Ricongiungimento familiare: quali sono i termini e le condizioni?
Avere la famiglia accanto è il desiderio di qualunque persona, e questo vale ancora di più per gli extracomunitari che, oltre a trovarsi in un territorio straniero, si ritrovano spesso anche con una famiglia molto distante. Ma vediamo come è possibile sopperire al disagio di un extracomunitario con l’istituto del ricongiungimento familiare.
- Ricongiungimento familiare
- Familiari titolari del ricongiungimento familiare
- Condizioni per ottenere il ricongiungimento familiare
- Procedura per ottenere il ricongiungimento familiare
- Il Ricongiungimento familiare dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo/protezione sussidiaria
- Fonti normative
1. Ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare consente ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, di richiedere l’ingresso dei loro familiari nello stesso territorio al fine di ricostituire l’unità della famiglia.
Esso trova la sua disciplina negli artt. 28 e ss del d. lgs. 286/98 (di seguito anche T.U. Immigrazione) che sottopone il diritto soggettivo dello straniero ad una serie di limiti e presupposti. Il ricongiungimento, infatti, è consentito, in primo luogo, solo per alcune categorie di familiari ed in presenza di determinati requisiti, tali da garantire alle persone da ricongiungere dignitose condizioni di vita e di soggiorno. Il ricongiungimento familiare, infatti, può essere richiesto dal cittadino straniero in possesso di:
- permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex “carta di soggiorno”);
- permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero per motivi familiari, per asilo/protezione internazionale/motivi umanitari o religiosi;
- visto di ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero per motivi familiari, per studio o per motivi religiosi o di ingresso di familiare al seguito;
Anche il semplice possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto legittima lo straniero a richiedere il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare. Non è, invece, legittimato, il cittadino in attesa del primo rilascio fino a quando non viene convocato per il foto segnalamento. Il diritto al ricongiungimento è riconosciuto anche al cittadino italiano o comunitario, residente in Italia, che può ricongiungere familiari stranieri alle condizioni e con i limiti di cui al d. lgs. n. 30/07.
Per ottenere l’ingresso dei familiari è necessario richiedere un visto per il ricongiungimento familiare. Il visto può essere richiesto dal componente della famiglia che sia titolare per un periodo non inferiore a un anno di uno dei seguenti documenti:
- Titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
- Titolare di permesso per asilo politico
- Titolare di permesso per protezione sussidiaria
- Titolare di permesso per motivi di studio, religiosi o familiari
- Titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- Titolare di permesso per attesa cittadinanza
Anche il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno dà il diritto alla richiesta per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare.
2. Familiari titolari del ricongiungimento familiare
Ai sensi dell’art. 29 TU Immigrazione lo straniero legittimato può richiedere il ricongiungimento per le seguenti categorie di familiari:
a. coniuge, non legalmente separato e maggiorenne, purché non risulti già coniugato con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale. Al coniuge è equiparato il partner dello stesso sesso unito civilmente, purché maggiorenne e non legalmente separato (cfr., legge n. 76/2016 recante la “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”; circolare del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2016 n. 3511 contenente indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare”);
b. figli minori sia del coniuge che nati fuori dal matrimonio, non coniugati e a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i minori affidati o adottati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli ex art. 29 TU Immigrazione;
c. figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere al proprio sostentamento in ragione del loro stato di salute che comporti un’invalidità totale (100%);
d. genitori a carico e invalidi totalmente o genitori ultrasessantacinquenni, qualora non abbiano altri figli o questi siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute. Per loro è necessario anche stipulare un’assicurazione sanitaria:
e. genitore del minore non accompagnato cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ex art. 29 bis TU Immigrazione;
f. ascendenti diretti di primo grado di un minore titolare dello status di rifugiato.
Ove le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) non possano essere documentate o, comunque, in presenza di fondati dubbi sull’autenticità della stessa documentazione, le Rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano certificazioni ai sensi dell’art. 49 D.P.R. n. 200/67 sulla base dell’esame del DNA e di tutte le verifiche e controlli ritenuti necessari disposti ai sensi dell’art. 2, 2 comma 2 – bis, D.P.R. n. 394/99 (Regolamento di Attuazione TU Immigrazione).
