Quota 41: a chi spetterà?

Allo studio del governo l'introduzione della pensione con il solo requisito di 41 anni di contribuzione, misura oggi limitata ai soli lavoratori precoci o addetti a mansioni gravose e usuranti. Vediamo come funziona.

quota 41

1. Quota 41 per tutti dal 2022: ipotesi di riforma

Il governo sta lavorando ad una riforma del sistema pensionistico che superi la Fornero. In particolare, l'obbiettivo sembra essere la previsione di un'accesso alla pensione basato esclusivamente sugli anni di contribuzione versata, mentre scomparirebbe il requisito cd anagrafico (ossia l'età), riproponendo una sorta pensione a requisito unico contributivo, simile a quella prevista prima della riforma Fornero (che, tuttavia, richiedeva una contribuzione di 40 anni).

La riforma, sostanzialmente, dovrebbe consentire l'accesso alla pensione ai lavoratori che, a prescindere dall'età, abbiano versato 41 anni di contribuzione – quota da aggiornare alla speranza di vita (si noti che ad oggi l'adeguamento del requisito per la pensione all'aumento della speranza di vita è bloccato): e si
tratterebbe di una pensione rivolta alla generalità dei lavoratori. 
 
Per quanto riguarda, invece, gli importi, restano invece (ad oggi) invariati i sistemi di calcolo (misto o contributivo). Sia per le alterne vicende in seno alla maggioranza, sia per la scarsità di risorse disponibili – anche tenuto conto che Quota 100 sarà in vigore fino al 31 dicembre del 2021- è probabile che la riforma slitti alla finanziaria 2022.

2. Quota 41 oggi: a chi è rivolta

Ad oggi, esiste tuttavia una "quota 41", limitata però ai: 
  • cd lavoratori precoci;
  • ai soggetti in particolari condizioni, che non è prevista in modo sperimentale, ma strutturale. 
Non ha, infatti, una data di scadenza (come quota 100, o l'anticipo pensionistico sociale e volontario).

3. Lavoratori precoci

Sono considerati lavoratori precoci coloro che hanno lavorato, anche in modo non continuativo, per almeno 12 mesi prima di compiere 19 anni di età.

4. Richiesta l'appartenenza al cd "sistema misto"

Per accedere a quota 41, però, è necessario anche aver cominciato a lavorare (e versare i contributi) entro Dicembre del 1995: la misura, quindi, è limitata ai soggetti che ricadono nel cd sistema misto (il calcolo della pensione è in parte contributivo ed in parte retributivo).

