L’indennità di accompagnamento
A chi spetta, quanto spetta, come richiederla e quanto dura. Ecco tutte le informazioni necessarie per fare richiesta per l’indennità di accompagnamento.
1. Natura dell’indennità di accompagnamento e a chi spetta
L’indennità di accompagnamento, istituita in Italia con la L. n. 406/1968 s.m.i., è una prestazione economica assistenziale erogata dall’INPS su richiesta della persona interessata e destinata a soggetti affetti da cecità assoluta oppure mutilati o totalmente invalidi (per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di altre persone) ovvero in favore di soggetti incapaci di compiere autonomamente gli atti propri della vita quotidiana (c.d. invalidi civili).
Il Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute) precisò a suo tempo che:
- per incapacità di deambulazione s’intende l’impossibilità o incapacità di svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione;
- per incapacità o impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita (che va considerata come condizione alternativa a quella della non deambulazione), s’intendono quelle “azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il disabile, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza” (Circolare del Ministero della Sanità, Dir. Gen. Serv. Di Medicina Sociale, del 4 dicembre 1981).
Vi è da precisare che il titolo in base a quale l’indennità viene erogata attiene solamente all’aspetto della minorazione: sono perciò del tutto ininfluenti sia il reddito sia l’età del richiedente. Quindi spetta anche ai minori di diciotto anni e agli ultrasessantacinquenni.
In conclusione il contributo assistenziale, ai sensi dell’art. 1 L. n. 508/1988 spetta:
- ai cittadini italiani e residenti in Italia riconosciuti ciechi assoluti;
- ai cittadini italiani e residenti in Italia per i quali sia stata accertata la totale inabilità (100%) per minorazioni fisiche o psichiche e che si trovino nell’impossibilità di deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure di compiere gli atti quotidiani della propria vita senza un’assistenza continua (c.d. invalidi civili);
Ai sensi della Circolare INPS 754/1976 spetta:
- ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione;
Ai sensi dell’art. 39 L. n. 40/1998 e art. 41 D. Lgs n. 286/1998 spetta:
- ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
2. Indennità di accompagnamento: quanto spetta
Per il 2019 la somma erogata mensilmente ammonta:
- per gli invalidi civili ad Euro 517,84 euro;
- per i ciechi assoluti l’assegno di accompagnamento è pari ad Euro 921,13 mensili.
3. Indennità di accompagnamento: ipotesi di incompatibilità
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con:
- l’indennità di frequenza
- l’invalidità di guerra,
- di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
È di contro cumulabile con la pensione non reversibile ai ciechi assoluti e con le prestazioni concesse a titolo di invalidità civile totale o di sordo (soggetti pluriminorati).
4. Indennità di accompagnamento: come chiederla
Al fine di vedersi corrisposta l’indennità di accompagnamento è necessario ottenere, congiuntamente:
- il riconoscimento della minorazione previo accertamento medico legale;
- il rilascio del verbale sanitario. A tal fine, è necessario recarsi dal proprio medico di famiglia e farsi rilasciare il certificato medico introduttivo (con il codice allegato) da inserire nella vera e propria domanda di accertamento sanitario che dovrà essere inoltrata all’INPS attraverso il servizio “Invalidità civile - Procedure per l’accertamento del requisito sanitario. In seguito l’INPS rilascerà il verbale d’invalidità civile a mezzo raccomandata A/R o Pec. Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, deve essere presentato dal cittadino il modulo AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici, utilizzando il servizio “Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.
Per ambo le procedure (domanda di accertamento sanitario e modulo AP70), possono essere utilizzati dal cittadino i servizi online messi a disposizione dall’INPS nel proprio portale, tramite accesso con codice fiscale e PIN o SPID. In alternativa, si può fare domanda tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
5. Indennità di accompagnamento: durata
Una volta accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi prescritti, l’indegnità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (o, in casi eccezionali, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile).
Vi è da precisare che, per i soli invalidi civili, l’erogazione della prestazione verrà sospesa in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni (Corte Costituzionale, Sentenza 22-29 aprile 1991, n. 183).
6. Novità 2019: procedura semplificata
Dal primo gennaio 2019 i cittadini non più in età lavorativa (ultrasessanticinquenni) usufruiranno del regime semplificato del procedimento per accedere alla prestazione assistenziale in esame.
La semplificazione consiste, con notevole riduzione dei tempi per la liquidazione della prestazione, nella possibilità per il cittadino di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica (modello AP70), di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria.
Fonti Normative
- L. n. 406/1968;
- Circolare del Ministero della Sanità, Dir. Gen. Serv. Di Medicina Sociale, del 4 dicembre 1981;
- L. n. 508/1988; - Circolare INPS 754/1976;
- L. n. 40/1998: art. 39;
- D. Lgs n. 286/1998: art. 41.
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