Una ipotesi particolare di ricongiungimento è quello c.d. “rovesciato” che si verifica quando un genitore naturale viene ricongiunto al figlio minore, legalmente soggiornate in Italia con l’altro genitore. Al genitore naturale viene rilasciato un visto di ingresso per ricongiungimento, previo “nulla osta” dello Sportello Unico Immigrazione, salvo quanto disposto dall’art. 4, comma 6, TU Immigrazione.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito si tiene conto, al momento della presentazione dell’istanza, del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore (cfr. art. 29, comma 5, TU Immigrazione). Il diritto al ricongiungimento, ai sensi della legge n. 76/2016 si estende, infine, anche ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente. Non è, invece, possibile chiedere il ricongiungimento a favore di fratelli o sorelle, nonni e nipoti, a meno che uno di questi familiari conviva già con il possessore del permesso di soggiorno: sarà però necessario richiedere il visto per motivi di famiglia.
3. Condizioni per ottenere il ricongiungimento familiare
Affinché un cittadino italiano o un extracomunitario regolarmente soggiornante possa ottenere il ricongiungimento familiare è necessario che dimostri il possesso di:
- a. permesso di soggiorno: il richiedente deve essere in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex “carta di soggiorno”) o di un permesso di soggiorno valido di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, ovvero per motivi familiari, asilo/protezione sussidiaria, studio o motivi religiosi (cfr art. 28, comma 1, TU Immigrazione);
- b. regolare percezione di un reddito minimo di importo pari a quello dell’assegno sociale aumentato del 50% per ogni familiare da ricongiungere. Gli importi vengono aggiornati annualmente e tengono conto anche della presenza di figli minori. Per il ricongiungimento di due o più figli minori aventi età inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, il possesso di un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo del citato assegno sociale. Per il calcolo del reddito si tiene conto del reddito complessivo, e quindi anche di quello prodotto dai familiari conviventi. Il requisito reddituale non è richiesto, ex art. 29 – bis TU Immigrazione, nel caso la domanda di ricongiungimento sia avanzata da straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di asilo politico o protezione sussidiaria (cfr. art. 22 d. lgs. n. 251/07 recante norme di “attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che, ai fini del calcolo del reddito ai fini dell’accoglimento dell’istanza di ricongiungimento, va considerata la famiglia anagrafica e non solo i familiari di cui all’art. 29, comma 3, lett. “b” TU Immigrazione.
- c. Regolare disponibilità di un alloggio adeguato ed idoneo, che possieda cioè i requisiti di idoneità abitativa e rispetti i criteri igienico-sanitari di idoneità abitativa. Questa viene accertata dai competenti uffici comunali con le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 18.11.2009 n. 7170. Qualora la domanda di ricongiungimento concerna un solo figlio di età inferiore agli anni 14, il requisito dell’idoneità abitativa non è richiesto al pari di quanto accade nel caso dello straniero che faccia richiesta nella qualità di titolare di permesso di soggiorno per asilo/protezione sussidiaria (cfr. art. 29 – bis TU Immigrazione ; art. 22 d. lgs n. 251/07). Ciò detto, va aggiunto che il cittadino straniero può richiedere il ricongiungimento anche in una casa diversa da quella nella quale risiede. In questo caso, va fornito un certificato di idoneità dell’alloggio da parte del terzo che lo fornisce (cfr, Circolare Ministero dell’Interno del 04.04.2008). Solo nel caso di familiari ultrasessantacinquenni è obbligatorio stipulare un’assicurazione sanitaria, o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore o, in alternativa, l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (cfr. art. 29, comma 3, lett. “b” bis).
4. Procedura per ottenere il ricongiungimento familiare
Il cittadino straniero che intenda procedere al ricongiungimento familiare deve richiedere il c.d. “nulla osta” allo Sportello Unico istituito presso la Prefettura di competenza ovvero quella del luogo di dimora (cfr. art. 29, comma 7, TU Immigrazione e art. 6, comma 1, D.P.R. n. 394/99). A partire dal 17.08.2017 la procedura ha esclusivamente carattere informatico e prevede l’obbligo di registrazione sul sito internet del Ministero dell’Interno e la successiva compilazione e spedizione on line del modulo di richiesta del nulla osta. Essa determina l’avvio del procedimento amministrativo. La richiesta, inoltre, deve contenere:
- Fotocopia del permesso di soggiorno di durata almeno pari a 1 anno.
