Rottamazione cartelle esattoriali

La nuova rottamazione delle cartelle prevista dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 consentirà ai contribuenti di pagare l’importo del debito al netto delle sanzioni e degli interessi dovuti. Il grande numero delle istanze inviate ha portato il Governo a pensare di riaprire i termini di domanda già scaduti il 30 aprile 2019.

rottamazione cartelle 2019

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1. Che cosa è la Rottamazione Fiscale?

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto la possibilità, per i contribuenti più in difficoltà economiche, di regolarizzare il mancato pagamento delle imposte oggetto delle cartelle di pagamento notificate dal 2000 al 2017, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Si tratta di una delle parti che compongono il progetto della pace fiscale e che prende il nome di rottamazione ter.

In base al Decreto Fiscale 2019 il debito dovrà essere pagato in modalità integrale e lo sconto riguarderà soltanto sanzioni e interessi. Il saldo e stralcio parziale del debito, invece, è possibile solo per i contribuenti con ISEE fino a 20.000 euro, che potranno regolarizzare il mancato pagamento delle imposte pagando solo una parte del debito, sulla base di 3 aliquote (16% - 20% - 35%) e di 3 scaglioni di reddito ISEE (inferiore ad € 8.500,00; fino ad € 12.500,00; massimo € 20.000,00).

2. Come funziona la rottamazione delle cartelle esattoriali

Le cartelle ammesse alla rottamazione ter sono quelle emesse tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Con la presentazione della domanda di rottamazione sarà possibile pagare in 18 rate spalmate in cinque anni, con due scadenze nell’anno 2019 (al 31 luglio e al 30 novembre) e quattro dal 2020 al 2023 (28 febbraio; 31 maggio; 31 luglio; 30 novembre).

Con l’adesione alla rottamazione si dovrà pagare la somma capitale e gli interessi iscritti a ruolo (nonché l’aggio, i diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale.

I pagamenti effettuati in ritardo ma entro un massimo di cinque giorni dalla data di scadenza della rata non decadranno dalla definizione agevolata. Inoltre, sono stati riammessi alla rottamazione delle cartelle anche coloro che non avevano regolarizzato entro il 7 dicembre i versamenti delle rate della rottamazione bis, cambiando le scadenze delle rate, che passano da 18 a 10. La prima rata dovrà essere pagata entro il 31 luglio, la seconda il 30 novembre e le otto rate successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

3. Modalità di presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione

L’istanza di adesione alla Definizione Agevolata può essere presentata:

-ONLINE: compilando l’apposito form online del servizio “Fai D.A. te”. In questo caso, chi possiede le credenziali di accesso all’area riservata, non deve allegare alcuna documentazione ma è sufficiente compilare i vari campi richiesti e selezionare le cartelle che si intendono rottamare. Chi invece non possiede le credenziali di accesso all’area riservata, può comunque utilizzare il servizio “Fai D.A. te” ma, in fase di compilazione, dovrà allegare la documentazione di riconoscimento e anche l’apposita dichiarazione sostitutiva che si trova all’interno del form.

I contribuenti possono anche delegare un professionista di fiducia a trasmettere online la domanda di adesione con il servizio Equipro disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

-TRAMITE PEC: inviando alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento il Modello DA-2018 debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla documentazione di riconoscimento.

-ALLO SPORTELLO: consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato, unitamente alla documentazione di riconoscimento presso gli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale.

Chi ha presentato la domanda di adesione alla Definizione Agevolata – Rottamazione ter entro il termine previsto del 30 aprile 2019, riceverà dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2019, una comunicazione:

  • di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
  • di eventuale diniego con le relative motivazioni.

4. Novità del Decreto crescita: termine prolungato

Il termine per la presentazione dell’istanza di adesione era il 30 aprile 2019 ma il Decreto Crescita ha riaperto i termini della rottamazione ter e del saldo stralcio dando la possibilità di presentare l’istanza fino al 31 luglio 2019.

Quindi, il debitore di una cartella relativa agli anni dal 2000 al 2017 che non ha effettuato la presentazione della domanda entro il precedente termine, cioè il 30 aprile 2019, potrà presentare comunque l’istanza di adesione alla definizione agevolata entro il 31 luglio e godere del pagamento delle sole imposte e dei contributi senza sanzioni e interessi. Tale novità si applica anche alle istanze presentate nel lasso di tempo tra il 30 aprile 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Crescita.

