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    Danno alle cose durante il viaggio

      

    Può capitare che durante un viaggio sul volo o sulla percorrenza della tratta dei treni, ovvero, e comunque, all’interno di un aereo o di un treno subiamo danni alle nostre cose che trasportiamo (es. il bagaglio e il suo contenuto) che ci comportano una perdita economicamente apprezzabile. In questo caso, ci chiediamo se possiamo ottenere un indennizzo o comunque un risarcimento in forma pecuniaria di ciò che si è danneggiato. Vediamo di seguito cosa possiamo fare per ottenere un equo indennizzo o risarcimento che sia, per inadempienze delle compagnie

    Danno alle cose durante il viaggio: come gestire danni materiali

    La legge prevede che il vettore (cioè colui che effettua il trasporto) risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La legge, dunque, prevede una presunzione di colpevolezza e responsabilità in capo al vettore. Ciò equivale a dire che, per il solo fatto che l’evento di danno alle cose si sia verificato durante la tratta o comunque all’interno del mezzo di trasporto, fa ritenere responsabile il trasportatore.

     

    Questa regola vale sia per il trasporto ferroviario, che aereo, che sono oggetto del presente tema. Tra l’altro, nelle ipotesi di volo, vige finanche una Convenzione internazionale firmata a Montreal nel 1999, che ribadisce anche per questo tipo di viaggi la regola base della presunzione di responsabilità del vettore (artt. 17 e 18).

    Ma cosa significa esattamente questa presunzione per il viaggiatore danneggiato?

    Significa che egli dovrà solo dimostrare l’esistenza del contratto di trasporto (occhio a conservare il biglietto!) e di aver subito un danno alle cose durante la fase del trasporto – che va dall’entrata (c.d. imbarco) all’uscita dal treno (c.d. sbarco) – e che tale danno è imputabile al treno o aereo stesso stesso. Nessuna altra prova dovrà fornire ai fini del risarcimento. E la compagnia aerea o ferroviaria invece? La compagnia potrà evitare il risarcimento solo se prova che l’evento non è imputabile alla stessa, nel senso che il danno alle cose del passeggero non è dipeso da una sua colpa, avendo adottato tutte le possibili misure di precauzionali atti ad evitare danneggiamenti a cose e persone.

     

    Ciò che rileva per essere esonerata da colpe è che dimostri l’esistenza di misure di sicurezza o, a seconda dei casi, che il disservizio o un malfunzionamento che ha determinato l’evento, non sia dipeso a carenza di manutenzione o imperizia e negligenza. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco.

     

    Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati. Si ricordi, infatti, che vige un dovere di cooperazione del passeggero che deve attenersi alle norme di sicurezza stabilite dalla compagnia di trasporto al fine di evitare il determinarsi di danni a cose e persone. Facciamo un esempio per meglio comprendere la differenza di imputazione della colpa: Supponiamo che nella fase di sbarco da un volo non ritroviamo il nostro bagaglio o lo troviamo aperto con oggetti mancanti, o danneggiato e con esso anche ciò che vi era all’interno. Ecco che, in questo caso, l’evento sarà imputabile ad una negligenza, imprudenza o comunque ad un disservizio, nella custodia degli oggetti, è dunque per colpa del vettore si è verificato un danno, salvo che quest’ultimo non provi che il danneggiamento è stata la conseguenza di un fatto del tutto imprevedibile e fortuito.

     

    Quanto all’azione di responsabilità per ottenere il risarcimento dei danni contro l’impresa di trasporto deve essere necessariamente intrapresa entro due anni per i viaggi aerei dalla data in cui il volo aereo è o avrebbe dovuto arrivare a destinazione. Il danneggiato ha diritto ad un versamento anticipato a copertura delle esigenze economiche di pronta definizione. Per i trasporti ferroviari il termine è di 1 anno. Le procedure azionabili sono il reclamo interno alla compagnia e, in caso di esito negativo, un’azione legale. Trattandosi, in generale, di rapporto di natura contrattuale, il danno risarcibile, è sia il danno patrimoniale, che non patrimoniale (danni morali).

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