- Marca da bollo di 16 euro
- Fotocopia del passaporto del richiedente
- Fotocopia del passaporto del familiare da ricongiungere
- Certificato di famiglia del richiedente (va chiesto presso il Comune di residenza)
- Certificato di matrimonio tradotto e legalizzato dal consolato italiano, se il familiare è sposato;
- Certificato di vedovanza, se il familiare è vedovo;
- Documentazione attestante l’eventuale invalidità del familiare;
- Documentazione che attesti la parentela (va chiesta al consolato italiano);
- Documentazione riguardante le caratteristiche dell’alloggio (viene rilasciata dal Comune);
- Documentazione attestante il reddito (CUD, 730, Modello Unico);
- Il modello con il quale il titolare dell’appartamento si rende disponibile ad ospitare il familiare del richiedente, se il richiedente è ospite presso di lui;
- Un modello particolare se il richiedente è ospite e il familiare da ricongiungere è un minore di 14 anni;
- Il modello con il quale il datore di lavoro attesta l’assunzione del lavoratore, se il richiedente è un lavoratore subordinato.
Successivamente, il richiedente viene convocato presso lo Sportello Unico Immigrazione per la verifica dei requisiti di legge e l’esibizione, in originale, della documentazione richiesta. La Prefettura, inoltre, deve obbligatoriamente acquisire dalla Questura competente per territorio un parere circa la mancanza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio italiano (cfr. art. 29, comma 3, TU Immigrazione). Essa, tramite lo Sportello Unico, nei successivi 180 giorni, può:
a. rilasciare il nulla osta;
b. disporre, con decreto motivato, il diniego del nulla osta che viene trasmesso all’interessato e contro il quale è possibile proporre ricorso in Tribunale;
Qualora il “nulla osta” venga rilasciato, l’Ambasciata Italiana del paese di origine del familiare da ricongiungere dovrà verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi (legami di parentela) e, in assenza di cause ostative dovrà rilasciare il visto entro i successivi 30 giorni. In questo modo potrà avvenire l’ingresso in Italia del familiare da ricongiungere e sarà necessario presentare i documenti richiesti presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione entro un certo periodo dall’entrata in Italia.
5. Il Ricongiungimento familiare dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo/protezione sussidiaria
Il cittadino straniero titolare di tale speciale tipologia di permesso di soggiorno può presentare, on line, domanda di rilascio del “nulla osta” al ricongiungimento per tutti i familiari per i quali ciò è previsto per i titolari di tutte le altre tipologie di permesso. La richiesta di ricongiungimento può essere presentata anche dal Minore Straniero Non Accompagnato (di seguito anche MSNA), già titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 29 – bis, comma 3, TU Immigrazione. In tali casi non è richiesta né la dimostrazione della percezione di un reddito minimo né la prova delle disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico – sanitari e di abitabilità (cfr. art. 29 – bis, comma 3, TU Immigrazione ; art. 22 d. lgs. n. 251/07).
Ad ulteriore tutela della delicata posizione di tali soggetti è, ulteriormente, previsto, che il rigetto della domanda, in questo caso, non può essere motivato facendo riferimento all’assenza di documenti probatori del legame familiare (cfr. art. 29 – bis, comma 2, T.U. Immigrazione ; art. 22 , d. lgs. n. 251/07). In pendenza del procedimento amministrativo, il richiedente gode, sul territorio nazionale, dei medesimi diritti riconosciuti al titolare di permesso di soggiorno in corso di validità, ad eccezione della possibilità di svolgere attività lavorativa (cfr. art. 5, comma 9 – bis TU Immigrazione ; Circolare Ministero dell’Interno del 02.08.2007; Circolare Questura di Treviso del 13.02.08 e Allegato “A” alla Circolare Ministero dell’Interno n. 9/2012). Una volta ottenuto il visto e giunto in Italia il familiare, questi dovrà presentarsi, entro i successi otto giorni, presso lo Sportello Unico della Prefettura competente per territorio al fine di compilare il kit modello 209 da spedire all’Ufficio Immigrazione della Questura. Se il ricongiunto ha età superiore a 16 anni, al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, viene sottoscritto altresì l’Accordo di Integrazione (ex DPR n. 179/11 recante il “regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato).
Redatto da: Luisa Panci
Aggiornato da: Marco Mantelli
Fonti normative
Artt. 28-29 D. lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione)
Art. 6 D.P.R. n. 394/1999
Circolare n. 2805 del 31.07.2017
Legge 46 del 13.04.2017
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