Come funziona la pensione contributiva
Di seguito una spiegazione del calcolo contributivo della pensione ed un paragone con il sistema retributivo.
- Sistemi di calcolo della pensione: retributivo e contributivo
- Il sistema retributivo: cenni
- Il calcolo contributivo della pensione
- La retribuzione annua
- Applicazione dell'aliquota di computo
- Capitalizzazione dei contributi annui
- Determinazione del montante contributivo
- Simulazione capitalizzazione
- Applicazione del coefficiente di trasformazione e determinazione della pensione annua lorda
- Fonti Normative
1. Sistemi di calcolo della pensione: retributivo e contributivo
Con la riforma Dini del 1995 è stato introdotto in Italia un sistema di calcolo della pensione basato totalmente o parzialmente sulla contribuzione versata. In particolare:
- i lavoratori con almeno 18 anni di contributi versati al 31 dicembre del 1995 vedono calcolata la loro pensione con un sistema "misto", secondo cui i contributi fino al 2011 sono calcolati col vecchio (e spesso più conveniente) sistema retributivo, e quelli versati dal 2012 con il metodo contributivo;
- i lavoratori con meno di 18 anni versati a tale data accedono anch'essi al sistema misto, con la
differenza che vedranno i contributi versati fino al 1995 assoggettati al regime retributivo, e quelli a
partire dal 1996 con il sistema contributivo; - i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dopo il 1995 avranno una pensione interamente calcolata con metodo contributivo.
2. Il sistema retributivo: cenni
Si considerano le retribuzioni medie degli ultimi 5 (quota A) e 10 (quota B) anni, a cui si applica l'aliquota di rendimento (2% per la maggior parte dei lavoratori, ma oltre una certa soglia di retribuzione e contribuzione l'aliquota scende sino ad arrivare all'1%).
Alla somma delle due quote va aggiunta eventualmente la quota C, calcolata col sistema contributivo sui contributi versati dal 2012 in poi (chiaramente per chi non è andato in pensione entro il 2011, in quanto per tali soggetti il calcolo è interamente retributivo).
La somma delle quote A, B ed eventualmente C indica la pensione annua lorda.
Risulta chiaro come il metodo retributivo sia generalmente più conveniente per l'assicurato; l'eventualità che, per una retribuzione totale molto alta, il calcolo con il sistema "misto" determini una prestazione di importo superiore a quelle esclusivamente retributive (ormai in via di esaurimento), è poi ulteriormente diminuita dalla previsione del cd massimale (tetto oltre il quale non è prevista contribuzione), istituto del tutto sconosciuto nel sistema retributivo.
3. Il calcolo contributivo della pensione
Si tratta di un metodo per determinare l'importo della pensione del lavoratore iscritto alla previdenza obbligatoria che, a differenza del precedente sistema (cd "retributivo"), si basa sull'ammontare di contributi versati dallo stesso nel corso di tutta la vita lavorativa.
Introdotto con la riforma Dini nel 1995, è stato progressivamente esteso e, con la riforma del 2012, riguarda in porzioni differenti la generalità dei lavoratori: per alcuni la pensione viene determinata solo sulla base dei contributi accreditati, mentre per altri il calcolo è "misto" - una parte della pensione è calcolata con il sistema contributivo ed una parte con il sistema retributivo.
Il calcolo retributivo è in genere più favorevole al pensionato, in quanto determina un maggior importo pensionistico (anche in considerazione del fatto che in genere le retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa sono più alte), tuttavia per coloro che hanno versato elevati contributi (in quanto hanno percepito alti livelli di retribuzione) può essere vero l'inverso.
Vediamo quindi i passaggi necessari per determinare una pensione col sistema contributivo.
4. La retribuzione annua
La prima operazione da compiere è l'individuazione della retribuzione annua utile ai fini pensionistici (derivante dai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione fatti valere dall'assicurato in ciascun anno), che in linea generale coincide con:
- la retribuzione lorda per i lavoratori dipendenti (il cd imponibile previdenziale);
- i redditi da lavoro per i lavoratori autonomi o parasubordinati.
5. Applicazione dell'aliquota di computo
Va poi applicata una specifica percentuale a ciascuna retribuzione annua. Per la generalità dei lavoratori dipendenti l'aliquota è del 33%, mentre per gli autonomi la percentuale oscilla fra il 24% ed il 27%.
