La dichiarazione dei redditi e la tassazione dei redditi prodotti all’estero

Affrontare la dichiarazione dei redditi può essere complesso, soprattutto se hai redditi prodotti all’estero. La nostra guida completa ti aiuterà a navigare tra le leggi fiscali, le possibili detrazioni e gli obblighi per assicurarti di essere in regola con il fisco. Scopri come ottimizzare la tua dichiarazione oggi.

In materia di dichiarazione dei redditi e di assoggettamento alla tassazione degli stessi, questione peculiare sorge qualora il soggetto, cittadino italiano e residente fiscale in Italia, produca redditi all’estero. Ciò accade sostanzialmente allorquando presti la propria attività professionale al di fuori del territorio nazionale, magari in favore di società che hanno sede in altri Stati e, quindi, concretamente “consegnando” la prestazione su territorio straniero ovvero qualora si rechi a lavorare all’estero.

Ci si chiede in proposito come debba procedersi ad effettuare la dichiarazione e a corrispondere le tasse per i redditi prodotti all’estero. Nel prosieguo si cercherà di esporre sinteticamente quali sono i principi base vigenti in materia di tassazione dei redditi provenienti dall’estero, come ci si deve regolare nell’effettuare la dichiarazione dei redditi, come devono essere calcolate le imposte sui redditi prodotti all’estero, quali siano le convenzioni fiscali in materia e quando si applichi il regime di doppia imposizione fiscale, quali sono le sanzioni previste e gli adempimenti da attuare in caso sia stata effettuata una dichiarazione inesatta ovvero non si sia provveduto a presentarla.

Principi di Base della Tassazione dei Redditi Provenienti dall’Estero

I principi basilari in materia di tassazione dei redditi provenienti dall’estero ruotano intorno al concetto di worldwide taxation, ossia di quel principio in virtù del quale i soggetti fiscalmente residenti in Italia hanno l’obbligo di dichiarare su territorio italiano tutti i redditi ovunque essi siano stati percepiti. Pertanto, dalla residenza fiscale in Italia di un soggetto contribuente deriva in automatico la conseguenza che sarà tenuto a dichiarare ivi tanto i redditi percepiti in Italia quanto quelli che derivino da attività lavorative svolte presso o per conto di soggetti stranieri. Di contro, il soggetto che sia considerato a tutti gli effetti come non residente fiscalmente in Italia è tenuto a dichiarare in Italia solo i redditi che abbia in Italia percepito.

Dichiarazione dei Redditi per i Residenti Fiscali

Concetto fondamentale da tenere ben in considerazione quando si deve approcciare alla materia della dichiarazione dei redditi esteri in Italia è quello di residenza fiscale. La definizione è rinvenibile legislativamente nel comma 2 dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Da tale disposizione è ricavabile che sono considerati residenti nel territorio italiano ai fini delle imposte sui redditi i soggetti che per la maggior parte del periodo di imposta, alternativamente, risultino iscritte all’anagrafe delle persone residenti, mantengono in Italia domicilio, mantengono in Italia la residenza. Ai fini della verifica di tale requisito si considera che l’indicata “maggior parte del periodo di imposta” è considerata come un minimo di 183 giorni all’anno. Il soggetto che presenti il predetto requisito è, salvo che sia diversamente previsto dalle convenzioni eventualmente concluse con un Paese estero, tenuto a presentare la dichiarazione sui redditi e a corrispondere le imposte in Italia.

Calcolo delle Imposte sui Redditi Esteri

Il calcolo delle imposte sui redditi esteri per quanto attiene ai soggetti considerati fiscalmente residenti in Italia si attua tenendo in considerazione il cosiddetto credito di imposta, ossia quell’operazione che consente al percettore del reddito di detrarre una parte delle tasse già eventualmente corrisposte presso lo Stato estero da quelle dovute in Italia, sulla base del noto rapporto di detraibilità che corrisponde rapporto tra reddito estero e reddito complessivo, moltiplicato per l’aliquota d’imposta stabilita dall’ordinamento italiano.

Tale credito di imposta dipende da due fattori:

  • la concorrenza del reddito estero alla formazione del reddito complessivamente vantato dal soggetto;
  • le tasse sul reddito estero siano state versate ivi in maniera definitiva.

