella che sancisce la necessità che a questi vengano comunicate le modifiche unilateralmente previste al contratto con un congruo preavviso, di norma non inferiore a due mesi da quello dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Tali comunicazioni, inoltre, in aggiunta, come si è già avuto modo di evidenziare, alla richiesta forma scritta ad substantiam, debbono esplicitare in maniera chiara la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e ciò in modo tale da non far sorgere dubbio interpretativo alcuno circa la natura e la finalità del documento. Vi sono, peraltro, ipotesi affatto peculiari per le ipotesi di contratti bancari aventi durata determinata. Si suole in proposito distinguere tra: contratti stipulati con clienti che assumono la qualifica di consumatore o di microimpresa per i quali non è mai consentita la modifica unilaterale dei tassi di interesse; contratti stipulati con clienti diversi da quelli indicati al punto precedente per i quali la modifica unilaterale dei tassi è ammessa esclusivamente all’occorrenza delle ipotesi previste dalle disposizioni approvate per iscritto dal cliente.
L’adempimento degli obblighi sin qui descritti risponde alla ratio di consentire al cliente dell’istituto di credito di valutare in maniera adeguata le modifiche unilaterali proposte e verificare se rispondano alle proprie esigente concrete ovvero di valutare l’opportunità di cercare soluzioni diverse e alternative. Se le modifiche proposte hanno carattere peggiorativo e non siano rispettati gli adempimenti di cui sopra non possono essere considerate efficaci nei confronti del cliente.
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