5. Il requisito della condizione soggettiva

Infine, il terzo requisito è la situazione soggettiva. Il contribuente infatti per accedere all'agevolazione deve trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
  • il lavoratore dipendente si trova in stato di disoccupazione per licenziamento individuale o collettivo, dimissioni (solo se per giusta causa) e risoluzione consensuale del rapporto, ed ha fruito da almeno tre mesi di tutta l'indennità di disoccupazione a lui spettante; 
  • il lavoratore, subordinato o autonomo, da almeno 6 mesi (rispetto alla domanda di pensione) assiste il coniuge od un parente entro il 1° grado, con il quale convive, affetto da handicap grave (cd caregiver). Si noti che deve trattarsi di una situazione patologica compatibile con il disposto del solo terzo comma dell'art. 3 della legge 104.
Nel 2018 è stata prevista la possibilità di accedere a quota 41 anche ai lavoratori che assistono parenti/affini entro il 2° grado (è richiesta in ogni caso la convivenza), qualora i genitori oppure il coniuge del disabile – cioè i soggetti sui quali graverebbe in prima battuta l'onere di assistere il disabile - abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi disabili o affetti da malattie invalidanti, ovvero siano deceduti
  • al lavoratore, dipendente oppure autonomo, sia stata riconosciuta dalla commissione medica competente un'invalidità civile pari o superiore al 74%;
  • il lavoratore fa parte di una delle 15 professioni indicate come gravose da almeno sei anni negli ultimi sette, oppure da almeno sette anni negli ultimi dieci, in modo continuo. Le figure per le quali è prevista l'agevolazione sono:
  1. operai dell'industria estrattiva e dell'edilizia;
  2. manovratori di gru e di altri macchinari simili;
  3. conciatori di pelle;
  4. conducenti di mezzi ferroviari e personale viaggiante;
  5. conduttori di camion e mezzi pesanti;
  6. professioni infermieristiche ospedaliere organizzate su turni;
  7. addetti all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti;
  8. insegnati della scuola dell'infanzia/asilo nido;
  9. addetti allo spostamento mezzi e simili (facchini);
  10. addetti ai servizi di pulizia;
  11. addetti alla raccolta dei rifiuti;
  12. operai siderurgici di prima e seconda fusione, e lavoratori del vetro, i quali lavorino ad alte temperature e che non siano compresi nelle mansioni usuranti (vedi oltre);
  13. operai agricoli, zootecnici, della pesca;
  14. pescatori costieri, in acque interne e in alto mare, anche se soci di cooperative;
  15. personale marittimo imbarcato e personale dei trasporti marittimi (anche acque interne).
  • il dipendente è addetto a lavori usuranti, come i lavoratori delle cave e delle miniere, i lavori ad alte temperature, addetti al trasporto di amianto, oppure espletati in spazi ristretti. É considerato usurante anche il lavoro notturno, parimenti al lavoro in linea di catena. 
Altra categoria che accede a quota 41 sono gli addetti al trasporto pubblico di persone con veicoli da almeno 9 posti. Per accedere alla pensione con 41 anni di contributi è però richiesto che la mansione usurante sia stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure per metà della vita lavorativa.

6. A chi è rivolto il beneficio

Il beneficio è rivolto a tutti i lavoratori che abbiano i requisiti e che siano iscritti: 
  • all'assicurazione generale obbligatoria
  • ai fondi sostitutivi/esclusivi 
  • oppure alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,

Il beneficio riguarda sia il settore privato che il pubblico impiego; restano fuori sostanzialmente le sole casse professionali (giornalisti, avvocati etc).

7. Sospensione dell'adeguamento alla speranza di vita e finestre

Per il periodo 2019-2026 è previsto poi il blocco dell'adeguamento automatico del requisito contributivo alla speranza di vita; lo stesso provvedimento che lo ha stabilito, però, ha anche introdotto una finestra mobile di tre mesi (pertanto, il diritto si matura 3 mesi dopo aver maturato i requisiti).

8. Cumulo periodi contributivi

É possibile, al fine di maturare i 41 anni di contributi richiesti, cumulare periodi contributivi diversi: in questo modo si sommano tutti i periodi di contribuzione, purché non si sovrappongano temporalmente, versati in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie – comprese le casse professionali.

9. Domande 2019

Anche nel 2019 è stato necessario inoltrare due domande all'INPS:  
  • la prima, necessaria a verificare il raggiungimento dei requisiti soggettivi, da proporre entro il 1 marzo (oppure domanda tardiva entro il 30 novembre); 
  • la seconda, finalizzata ad ottenere il trattamento pensionistico, da presentare al momento della maturazione dei 41 anni contributivi.

10. Cumulabilità con redditi da lavoro e compatibilità con altre maggiorazioni.

La pensione agevolata in esame non è cumulabile, dal momento della sua decorrenza, con qualsiasi reddito da lavoro (subordinato o autonomo, prodotto in Italia o all'estero), e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per la generalità dei lavoratori (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per
le donne). 
 
Inoltre, il trattamento non è compatibile con gli altri benefici e maggiorazioni previsti per lo svolgimento delle stesse attività, con la sola eccezione dei benefici previsti per gli invalidi al 74% o più (in particolare, il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro, fino al massimo di 5 anni di contributi figurativi).

Fonti normative

Leggi nn. 232/2016, 205/2017, 604/1966, 104/1992, 228/2012, 388/2000
D.L. n. 4/2019
D.lgs. n. 67/2011
DPCM n. 87/2017
 
Emilio Stacchetti
 
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