Convenzioni Fiscali Internazionali e Doppia Imposizione

Premesso tutto quanto nei paragrafi precedenti sinteticamente esposto, occorre sottolineare che, tuttavia, sussistono delle eccezioni ai principi generali espressi. Infatti, per talune tipologie di reddito percepito ovvero in ragione della normativa fiscale vigente nello Stato in cui il reddito venga corrisposto al lavoratore è possibile che quest’ultimo sia tenuto a dichiarare i redditi anche in tale Stato. E’ quello che viene definito principio della doppia imposizione fiscale, in ragione del quale, pertanto, per alcune tipologie di reddito il soggetto è tenuto a corrispondere le imposte dovute sia nello Stato nel quale abbia la propria residenza fiscale sia in quello che viene definito Stato della fonte, ossia quello nel quale il reddito gli viene corrisposto.

E’ di tutta evidenza come la doppia imposizione fiscale rischi di comportare un notevole impatto sulla tassazione cui rischia di essere assoggettato il percettore e che può diventare eccessivamente gravosa. Per tentare di ovviare agli effetti pregiudizievoli della doppia imposizione taluni Stati hanno concluso con altri esteri delle Convenzioni Fiscali Internazionali, mediante le quali regolano, appunto, l’esercizio della propria potestà impositiva.

Per quanto attiene, specificatamente, all’Italia le convenzioni di questo tipo sono molteplici e sono state concluse con i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Barbados, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Congo, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giamaica, Giappone, Giordania, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, paesi dell’Ex Jugoslavia, Kazakhistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico Moldova, Mongolia, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Panama, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Orientale dell’Uruguay, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Senegal, Singapore, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa Svezia, Svizzera, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Paesi dell’ex Unione Sovietica, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia.

In conclusione, è consigliabile al soggetto italiano che professionalmente presti la propria attività e, conseguentemente, percepisca reddito in uno qualsiasi del Paesi testé elencati di esaminare attentamente, magari facendosi aiutare da un soggetto competente in materia, cosa dispongano le convenzioni di riferimento onde comprendere dove debbano effettivamente presentare le dichiarazioni dei redditi e pagare le imposte conseguenti alle somme percepite.

Sanzioni e Adempimenti per la Dichiarazione Inesatta o Mancata

L’inesatta o mancata dichiarazione dei redditi comporta, anche quando comprende i redditi percepiti per attività svolte presso Paesi esteri, l’applicazione per il dichiarante di pene pecuniarie, variabile in relazione all’importo delle imposte corrispondenti all’importo non dichiarato e con un minimo di circa 150,00 euro nell’ipotesi in cui non siano dovute imposte.

Al fine di arginare la sanzione pecuniaria per omessa è opportuno rammentare che è possibile effettuare la dichiarazione dei redditi entro un mese dalla scadenza prevista per l’adempimento ordinario. In tal caso, le sanzioni sono ridotte ad un quarto. Nell’eventualità di esposizione nella dichiarazione di deduzioni che non siano dovute la legge prevede, inoltre, l’applicazione della pena pecuniaria nella misura compresa da due a quattro volte l’imposta corrispondente dovuta per la differenza non pagata.

Consigli per la Gestione della Tassazione dei Redditi Esteri

Ma, quindi, cosa consigliare a chi deve gestire la tassazione dei redditi esteri? Innanzitutto, di verificare se rientri nel novero dei soggetti fiscalmente residenti in Italia e valutare se sussistano eventualmente convenzioni internazionali che consentano di evitare la doppia imposizione fiscale, tenendo presente che, sussistendone i presupposti, è possibile usufruire del credito di imposta. Si tratta, invero, di calcoli e valutazioni che debbono essere effettuati con la massima attenzione, onde evitare la commissione di errori che possono implicare l’eventuale erogazione, a seguito di un possibile accertamento, di sanzioni.

Conclusioni

In conclusione, è possibile affermare che gli adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi e alla corresponsione tassazione dei redditi prodotti all’estero richiedono la conoscenza e l’applicazione delle normative specifiche sul punto. Qualora si rinvengano difficoltà di sorta è opportuno che il soggetto che deve presentare la dichiarazione e corrispondere le imposte relative ai redditi prodotti all’estero si faccia affiancare da un soggetto esperto in materia (un commercialista o anche un avvocato specializzato in materia tributaria e fiscale).

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...