Applicando la percentuale in questione alla retribuzione o al reddito annuo si ottiene la contribuzione annua.
É appena il caso di notare che, per i lavoratori dipendenti, solo un terzo di questa contribuzione viene effettivamente trattenuto sullo stipendio, mentre la restante parte è a carico del datore di lavoro (ogni contratto collettivo ha una propria aliquota previdenziale, ad es. nel terziario è del 9.19%, mentre il restante 23,81% sarà versato dall'azienda).
6. Capitalizzazione dei contributi annui
Trovata la contribuzione annua riconosciuta al lavoratore, questa deve essere rivalutata, sempre anno per anno, sulla base del cd tasso di capitalizzazione (indice elaborato dal Ministero del lavoro sulla base della variazione media, individuata dall'Istat, del PIL nazionale nei 5 anni precedenti all'anno rivalutato).
L'indice è individuato all'inizio di ogni anno, e viene applicato alla contribuzione versata al 31 dicembre dell'anno precedente.
Si noti che:
- l'ultimo anno di contribuzione non viene rivalutato
- la rivalutazione riguarda le pensioni che decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Pertanto, per il lavoratore che va in pensione nel 2020 si dovrà applicare la rivalutazione alla contribuzione versata fino al 31 dicembre del 2018.
7. Determinazione del montante contributivo
Sommando tutte le contribuzioni annue rivalutate si ottiene il montante individuale, che rappresenta il "capitale" versato complessivamente all'assicurazione generale obbligatoria.
Va notato che nel sistema contributivo è previsto un tetto massimo alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali: la retribuzione eccedente non è soggetta a contribuzione (non subisce trattenute e non genera contribuzione). Attualmente il massimale è di circa 100 mila euro.
8. Simulazione capitalizzazione
Anno di contribuzione | Contributi versati | Tasso Capitalizzazione | Montante maturato al 31 dicembre |
---|---|---|---|
1996 | 5000 | ||
1997 | 5100 | 1,053597 | 5000 x 1,053597 + 5100 = 10367,98 |
1998 | 5200 | 1,056503 | 10367,98 x 1,056503 + 5200 = 16153,80 |
.... | .... | .... | .... |
Ultimo anno di contribuzione | .... | 1 (no rivalutazione) | .... |
Anno di pensionamento | .... | 1 | .... |
Va notato che nel 2015 il tasso di capitalizzazione sarebbe stato negativo, ma il decreto legge n. 65 lo ha convenzionalmente definito nella misura dell'1% (pertanto i montanti maturati al 31 dicembre del 2015non vengono rivalutati).Per chi va in pensione nel 2020, va pertanto rivalutato il montante accumulato al 31 dicembre 2018 per il tasso di 1,018254 e a tale capitale va poi sommata la contribuzione (da non rivalutare) versata nel 2019(ultimo anno di lavoro). Il risultato è il montante individuale.
9. Applicazione del coefficiente di trasformazione e determinazione della pensione annua lorda
Una delle peculiarità del sistema contributivo risiede proprio in questo coefficiente: si tratta di una percentuale che cresce all'aumentare dell'età del lavoratore al momento della domanda di pensione (e che quindi di fatto "premia" chi rimane in attività più a lungo).
Applicando il coefficiente al montante contributivo si otterrà la misura della pensione annua che, divisa per 13 mensilità, dà la misura della pensione mensile (al lordo dell'irpef).
Il coefficiente oscilla fra il 4% ed il 6%, varia ogni tre anni (ogni due a partire dal biennio 2019-2020) e, come detto, aumenta all'aumentare dell'età. Vengono considerati i lavoratori fra i 57 e i 71 anni: chi accede ad una pensione da calcolare in tutto o in parte con il contributivo prima di questa età (ad es. i titolari di assegno ordinario di invalidità, reversibilità o pensione di inabilità lavorativa) utilizza il coefficiente previsto per chi ha 57 anni, mentre l'età massima è quella prevista come requisito anagrafico per la cd "pensione di vecchiaia contributiva", attualmente il più elevato.
Fonti Normative
Leggi nn. 335/1995, 102/2009, 247/2007, 122/2010, 214/2011, 111/2011, 148/2011.
Circolari inps nn. 16/2013, 13/2016, 15/2016.
Emilio Stacchetti
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