5. Rottamazione estesa a tasse locali

Il Decreto Crescita, entrato in vigore lo scorso 1° maggio 2019, estende la rottamazione anche alle multe e alle tasse locali. Le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e gli enti territoriali possono decidere di agevolare i propri cittadini che hanno nei loro confronti debiti, anche tributari.

La rottamazione ha ad oggetto sempre le entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, per cartelle notificate dal 2000 al 2017.

Gli enti che decidono di aderire alla rottamazione, possono prevedere, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto stesso, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Inoltre, entro 30 giorni dovranno darne comunicazione con pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Quindi i cittadini, residenti preso le Regioni o i Comuni aderenti, potrebbero disporre del piano di rottamazione e beneficiare della sanatoria delle cartelle accumulate tra l’anno 2000 e l’anno 2017. In questo modo andrebbero a pagare in maniera dilazionata e senza versare sanzioni ed interessi.

I debiti a cui ci si riferisce sono l’IMU, la TASI, la TARI, le multe, il bollo auto e in generale tutti i tributi di competenza degli enti territoriali.

Una volta aderito alla rottamazione, gli Enti devono stabilire:

  • il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
  • le modalità di presentazione dell’istanza di rottamazione;
  • i termini per la presentazione dell’istanza (in cui il debitore dovrà indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi);
  • il termine entro il quale l’ente territoriale dovrà trasmettere al cittadino/debitore l’ammontare delle somme dovute a seguito della definizione agevolata, le singole rate e la scadenza delle stesse.

Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento da parte del cittadino di una delle rate, la rateizzazione non ha più effetto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. I versamenti già effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto della somma complessivamente dovuta.

6. Rottamazione cartelle esattoriali: i vantaggi

Vediamo a questo punto quali sono i vantaggi significativi della nuova rottamazione:

  • a differenza delle precedenti definizioni agevolate, che prevedendo tempi più stringenti non permettevano ai contribuenti di riuscire a versare tutte le rate, vi è una maggior dilazione del pagamento mediante diciotto rate che potranno essere pagate in cinque anni;
  • nelle precedenti definizioni, in caso di rateizzazione, l’importo degli interessi dovuti su ciascuna delle rate era pari al 4,5% mentre nella rottamazione ter sarà pari allo 0,3%;
  • la pace fiscale abbraccia anche i contribuenti che avevano già aderito a precedenti rottamazioni ma che ne erano decaduti a causa del mancato pagamento delle rate;
  • il contribuente che aderirà alla rottamazione potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
  • a seguito di presentazione della istanza di adesione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo e non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
  • a seguito della presentazione della istanza di adesione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

7. Rottamazione ter e «Saldo e stralcio» delle cartelle esattoriali: il termine è lunedì 2 Dicembre 2019

Entro lunedì 2 Dicembre 2019, più di 1,8 milioni di contribuenti, che si trovano ad aver aderito alla “rottamazione-ter” (cioè chi si è avvalso della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019 per presentare la domanda) e al “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali, è chiamato a pagare la prima rata prevista dal loro piano dei pagamenti.

Per il suddetto pagamento il termine è lunedì 2 dicembre 2019 ma è prevista dalla legge una tolleranza di cinque giorni, accettando quindi i versamenti effettuati entro il 9 Dicembre 2019.

È di primaria importanza annotare sulla propria agenda tale data, 2 Dicembre 2019, in quanto un tardivo pagamento o un suo insufficiente espletamento provoca:

  • l'inefficacia della definizione agevolata;
  • il venir meno della possibilità di rateizzare il debito;
  • l'attivazione delle azioni di recupero da parte dell'Agenzia dell'Entrate.

8. Rottamazione ter e «Saldo e stralcio» delle cartelle esattoriali: dove pagare

È possibile pagare le rate del “saldo e stralcio” e della “rottamazione-ter”:

  • presso il proprio ufficio bancario;
  • presso gli sportelli bancomat;
  • presso gli uffici postali;
  • nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
  • sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
  • con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa oppure direttamente agli sportelli.

Accedendo al portale dell'Agenzia dell'Entrate è possibile chiedere la "Comunicazione delle somme dovute” con i corrispettivi bollettini e scegliere le cartelle che si vuole effettivamente pagare in via agevolata.

Fonti Normative

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)

Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita)

Decreto Legge n. 119/2018 convertito nella legge n. 136 in data 13 dicembre 2018

Martina Rapone

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